Art. 5.
                         Prezzi del mercato

    1.  Sulla  base di criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia
elettrica,   sono   costruiti   indici   di  prezzo  per  il  mercato
dell'energia  elettrica,  da  parte del Gestore del mercato elettrico
S.p.a., e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del
Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
    2. Entro il 31 gennaio 2004, con provvedimento dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  ed  il  gas,  e'  definito un meccanismo per il
controllo  dell'esercizio  del  potere di mercato e sono stabilite le
modalita'  per  il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul mercato
elettrico.