Art. 5. Prezzi del mercato 1. Sulla base di criteri stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica, sono costruiti indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica, da parte del Gestore del mercato elettrico S.p.a., e per il mercato del servizio di dispacciamento, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. 2. Entro il 31 gennaio 2004, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, e' definito un meccanismo per il controllo dell'esercizio del potere di mercato e sono stabilite le modalita' per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi sul mercato elettrico.