(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 1
                         Oggetto e allegati

   1.1  La  presente  Disciplina  del  mercato elettrico (nel seguito
denominata  "Disciplina")  e  i  documenti  ad  essa allegati, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di
funzionamento  del  mercato  elettrico,  ai sensi dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  e  del  mercato  dei
certificati  verdi,  di  cui  all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999.

                             Articolo 2
                             Definizioni

2.1 Ai fini della Disciplina:

a) per  Acquirente  Unico  si  intende  la societa' per azioni di cui
   all'articolo 4 del D.lgs. n. 79/99;
b) per  Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il
   gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
c) per  bilanciamento  si  intende  l'attivita'  diretta  e mantenere
   l'equilibrio  tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla
   rete;
d) per  book  di negoziazione si intende il prospetto video in cui e'
   esposto  l'insieme  delle  proposte  di negoziazione immesse dagli
   operatori  nel  sistema  informatico  del  mercato dei certificati
   verdi, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
e) per  certificati  verdi  si intendono i certificati negoziabili di
   cui  all'articolo  5  del  decreto  dei Ministro dell'industria 11
   novembre 1999;
f) per   cliente   finale  idoneo  si  intende  il  soggetto  incluso
   nell'elenco  di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione
   dell'Autorita'  13  marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella G.U. n.
   71 del 26 marzo 2003;
g) per  cliente grossista si intende il soggetto che acquista e vende
   energia   elettrica  senza  esercitare  attivita'  di  produzione,
   trasmissione   e   distribuzione,   incluso   nell'elenco  di  cui
   all'articolo  5,  comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' n.
   20/03;
h) per  codice  di  identificazione  del  mercato  e della seduta del
   mercato  si  intende  la  sequenza  alfanumerica  che  consente di
   identificare  in  maniera  univoca  un  mercato  e  una seduta del
   mercato;
i) per  codice  di identificazione del punto di offerta si intende la
   sequenza  alfanumerica  che  consente  di  identificare in maniera
   univoca un punto di offerta;
j) per   codice  di  identificazione  dell'operatore  si  intende  la
   sequenza  alfanumerica  che  consente  di  identificare in maniera
   univoca un operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
k) per   curva   di   domanda  si  intende  la  spezzata,  sul  piano
   quantita-prezzo   unitario,  riferita  ad  un  periodo  rilevante,
   ottenuta  cumulando  le  offerte di acquisto congrue, ordinate per
   prezzo   unitario   non   crescente  a  partire  da  quelle  senza
   indicazione del prezzo;
l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantita' -
   prezzo  unitario,  riferita  ad  un  periodo  rilevante,  ottenuta
   cumulando  le  offerte  di  vendita  congrue,  ordinate per prezzo
   unitario non decrescente;
m) per  decreto  del  Ministro  dell'industria  11  novembre  1999 si
   intende  il  decreto  del Ministro dell'industria, del Commercio e
   dell'Artigianato   11   novembre   1999,   recante  direttive  per
   l'attuazione  delle norme in materia di energia elettrica da fonti
   rinnovabili  di  cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del D.lgs.
   n.  79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
   292 del 14 dicembre 1999;
n) per  D.lgs.  n.  79/99  si intende il decreto legislativo 16 marzo
   1999  n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
   comuni  per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato
   nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999;
o) per  disciplina  del  dispacciamento  si  intendono  le condizioni
   fissate   dall'Autorita'   per   il  servizio  di  trasmissione  e
   dispacciamento,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.lgs. n.
   79/99,  e  le  regole per il dispacciamento stabilite dal GRTN, ai
   sensi dell'articolo 3, comma 6, del medesimo decreto;
p) per  dispacciamento  si  intende  l'attivita' diretta ad impartire
   disposizioni  per  l'utilizzazione  e l'esercizio coordinato degli
   impianti  di  produzione, della rete di trasmissione e dei servizi
   ausiliari;
q) per   esclusione  dal  mercato  si  intende  la  perdita,  in  via
   definitiva, della qualifica di operatore;
r) per  giorno  lavorativo  si  intende  un  giorno  dal  lunedi'  al
   venerdi',  ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato
   a  tutti  gli  effetti  civili,  nonche'  di  quelli eventualmente
   indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
s) per  GME  si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa'
   per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n.
   79/99, la gestione economica del mercato elettrico;
t) per  GRTN  si  intende  il  Gestore  della  rete  di  trasmissione
   nazionale,   la   societa'  per  azioni  che  esercita,  ai  sensi
   dell'articolo  3 del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione
   e  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica,  ivi  compresa  la
   gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
u) per  indisponibilita'  di  un  elemento  della  rete  elettrica si
   intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e'
   utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua
   competenza;
v) per  liquidazione  si  intende  la  valorizzazione  delle  partite
   economiche in dare o in avere;
w) per  margine  a  salire  si  intende la quantita' massima che puo'
   essere  specificata  nelle  offerte  di  vendita riferibili ad uno
   stesso  punto  di  offerta,  ai  fini della verifica di congruita'
   tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
x) per  margine  a  scendere si intende la quantita' massima che puo'
   essere  specificata  nelle  offerte  di acquisto riferibili ad uno
   stesso  punto  di  offerta,  ai  fini  della verifica di congnita'
   tecnica delle offerte presentate in una sessione di un mercato;
y) per mercati dell'energia si intendono il MGP e il MA;
z) per  mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e
   articolato  nel  mercato  elettrico  e nel mercato dei certificati
   verdi;

aa) per  mercato  del  giorno  prima dell'energia (MGP) si intende la
    sede  di  negoziazione  delle  offerte  di  acquisto e vendita di
    energia  elettrica  per  ciascun  periodo  rilevante  del  giorno
    successivo;
bb) per   mercato  di  aggiustamento  (MA)  si  intende  la  sede  di
    negoziazione  delle  offerte  di  acquisto  e  vendita di energia
    elettrica  per  l'aggiustamento  dei  programmi  di  immissione e
    prelievo definiti sul MGF;
cc) per  mercato  del  servizio di dispacciamento (MSD) si intende la
    sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il
    servizio di dispacciamento;
dd) per  mercato elettrico si intende l'insieme del MGP, del MA e del
    MSD;  ee)  per  negoziazione  continua si intende la modalita' di
    contrattazione  basata sull'abbinamento automatico delle proposte
    di  acquisto  e di vendita, con la possibilita' di inserimento di
    nuove   proposte   in   modo  continuo  durante  le  sessioni  di
    contrattazione;
ff) per  offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale
    il  titolare  acquisisce  il  diritto  di ricevere la prestazione
    richiesta  e  obbligo  di  fornire il servizio offerto, ai prezzi
    stabiliti in applicazione della disciplina del mercato;
gg) per  offerta  multipla  si  intende  un'offerta costituita da una
    serie  di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per
    lo  stesso  periodo  rilevante  e riferite ad uno stesso punto di
    offerta;
hh) per  offerta  semplice  si  intende  un'offerta che specifica una
    quantita'  di  energia  offerta  in  acquisto  o in vendita ed un
    prezzo  unitario  di acquisto o vendita dell'energia, riferita ad
    un punto di offerta, ad un mercato e ad un periodo rilevante;
ii) per  offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente
    alle procedure e nei termini previsti nella Disciplina;
jj) per  offerta  congrua si intende l'offerta valida che ha superato
    con esito positivo tutte e verifiche previste nella Disciplina;
kk) per  offerte  bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo
    nullo   e   offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo
    presentate  sul  MA  anche da operatori diversi, purche' riferite
    allo  stesso  periodo rilevante e a punti di offerta appartenenti
    alla  stessa  zona  geografica o virtuale, tali che le rispettive
    quantita' si equilibrino e siano identificate come reciprocamente
    bilanciate  mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli
    operatori;
ll) per offerta predefinita si intende un'offerta semplice o multipla
    che viene considerata come presentata da un operatore in ciascuna
    seduta  del  MGP  in  cui  il  GME  non  riceve  offerte da parte
    dell'operatore medesimo;
mm) per  operatore  si  intende  la persona fisica o giuridica che e'
    ammessa  ad  operare  sul  mercato  elettrico  o  sul mercato dei
    certificati verdi;
nn) per  ordine  di  merito  si  intende  l'ordine di priorita' di un
    insieme  di  offerte di acquisto o di vendita definito in base al
    prezzo  offerto  e,  a  parita' di quest'ultimo, in base ad altri
    parametri di riferimento definiti nella Disciplina;
oo) per  periodo  di  riferimento  per  la liquidazione si intende il
    periodo  rispetto  al  quale  le partite economiche relative alle
    sessioni  di  mercato  che  si  svolgono  all'interno del periodo
    stesso sono liquidate congiuntamente;
pp) per  periodo  rilevante  si intende il periodo temporale cui deve
    essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico;
qq) per  polo di produzione limitato si intende quanto definito nella
    disciplina del dispacciamento;
rr) per   prezzo   convenzionale   si   intende  il  prezzo  unitario
    dell'energia,    definito    nelle   Disposizioni   tecniche   di
    funzionamento,  al  quale  sono  convenzionalmente valorizzate le
    offerte  di  acquisto  senza indicazione di prezzo, ai fini della
    verifica di congruita' sulla capienza delle garanzie finanziarie;
ss) per prezzo di riferimento si intende il prezzo medio, riferito ad
    un   MWh,   ponderato  per  e  relative  quantita',  di  tutte  e
    transazioni   eseguite  durante  una  sessione  del  mercato  dei
    certificati verdi;
tt) per programma orario aggiornato cumulato di immissione o prelievo
    per  ciascun  punto  di  offerta  si  intende il programma orario
    preliminare  cumulato di immissione o prelievo come modificato in
    esito al MA;
uu) per programma orario finale cumulato di immissione o prelievo per
    ciascun   punto   di  offerta  si  intende  il  programma  orario
    aggiornato  cumulato  di immissione o prelievo come modificato in
    esito al MSD;
vv) per   programma  orario  preliminare  cumulato  di  immissione  o
    prelievo  per  ciascun  punto  di offerta si intende il programma
    orario  ottenuto  come  somma  dei  programmi  orari  preliminari
    relativi  alle  offerte accettate in esito al MGF e dei programmi
    orari in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di
    fuori del sistema delle offerte, come eventualmente modificati in
    esito al MGP;
ww) per programma orario di immissione si intende il diagramma orario
    che  definisce,  con  riferimento  ad  un  punto di offerta e per
    ciascun  periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per
    le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
xx) per  programma  orario di prelievo si intende il diagramma orario
    che  definisce,  con  riferimento  ad  un  punto di offerta e per
    ciascun  periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per
    le quali si applica la disciplina del dispacciamento;
yy) per  programmi  orari  aggiornati  di  immissione  o  prelievo si
    intendono  i  programmi  di  immissione o prelievo risultanti dal
    MOF, come modificati in esito al MA;
zz) per  programmi orari finali di immissione o prelievo si intendono
    i  programmi  di  immissione  o prelievo risultanti dal MGP, come
    modificati in esito al MA e al MSD;

aaa) per  programmi  orari  preliminari  di  immissione o prelievo si
     intendono  i  programmi  di immissione o prelievo risultanti dal
     MGP;
bbb) per  programmi  orari  preliminari  provvisori  di  immissione o
     prelievo  si  intendono  i  programmi  di  immissione o prelievo
     risultanti  dal  MGP  e  suscettibili di variazione a seguito di
     contestazioni;
ccc) per  proposta  di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o
     di  vendita  sul  mercato  dei  certificati  verdi immesso dagli
     operatori  nel book di negoziazione e contenente le informazioni
     necessarie per l'esposizione e l'esecuzione;
ddd) per  punto  di  immissione  si  intende quanto specificato nella
     disciplina del dispacciamento;
eee) per  punto  di  interconnessione  con  l'estero  si  intende  la
     frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della
     RTN  con  ciascuno  dei  Paesi  le  cui  reti  sono direttamente
     connesse con quest'ultima;
fff) per  punto di offerta si intende il punto di dispacciamento come
     definito  dalla  disciplina del dispacciamento, relativamente al
     quale  sono comunicati dall'utente di dispacciamento i margini a
     salire  e  a  scendere e relativamente al quale sono riferite le
     quantita' oggetto delle offerte di acquisto e di vendita ai fini
     del mercato e le quantita' oggetto dei programmi di immissione e
     prelievo  in  esecuzione dei contratti di compravendita conclusi
     al  di fuori del sistema delle offerte, e relativamente al quale
     sono definiti i programmi cumulati di immissione e prelievo;
ggg) per  punto  di  offerta abilitato si intende il punto di offerta
     abilitato  dal GRTN a fornire servizi di dispacciamento mediante
     offerte sul MSD;
hhh) per punto di offerta in immissione si intende l'insieme di uno o
     piu' punti di immissione;
iii) per  punto  di offerta in prelievo si intende l'insieme di uno o
     piu' punti di prelievo;
jjj) per  punto  di  offerta misto si intende l'insieme di uno o piu'
     punti,  fisici  o  virtuali, abilitati sia all'immissione che al
     prelievo;
kkk) per  punto  di  prelievo  si  intende  quanto  specificato nella
     disciplina del dispacciamento;
lll) per  rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre
     reti   elettriche   con   obbligo  di  connessione  di  terzi  e
     direttamente connesse alla RTN;
mmm) per  RTN  si  intende  la  rete  di trasmissione nazionale, come
     individuata   dal   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
     Commercio  e  dell'Artigianato  25 giugno 1999, pubblicato nella
     Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale, Supplemento ordinario, n.
     151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo;
nnn) per  seduta  di  un  mercato  si  intende  il  periodo  di tempo
     all'interno   del   quale  devono  essere  ricevute  le  offerte
     affinche' esse possano essere considerate valide;
ooo) per  sessione di un mercato si intende l'insieme delle attivita'
     direttamente  connesse  al  ricevimento  e  alla  gestione delle
     offerte,  nonche'  alla  determinazione del corrispondente esito
     del mercato;
ppp) per  sospensione dal mercato si intende la temporanea inibizione
     di  un  operatore  dalla  facolta'  di  presentare  offerte  sul
     mercato;
qqq) per  unita'  di  produzione  CIP6  si  intendono gli impianti di
     produzione di energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3,
     della  legge  9  gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B),
     del  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi 29
     aprile  1992,  n.  6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
     generale,  n. 109 del 12 maggio 1992, nonche' gli altri impianti
     di  produzione  la  cui energia elettrica e' oggetto del decreto
     del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 21
     novembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
     generale, n. 280 del 30 novembre 2000;
rrr) per  unita'  di produzione essenziale ai fini della sicurezza si
     intende quanto specificato nella disciplina del dispacciamento;
sss) per  utente  del  dispacciamento  si  intende il soggetto che ha
     concluso   con   il   GRTN  un  contratto  per  il  servizio  di
     dispacciamento,    come    definito    nella    disciplina   del
     dispacciamento, tenuto alla comunicazione dei margini a salire e
     a  scendere relativi al punto di offerta e alla presentazione di
     offerte sul MSD riferite al punto stesso, qualora abilitato;
ttt) per  zona  di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche
     e/o   virtuali   caratterizzato  da  uno  stesso  prezzo  zonale
     dell'energia risultante dall'applicazione della Disciplina;
uuu) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica
     per  la  quale  esistono,  per ragioni di sicurezza del sistema,
     limiti  fisici di scambio di energia con altre zone geografiche,
     come individuata dalla disciplina del dispacciamento;
vvv) per  zona  virtuale  si intende un punto di interconnessione con
     l'estero o un polo di produzione limitato.

                             Articolo 3
           Principi generali e modifiche della Disciplina

   3.1   Il  GME  esercita  le  proprie  funzioni  secondo  modalita'
trasparenti e non discriminatorie.
   3.2  Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire
conflitti  di  interesse,  anche  solo  potenziali, e di procedure di
controllo  per  la  verifica  del  rispetto  della Disciplina e delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
   3.3  Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti
sul mercato agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
   3.4  Il  GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le
rende  note, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o altro
mezzo  idoneo,  ai  soggetti  interessati,  fissando  un  termine non
inferiore  a  quindici  giorni  entro  il  quale  gli stessi soggetti
possono  far  pervenire  eventuali  osservazioni.  Tenuto conto delle
osservazioni  ricevute,  il  GME  trasmette  le proposte di modifica,
adeguatamente  motivate,  al  Ministro delle Attivita' Produttive per
l'approvazione, sentita l'Autorita'.
   3.5 La procedura di cui al precedente comma 3.4 non si applica nel
caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a
salvaguardare  il  regolare funzionamento del mercato. In questo caso
la  modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione
sul  sito  internet  del  GME  e  viene  tempestivamente trasmessa al
Ministro  delle  Attivita'  Produttive  per  l'approvazione,  sentita
l'Autorita'.  Qualora  il Ministro non approvi la modifica, la stessa
cessa  di  avere  efficacia  dalla data di comunicazione al GME della
determinazione del Ministro, il GME da' tempestiva comunicazione agli
operatori  degli  esiti  della  procedura  di  approvazione  mediante
pubblicazione sul proprio sito Internet.

                             Articolo 4
               Disposizioni tecniche di funzionamento

   4.1  Le  norme  attuative  e  procedimentali della Disciplina sono
definite  nelle  Disposizioni  tecniche  di  funzionamento (DTF). Nel
predisporre  le  DTF  il  GME  si  attiene ai criteri di neutralita',
trasparenza, obiettivita' e concorrenza tra gli operatori.
   4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito Internet del GME ed entrano in
vigore dalla data di pubblicazione.
   4.3  Il  GME  puo'  altresi'  rendere note ai soggetti interessati
versioni  preliminari  delle DTF, fissando contestualmente un termine
entro  il  quale  gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali
osservazioni.

                             Articolo 5
                  Unita' di misura e arrotondamenti

5.1 Ai fini del mercato:

a) l'unita'   di   misura  dell'energia  elettrica  e'  il  MWh,  con
   specificazione di tre decimali;
b) l'unita'  di misura monetaria e' l'Euro, con specificazione di due
   decimali;
c) l'unita'  di  misura  dei prezzi unitari dell'energia elettrica e'
   l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.

   5.2  Il  prezzo  di  cui  al  successivo  Articolo 41, comma 41.2,
lettera  c),  puo'  essere espresso con l'indicazione di un numero di
decimali superiore a due.
   5.3  Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con
il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per
eccesso  o per difetto all'ultimo decimale ammesso piu' vicino e, nel
caso si pongano a meta', sono arrotondate per eccesso.

                             Articolo 6
               Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME puo' avvenire:

a) attraverso la rete internet;
b) attraverso eventuali ulteriori modalita' definite nelle DTF.

                             Articolo 7
             Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

   7.1  Gli  operatori  del  mercato  elettrico, a fronte dei servizi
forniti  dal  GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di
un  corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo e di un
corrispettivo per ogni MWh negoziato.
   7.2  Gli operatori del mercato dei certificati verdi, a fronte dei
servizi  da  questo forniti, sono tenuti al versamento a favore dello
stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al
certificato trattato.
   7.3  La  misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e
7.2  e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio
equilibrio  economico  e finanziario ed epubblicata sul sito Internet
del  GME,  congiuntamente  ai  parametri  per la determinazione della
stessa.

                             Articolo 8
                       Informazioni di mercato

   8.1  I  dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono
di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito Internet del GME. Ogni
operatore  ha  accesso  ai  dati  e  ai  risultati del mercato che lo
riguardano direttamente.
   8.2  Fatti  salvi i casi in cui obbligo di comunicazione derivi da
leggi,  regolamenti  o  altri  provvedimenti  delle autorita', il GME
mantiene  il  riserbo  sulle  informazioni  relative  alle offerte di
vendita e di acquisto per un periodo minimo di dodici mesi.
   8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie
per le attivita' di competenza di quest'ultimo.

                             Articolo 9
       Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

   9.1   Ove   non  diversamente  disposto,  la  comunicazione  e  la
pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla Disciplina
sono effettuate per via telematica. In particolare:

a) la  comunicazione  ad  un  operatore avviene attraverso la messa a
   disposizione  di  dati e di informazioni sulla sezione del sistema
   informatico  del  OME  il  cui  accesso  eriservato  all'operatore
   medesimo;
b) la  pubblicazione  avviene  attraverso  la messa a disposizione di
   dati  e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del
   sistema informatico del GME.

   9.2  Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute
alla  data  e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

a) nel  giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00
   e le ore 16,00;
b) alle  ore  08,00  del  giorno successivo a quello di ricezione, se
   pervenuta tra le ore 16,00 e le ore 24,00;
c) alle  ore  08.00  del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore
   00,00 e le ore 08,00.

   9.3  Ai  fini della determinazione dell'orario di ricezione di una
comunicazione  fa  fede  l'orario del protocollo del GME. Nel caso in
cui  una  comunicazione  avvenga per via telematica, fa fede l'orario
del sistema informatico del GME.

                             Articolo 10
                        Sicurezza di accesso

   10.1   Gli  operatori  accedono  al  mercato  attraverso  apposite
procedure,   definite   nelle   DTF,   finalizzate   a  garantire  il
riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni.
   10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati
i  codici  di  accesso  e  ogni altro dato o strumento necessario per
l'accesso al sistema informatico del GME.

                              TITOLO II
                        AMMISSIONE AL MERCATO

                             Articolo 11
                 Requisiti di ammissione al mercato

   11.1  Possono partecipare al mercato i soggetti dotati di adeguata
professionalita'  e  competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e
dei  sistemi  di  sicurezza  ad  essi relativi, ovvero i soggetti che
dispongano  di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalita'
e competenza.
   11.2 Non possono partecipare al mercato:

a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
   gli  effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica
   la  pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del
   reato,  alla reclusione per il delitto di cui all'articolo 501 del
   codice penale, o per uno dei delitti contro l'inviolabilita' della
   segretezza delle comunicazioni informatiche o telematiche previsti
   agli  articoli  617  quater, quinquies e sexies del codice penale,
   ovvero per il delitto di frode informatica di cui all'articolo 640
   ter del codice penale;
b) coloro  che  siano  stati  esclusi  dal  mercato, salvo il caso di
   esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 20.

   11.3  Nel  caso  in  cui il soggetto interessato all'ammissione al
mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente
comma  11.2  sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al
soggetto  munito  dei  necessari  poteri,  agli  amministratori  e al
direttore   generale,   ovvero  ai  soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.
   11.4  Con  riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte  da  ordinamenti  stranieri,  (a verifica della sussistenza dei
requisiti  previsti  dai  precedenti  commi 11.2 e 11.3 e' effettuata
sulla  base  di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del
GME.
   11.5 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in
capo  agli  operatori  dei  requisiti  previsti  per  l'ammissione al
mercato.  A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero
l'aggiornamento di quella gia' presentata.

                             Articolo 12
      Domanda di ammissione al mercato e Contratto di adesione

12.1 Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al GME:

a) una  domanda  di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito
   modello  allegato  alla  Disciplina (Allegato 1) e corredata della
   documentazione indicata al successivo Articolo 13;
b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato", redatto
   secondo l'apposito modello allegato alla Disciplina (Allegato 2).

                             Articolo 13
  Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato

   13.1  La  domanda  di  ammissione  al  mercato,  sottoscritta  dal
soggetto interessato, ecorredata di:

   a)  dichiarazione,  resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, attestante che il soggetto che
richiede  l'ammissione  al  mercato o, nel caso che tale soggetto sia
persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma
11.3,  non  sono  stati  destinatari,  in  Italia,  di  provvedimenti
comportanti  la  perdita  dei requisiti di cui al precedente Articolo
11, comma 11.2, lettera a), e non sono stati destinatari, all'estero,
di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero, secondo
l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;
   b)  qualora  la  domanda di ammissione sia sottoscritta dal legale
rappresentante  ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri,
dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000, n. 445, attestante la titolarita' dei
poteri di rappresentanza.

   13.2  Per  i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in
luogo  della  documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera
a),  deve  essere  allegato un certificato, rilasciato dall'autorita'
competente  dello  Stato  estero,  attestante  che  il  soggetto  che
richiede  l'ammissione  al  mercato o, nel caso che tale soggetto sia
persona giuridica, i soggetti di cui al precedente Articolo 11, comma
11.3.  non  siano stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a
quelli   che  comporterebbero,  secondo  l'ordinamento  italiano,  la
perdita  dei  requisiti di onorabilita' di cui al precedente Articolo
11,  comma  11.2,  lettera a). Tale certificato, se redatto in lingua
straniera,  deve  essere  accompagnato  da  una  traduzione in lingue
italiana,  certificata  conforme  al  testo  originale dall'autorita'
consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato
medesimo.  Nel  caso  in  cui  l'ordinamento  dello  Stato estero non
preveda  il  rilascio  del  certificato  sopra  indicato, il soggetto
interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso,
resa  nel  rispetto  delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre
1966,  n.  1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona
abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero,
che  confermi  la  circostanza  che  in tale Stato non e' previsto il
rilascio  del  certificato  per  il  quale  e'  resa la dichiarazione
sostitutiva.  La  dichiarazione del soggetto interessato ed il parere
legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da
una  traduzione  in  lingua  italiana,  certificata conforme al testo
originale  dall'autorita'  consolare  italiana  dello Stato in cui e'
stato redatto il certificato medesimo.
   13.3  Per  i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in
luogo  della  documentazione di cui al precedente comma 13.1, lettera
b),  deve  essere  allegato un certificato, rilasciato dall'autorita'
competente  dello  Stato estero, attestante la titolarita' dei poteri
di  rappresentanza. Tale certificato, se redatto in lingua straniera,
deve  essere  accompagnato  da  una  traduzione  in  lingua italiana,
certificata  conforme  al  testo  originale  dall'autorita' consolare
italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato medesimo.
Nel  caso  in  cui  l'ordinamento  dello  Stato estero non preveda il
rilascio del certificato sopra indicato, il soggetto interessato deve
produrre   una  dichiarazione  sostitutive  dallo  stesso,  resa  nel
rispetto  delle  disposizioni  di cui alla legge 20 dicembre 1966, n.
1253,  corredata di un parere legale, rilasciato da persona abilitata
a  svolgere  la  professione  legale  nel  medesimo Stato estero, che
confermi la circostanza che in tale Stato non e' previsto il rilascio
del certificato per il quale e' resa la dichiarazione sostitutiva. La
dichiarazione  del  soggetto  interessato  ed  il  parere  legale, se
redatti  in  lingua  straniera,  devono  essere  accompagnati  da una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
originale  dall'autorita'  consolare  italiana  dello Stato in cui e'
stato redatto il certificato medesimo.
   13.4  Nei  casi  in  cui  la documentazione indicata ai precedenti
commi  13.1,  13.2  e 13.3, sia gia' in possesso del GME, il soggetto
interessato  e'  esentato dal produrla. La domanda deve indicare tale
circostanza e la data di invio al GME della documentazione medesima.

                             Articolo 14
                       Procedura di ammissione

   14.1  Entro  quindici giorni di calendario dalla data di ricezione
della  domanda,  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di  cui al
precedente  Articolo  11, nonche' la regolarita' della documentazione
presentata,  il  GME  comunica  al  soggetto interessato l'ammissione
ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce
adeguata  motivazione.  Tale  comunicazione  e'  effettuata  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
   14.2  Al  fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al
precedente  Articolo  11,  comma  11.1,  il  GME  puo'  richiedere al
soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
   14.3  Con  il  provvedimento  di  ammissione  viene riconosciuta a
qualifica  di  operatore  e vengono indicati i mercati, elettrico e/o
dei  certificati  verdi, nei quali il soggetto interessato e' ammesso
ad operare.
   14.4   Nel   caso  in  cui  la  documentazione  sia  irregolare  o
incompleta,  il  SME comunica al soggetto interessato gli adempimenti
necessari  per regolarizzare o completare la documentazione medesima,
nonche'  il  termine  entro  cui  provvedere a tali adempimenti. Tale
comunicazione  sospende  il  termine di cui al precedente comma 14.1,
che  riprende  a  decorrere  dalla ricezione, da parte del GME, della
documentazione regolarizzata o completata.

                             Articolo 15
       Ammissione al mercato del GRTN e dell'Acquirente Unico

   15.1  In  deroga  a  quanto previsto al precedente Articolo 14, la
qualifica   di   operatore   e'  attribuita  di  diritto  al  GRTN  e
all'Acquirente Unico.
   15.2 Con apposita convenzione tra il GRTN e il GME, pubblicata sul
sito  internet  del  GME  stesso,  possono essere previste specifiche
modalita' di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti
alla  partecipazione  al  mercato  elettrico  del GRTN, alternative a
quelle  di  cui al successivo articolo 70, aventi la stessa efficacia
delle garanzie ivi previste.

                             Articolo 16
              Elenco degli operatori ammessi al mercato

   16.1  Gli  operatori ammessi al mercato secondo quanto previsto ai
precedenti  Articolo  14  e  Articolo 15 sono inseriti in un apposito
"Elenco degli operatori ammessi al mercato", formato e tenuto dal GME
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e successive modifiche ed integrazioni.
   16.2  Per  ciascun  operatore, l'Elenco degli operatori ammessi al
mercato contiene:

a) codice di identificazione dell'operatore;
b) cognome  e  nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di
   residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza,
   ovvero   sede   legale,  codice  fiscale,  partita  IVA,  recapito
   telefonico,  numero  di  telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto
   cui  fare  riferimento  per  eventuali  comunicazioni  e  relativo
   recapito;
c) mercati  sui  quali  l'operatore  e'  ammesso  ad operare: mercato
   elettrico e/o mercato dei certificati verdi;
d) stato  dell'operatore:  ammesso,  attivo,  sospeso,  richiesta  di
   esclusione pendente;
e) codice  di  identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore
   ha titolo a riferire offerte;
f) potenza  disponibile  all'operatore per l'immissione o il prelievo
   di  energia  elettrica  in  un  Paese  confinante,  ai  fini della
   consegna o del ritiro alla frontiera italiana;
g) capacita'  di  interconnessione tra un Paese confinante e l'Italia
   disponibile all'operatore;
h) coordinate bancarie dell'operatore;
i) ammontare  delle  garanzie finanziarie prestate a favore del GME e
   del GRTN;
j) codice del conto su cui il GRTN registra il numero dei certificati
   verdi in possesso dell'operatore;
k) regime fiscale dell'operatore.

   16.3  Il  GME  pubblica,  relativamente agli operatori, i seguenti
dati ed informazioni:
   cognome  e  nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di
residenza  ovvero  sede  legale:  mercati  sui  quali  l'operatore e'
ammesso ad operare.
   16.4  Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni
ad  esso  relativi  contenuti  nell'Elenco degli operatori ammessi al
mercato.

                             Articolo 17
Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli
                    operatori ammessi al mercato

   17.1 Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico,
ciascun  operatore  richiede  al  GME l'inserimento nell'Elenco degli
operatori  ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al
precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere e), f), g), h), j) e k).
   17.2  L'inserimento  dei  dati  e  delle  informazioni  di  cui al
precedente  Articolo  16,  comma  16.2, lettera i), avviene a seguito
delle  comunicazioni  di cui ai successivi Articolo 70, comma 70.6, e
Articolo 71, commi 71.6 e 71.9.
   17.3  Alla  richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera e), e' allegata
una  dichiarazione,  resa dall'utente del dispacciamento del punto di
offerta,   attestante   che   l'operatore  richiedente  ha  titolo  a
presentare  offerte  relativamente  a  detto  punto  di offerta. Tale
dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

a) codice  di  identificazione  del  punto  di  offerta oggetto della
   richiesta di inserimento;
b) data  a  partire  dalla  quale l'operatore richiedente ha titolo a
   presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data   fino   alla  quale  l'operatore  richiedente  ha  titolo  a
   presentare offerte relative a tale punto di offerta.

   17.4  Alla  richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di  cui  all'Articolo  16,  comma  16.2,  lettera 1), e' allegata una
dichiarazione,  resa dal gestore della rete di trasmissione del Paese
confinante, attestante l'impegno a consegnare alla frontiera italiana
ovvero  a  ritirare a tale frontiera, secondo le modalita' concordate
con  il  GRTN,  l'energia  elettrica e la potenza corrispondente agli
impegni  che  saranno  assunti  dall'operatore sul mercato elettrico.
Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:

a) quantita'  di  energia elettrica e potenza massima, corrispondente
   agli  impegni assunti dall'operatore sul mercato elettrico, che il
   gestore della rete di trasmissione del Paese confinante si impegna
   a consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana;
b) data  a  partire dalla quale il gestore che rende la dichiarazione
   si impegna a consegnare ovvero a ritirare l'energia elettrica e la
   potenza  corrispondente  agli  impegni  assunti dall'operatore sul
   mercato elettrico;
c) data  fino  alla  quale  il  gestore che rende la dichiarazione si
   impegna  a  consegnare  ovvero a ritirare l'energia elettrica e la
   potenza  corrispondente  agli  impegni  assunti dall'operatore sul
   mercato elettrico.

   17.5  Alla  richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), e' allegata
una   dichiarazione,   resa   dal  gestore  della  rete  responsabile
dell'assegnazione della capacita' di interconnessione, attestante che
l'operatore  dispone  della capacita' di interconnessione specificata
nella  richiesta.  Detta dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione
di:

a) data  a partire dalla quale l'operatore dispone della capacita' di
   interconnessione oggetto della richiesta;
b) data  fino  alla  quale  l'operatore  dispone  della  capacita' di
   interconnessione oggetto della richiesta.

   17.6  Qualora  la  dichiarazione  di  cui al precedente comma 17.5
debba  essere  rilasciata  dal  GRTN,  l'operatore  e'  esentato  dal
produrla.  In  tal  caso la richiesta di inserimento dei dati e delle
informazioni  di  cui  al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera
g), deve indicare tale circostanza.
   17.7  Successivamente  alla  ricezione  delle  richieste di cui al
precedente  comma  17.1,  l'Elenco degli operatori ammessi al mercato
viene  aggiornato  dal  GME.  Ai  fini delle, verifiche di congruita'
tecnica  di  cui  al  successivo  Articolo  29, tale modifica produce
effetti  a  partire  dalle  ore  00,00  del secondo giorno lavorativo
successivo  al  ricevimento  della richiesta da parte del GME. Per le
richieste  di  cui ai precedenti commi 17.3, 17.4 e 17.5, gli effetti
si  producono  comunque non prima delle date di cui, rispettivamente,
ai  precedenti  commi  17.3,  lettera  b),  17.4, lettera b), e 17.5,
lettera a).
   17.8  Alla  richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni
di  cui  al  precedente  Articolo  16,  comma  16.2, lettera k), sono
allegate le seguenti dichiarazioni:

a) qualora l'operatore intenda avvalersi della facolta' prevista, per
   i  soggetti  che  hanno  effettuato  cessioni  all'esportazione  o
   esportazioni  assimilate,  di  acquistare  beni  e  servizi  senza
   applicazione  dell'IVA,  ai sensi dell'articolo 8, lettera c), del
   decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
   dichiarazione d'intento, redatta ai sensi dell'articolo 1, lettera
   c),  del  decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella
   legge 27 febbraio 1984, n. 17. Nel caso in cui l'operatore intenda
   continuare  ad  avvalersi  della  facolta'  di effettuare acquisti
   senza   applicazione   dell'IVA,   e'   tenuto   a   rinnovare  la
   dichiarazione alla scadenza del periodo di validita' della stessa.
   In  caso  di  mancato  rinnovo  della dichiarazione nei termini di
   legge,  il  GME applica al soggetto interessato l'ordinario regime
   IVA;
b) qualora  l'operatore  intenda  presentare  offerte  di acquisto di
   energia elettrica per gli usi di cui alla Tabella A, Parte III, n.
   103,  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
   ottobre 1972, n. 633, ad aliquota IVA del 10%, dichiarazione, resa
   ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000,  n.  445  attestante  che lo stesso soggetto e' titolare dei
   punti  di prelievo per i quali l'energia elettrica e' destinata ai
   suddetti usi.

                             Articolo 18
                              Verifiche

   18.1  Il  GME verifica il rispetto della Disciplina e delle DTF al
fine  di  assicurare  il regolare funzionamento del mercato secondo i
criteri   di   neutralita',  trasparenza,  obiettivita',  nonche'  di
concorrenza  tra  gli  operatori.  A tal fine, il GME puo' richiedere
agli  operatori  ogni  informazione  o documento utile concernente le
operazioni  da  questi  effettuate  sul  mercato, eventualmente anche
mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

                             Articolo 19
                      Obblighi di comunicazione

   19.1   Gli   operatori   sono   tenuti   a   comunicare   al  GME,
tempestivamente  e  comunque  entro  tre  giorni  lavorativi  dal suo
verificarsi,  ogni  variazione  circa fatti, stati e qualita' che sia
tale  da  comportare  la  perdita  o  la  modifica  dei requisiti per
l'ammissione  al  mercato  ovvero  sia tale da modificare i dati e le
informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, dichiarati
dall'operatore  e  inseriti  nell'Elenco  degli  operatori ammessi al
mercato.
   19.2  A  seguito  di ogni comunicazione di cui al precedente comma
19.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi al mercato.

                             Articolo 20
                 Esclusione su richiesta dal mercato

   20.1 Ai fini dell'esclusione dal mercato, gli operatori presentano
presso  il  GME,  o  inoltrano  al medesimo mediante raccomandata con
avviso  di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data
a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
   20.2  L'esclusione  su  richiesta  dal  mercato decorre dalla data
successiva tra le seguenti:

a) il  sesto  giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da
   parte del GME della richiesta di cui al precedente comma 20.1;
b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 20.1.

   20.3 L'esclusione su richiesta dal mercato non esonera l'operatore
dall'adempimento  degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul
mercato.
   20.4  Qualora,  nel  corso del periodo di durata della sospensione
disposta   ai  sensi  dei  successivi  Articolo  98  e  Articolo  99,
l'operatore   presenti   richiesta  di  esclusione  dal  mercato,  la
riammissione  alle  negoziazioni  potra'  avere  effetto soltanto una
volta decorso il periodo di durata della sospensione.

                             TITOLO III
                 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRICO

                             Articolo 21
       Articolazione del mercato elettrico e periodo rilevante

21.1 Il mercato elettrico si articola in:

a) mercato del giorno prima dell'energia (MGP), avente per oggetto la
   contrattazione  di  energia,  tramite  offerte  di  vendita  e  di
   acquisto. Il MGP si svolge in un'unica sessione relativa al giorno
   successivo.   A  tale  mercato  partecipano  sia  la  domanda  che
   l'offerta;
b) mercato   di   aggiustamento   (MA),   avente   per   oggetto   la
   contrattazione,  tramite  offerte  di vendita e di acquisto, delle
   variazioni di quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul
   MGP.  Il  MA  si  svolge  in  un'unica sessione relativa al giorno
   successivo.   A  tale  mercato  partecipano  sia  la  domanda  che
   l'offerta;
c) mercato  del  servizio di dispacciamento (MSD), avente per oggetto
   l'approvvigionamento    delle   risorse   per   il   servizio   di
   dispacciamento.

   21.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma
21.1 e' pari all'ora fissa.

                             Articolo 22
                  Zone geografiche e zone virtuali

   22.1  Il  GRTN  comunica  al GME, che le pubblica sul proprio sito
internet,  le  zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano
il mercato elettrico.

                             Articolo 23
              Dati e informazioni sui punti di offerta

   23.1  Il  GME  riceve  dal  GRTN  i  seguenti dati e informazioni,
relativi  a  ciascun  punto di offerta relativamente al quale possono
essere presentate offerte sul mercato elettrico:

a) codice di identificazione del punto di offerta;
b) eventuali abilitazioni per la presentazione di offerte relative al
   punto di offerta sul MSD;
c) identita' dell'utente del dispacciamento del punto di offerta.

                             Articolo 24
                       Ora solare e ora legale

   24.1   Le  modalita'  di  definizione  del  periodo  rilevante  in
occasione  del  passaggio  dall'ora  solare all'ora legale e dall'ora
legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

                             Articolo 25
          Offerte di acquisto e vendita e punti di offerta

   25.1  Sul  mercato  elettrico  le  quantita'  ed i relativi prezzi
unitari si riferiscono ad energia elettrica.
   25.2 Le quantita' ed i prezzi unitari specificati nelle offerte di
acquisto e di vendita possono assumere solo valori maggiori od uguali
a   zero.  L'indicazione  del  prezzo  per  le  offerte  di  acquisto
presentate sul MGP e sul MA e' facoltativa.
   25.3  Le  quantita' di energia elettrica specificate nelle offerte
di acquisto e di vendita sono riferite ai punti di offerta.
   25.4  Le quantita' di' energia elettrica specificate nei programmi
di immissione e di prelievo sono riferite ai punti di offerta.
   25.5  Il  punto di offerta in prelievo deve essere compatibile con
il regime fiscale degli operatori.
   25.6  Ciascuna  offerta di vendita o di acquisto presentata su uno
dei  mercati  che  costituiscono  il  mercato  elettrico  deve essere
coerente  con  le potenzialita' di immissione o prelievo nel punto di
offerta  a  cui  l'offerta  e'  riferita  e  deve  corrispondere alla
effettiva  volonta'  di  immettere  o  prelevare  l'energia elettrica
oggetto dell'offerta nel punto di offerta.
   25.7 Le modalita' di attribuzione delle perdite convenzionali alle
quantita'  specificate  nelle  offerte di acquisto e di vendita, come
stabilito  nella  disciplina  del dispacciamento, sono definite nelle
DTF.
   25.8  Piu'  operatori  possono  presentare  offerte  riferite allo
stesso punto di offerta sul MGP e sul MA.

                             Articolo 26
              Modalita' di presentazione delle offerte

   26.1  Le  offerte  sul mercato elettrico possono essere presentate
mediante:

a) la  compilazione  degli  appositi  moduli  disponibili nel sistema
   informatico del GME;
b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel
   formato definito nelle DTF.

   26.2  La ricezione da parte del GME attraverso le modalita' di cui
al  precedente  comma  26.1,  lettera  a),  in  una seduta di uno dei
mercati  che costituiscono il mercato elettrico, di un'offerta valida
di  un  operatore,  riferita  ad  un  punto  di  offerta, comporta la
sostituzione  con  tale  offerta di tutte le offerte presentate dallo
stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso
periodo  rilevante  precedentemente  ricevute dal GME nel corso della
medesima   seduta   del   mercato,  nonche',  limitatamente  al  MGP,
dell'eventuale  offerta  predefinita presentata dall'operatore per il
punto di offerta. La presentazione di offerte attraverso le modalita'
di cui al precedente comma 26.1, lettera b), consente la sostituzione
o  l'integrazione,  secondo  le  modalita'  previste nelle DTF, delle
offerte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto
di  offerta  e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute
dal  GME  nel  corso  della  medesima  seduta  del  mercato, nonche',
limitatamente  al  MGP, dell'eventuale offerta predefinita presentata
dall'operatore per il punto di offerta.
   26.3  Un'offerta  valida  puo'  essere  sostituita  con  una nuova
offerta  fino  al  termine  della  seduta  del mercato. Ai fini della
definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di
presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
   26.4  Un'offerta  valida  presentata  da  un operatore puo' essere
revocata  fino  al  termine  della  seduta  del  mercato per il quale
l'offerta e' stata presentata. La revoca di un'offerta predefinita ha
valore anche per tutti i mercati le cui sedute sono ancora aperte.

                             Articolo 27
                   Contenuto minimo delle offerte

   27.1 Le offerte sul mercato elettrico riportano almeno le seguenti
indicazioni:

a) il   codice   di   identificazione   dell'operatore  che  presenta
   l'offerta;
b) il  codice  di  identificazione  del  mercato  e  della seduta del
   mercato per cui l'offerta e' presentata;
c) il  codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta
   e' riferita;
d) il periodo rilevante a cui l'offerta si riferisce;
e) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
f) l'eventuale indicazione di offerta predefinita o bilanciata;
g) la quantita' offerta;
h) il prezzo unitario relativo alla quantita' offerta.

   27.2   Il  numero  massimo  di  offerte  semplici  che  compongono
un'offerta   multipla   e'   definito   nelle   DTF.  Ai  fini  della
determinazione  dell'esito  dei  mercati ciascuna offerta multipla e'
considerata come un insieme di offerte semplici.

                             Articolo 28
                Controllo di validita' delle offerte

   28.1  Entro  il  termine  stabilito nelle DTF, il GME controlla la
validita'  di  ciascuna offerta ricevuta. Entro lo stesso termine, il
GME  comunica  all'operatore  interessato  l'esito  del controllo e i
motivi dell'eventuale esito negativo.
   28.2  Un'offerta  ricevuta  e'  considerata  valida se soddisfa le
seguenti condizioni:

a) l'operatore   non   e'   sospeso   al   momento   della  ricezione
   dell'offerta;
b) l'operatore  ha  titolo  a presentare offerte riferite al punto di
   offerta;
c) l'operatore,   ove   necessario,   disponga   della  capacita'  di
   interconnessione  di  cui  al  precedente Articolo 16, comma 16.2,
   lettera g);
d) l'offerta   e'  stata  presentata  con  le  modalita'  di  cui  al
   precedente Articolo 26, comma 26.1;
e) l'offerta  riporta  tutte  le  indicazioni  di  cui  al precedente
   Articolo 27, comma 27.1;
f) l'offerta  e'  stata  ricevuta  entro i termini che definiscono la
   durata della seduta di mercato, indicati nelle DTF;
g) il  punto di offerta risulta abilitato al mercato cui l'offerta si
   riferisce.

                             Articolo 29
           Verifica della congruita' tecnica delle offerte

   29.1  Il  GME procede alla verifica della congruita' tecnica delle
offerte valide al termine della seduta di mercato.
   29.2   Un'offerta  valida  e'  congrua  se  soddisfa  le  seguenti
condizioni:

a) l'operatore non e' sospeso;
b) l'offerta,  qualora  presentata da un operatore che non sia utente
   del  dispacciamento, e' garantita ai sensi del successivo Articolo
   72;
c) l'offerta rispetta i requisiti specificati per i singoli mercati e
   le  singole  tipologie  di  offerta  di  cui,  rispettivamente, ai
   successivi Articolo 40 e Articolo 51.

   29.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti ai
successivi  Articolo  40  e  Articolo 51, il GME utilizza i margini a
salire  e  ascendere  comunicati  per  ciascun  punto  di offerta dai
rispettivi utenti del dispacciamento.
   29.4  I  margini  relativi  ai  punti  di  offerta sono presentati
secondo le stesse modalita' di cui al precedente Articolo 26.

                             Articolo 30
          Indisponibilita' di elementi della rete elettrica

   30.1  Gli  operatori  rimangono titolari dei diritti e sono tenuti
all'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  sul  mercato elettrico
anche  nel  caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica
dovuta  a  responsabilita' del gestore o del titolare della medesima,
al  fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi
di forza maggiore.

                             Articolo 31
                       Sospensione del mercato

   31.1  Su  richiesta  del  GRTN,  ricorrendo condizioni eccezionali
individuate  nella  disciplina  del dispacciamento, il GME dispone la
sospensione del mercato.
   31.2  In  tutti  i  casi di sospensione del mercato, il GME ne da'
informativa all'Autorita' e al Ministero delle Attivita' Produttive.

                             Articolo 32
                       Condizioni di emergenza

32.1 Si considerano condizioni di emergenza:

.ofr=3;  a)  il  caso  in  cui il GME non sia in grado di pubblicare,
entro  il  termine  previsto,  le  informazioni preliminari di cui al
successivo  Articolo  36, comma 36.1, lettere a), b) e c), o Articolo
47, comma 47.1, lettere a), b) e c);
b) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere offerte inviate
dagli  operatori,  attraverso  le  modalita'  di  cui  al  precedente
Articolo 26, comma 26.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di
telecomunicazione;
c)  il  caso  in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti
relativi ad una sessione di mercato, anche a causa di disfunzioni nel
sistema informatico del GME stesso;
d)  il  caso  in  cui  il  GME  non  sia  in grado di comunicare agli
operatori  gli  esiti  relativi  ad  una sessione di mercato, anche a
causa  di  disfunzioni  nel  sistema  informatico  o  nei  sistemi di
telecomunicazione del GME stesso.

   32.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1,
lettera  b),  il  GME  comunica  agli  operatori,  secondo  modalita'
indicate  nelle  DTF,  l'insorgere della condizione di emergenza e il
nuovo  termine  di  chiusura  della seduta di mercato. In presenza di
eventi di particolare gravita', qualora entro il nuovo termine per la
chiusura  della  seduta  del  mercato  non siano pervenute le offerte
presentate  da  un  operatore  e  riferite ad un punto di offerta, in
mancanza   di   offerte  predefinite,  il  GME  utilizza  le  offerte
presentate  dallo  stesso operatore per lo stesso mercato e lo stesso
punto  di  offerta, corrispondenti allo stesso giorno della settimana
precedente piu' recente con analoghe caratteristiche.
   32.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 32.1,
lettera  c),  il  GME  sospende le operazioni sul mercato elettrico e
comunica  al  GRTN e agli operatori, secondo modalita' indicate nelle
DTF, la durata presunta della sospensione.
   32.4  Le  modalita'  di  comunicazione adottate dal GME qualora si
verifichino  i casi di cui al precedente comma 32.1, lettere a) e d),
sono definite nelle DTF.

                             Articolo 33
 Assegnazione di coefficienti di priorita' alle offerte predefinite

   33.1  Ai  fini della determinazione dell'ordine di priorita' delle
offerte,  di  cui  al  successivo  Articolo  38,  il  coefficiente di
priorita'  applicato  alle  offerte predefinite per la determinazione
dell'esito  del  MGP,  e'  determinato entro le ore 12,00 di ciascuna
domenica per ciascun operatore e ciascun punto di offerta, attraverso
un  meccanismo  casuale  descritto  nelle  DTF.  Tale coefficiente e'
valido per i successivi sette giorni di calendario.

                              TITOLO IV
                        MERCATI DELL'ENERGIA

                               CAPO I
             MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA (MGP)

                             Articolo 34
                           Oggetto del MGP

   34.1  Nei  contratti  di  acquisto  e vendita di energia elettrica
stipulati sul MGP, il GME e' controparte degli operatori.
   34.2  Sul MGP vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
di  energia  elettrica  relative  ai  periodi rilevanti del giorno di
calendario  successivo  a  quello  in  cui termina la seduta. Ai fini
dell'immissione  o  del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle
offerte  accettate  si applica la normativa prevista nella disciplina
del dispacciamento.

                             Articolo 35
               Termini di presentazione delle offerte

35.1 La seduta del MGP:

a) si  apre almeno nove giorni di calendario prima di quello a cui le
   offerte si riferiscono;
b) si  chiude  il  giorno  di calendario precedente a quello a cui le
   offerte si riferiscono.

   35.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta del MGP sono
definiti nelle DTF.

                             Articolo 36
                 Informazioni preliminari al mercato

   36.1  Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del
MGP, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

a) i  limiti  ammissibili  dei  transiti orari di energia tra le zone
   geografiche;
b) i  limiti  ammissibili  dei transiti orari di energia per ciascuna
   delle zone di interconnessione con l'estero;
o) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di
   produzione limitati;
d) la  stima  della  domanda  oraria  di  energia  elettrica per zona
   geografica;
e) l'entita'  oraria  degli  eventuali saldi con l'estero a titolo di
   compensazione in natura;
f) i programmi di utilizzo delle unita' di produzione CIP6.

   36.2  I  dati  contenuti  nelle  informazioni di cui al precedente
comma 36.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

                             Articolo 37
                  Offerte di vendita e di acquisto

   37.1  Sul  MGP  gli operatori possono presentare offerte semplici,
multiple o predefinite.
   37.2  Sul  MGP  gli  operatori possono riferire offerte di vendita
solo  a  punti di offerta in immissione o misti e offerte di acquisto
solo  a  punti  di  offerta  in  prelievo o misti. Una stessa offerta
multipla  puo'  specificare solo offerte di vendita o solo offerte di
acquisto,  ad  eccezione di quelle riferite a punti di offerta misti,
per  le  quali le offerte multiple possono specificare sia offerte di
vendita che offerte di acquisto.
   37.3  Le  offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere
una  quantita'  di  energia, come eventualmente modificata per tenere
conto  delle perdite, non superiore a quella indicata nell'offerta ad
un  prezzo  unitario  non  inferiore  a  quello indicato nell'offerta
stessa.  Le  offerte  di  acquisto  esprimono  la  disponibilita'  ad
acquistare  una  quantita'  di energia, come eventualmente modificata
per  tenere  conto  delle  perdite,  non  superiore a quella indicata
nell'offerta   ad   un   prezzo   unitario  non  superiore  a  quello
eventualmente indicato nell'offerta stessa.
   37.4  Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi
del  successivo  Articolo  41,  le quantita' oggetto delle offerte di
acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
   37.5  Un'offerta  di  vendita sul MGP, qualora accettata, comporta
l'impegno  ad  immettere  in  rete,  in  un dato periodo rilevante, i
quantitativi  di  energia elettrica specificati nell'offerta, o parte
di  essi  in  caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
inferiori  ai  prezzi  unitari  specificati  per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
   37.6  Un'offerta  di acquisto sul MGP, qualora accettata, comporta
l'impegno  a  prelevare  dalla  rete, in un dato periodo rilevante, i
quantitativi  di  energia elettrica specificati nell'offerta, o parte
di  essi  in  caso di accettazione parziale, valorizzati a prezzi non
superiori  ai  prezzi  unitari  specificati  per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.

                             Articolo 38
                  Ordine di priorita' delle offerte

   38.1  Le  offerte  di  vendita  vengono  ordinate  per  prezzo non
decrescente,  a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle
con  prezzo  piu'  alto.  Le offerte di acquisto vengono ordinate per
prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo
fino a quelle con prezzo piu' basso.
   38.2 Nel caso di offerte di vendita e di acquisto aventi lo stesso
prezzo,  si  applicano  i criteri di priorita' eventualmente definiti
nella disciplina del dispacciamento.
   38,3  A parita' di priorita' come risultante dall'applicazione dei
precedenti commi 38.1 e 38.2:

a) le  offerte  predefinite  hanno  priorita' inferiore rispetto alle
   offerte presentate durante la seduta di mercato;
b) tra  le  offerte presentate durante la seduta di mercato, l'ordine
   di  priorita'  corrisponde all'ordine temporale di ricezione delle
   offerte;
c) tra  le  offerte  predefinite,  l'ordine  di priorita' e' definito
   sulla  base  dei  coefficienti  di  priorita' di cui al precedente
   Articolo 33.

                             Articolo 39
        Margini a salire e margini a scendere ai fini del MGP

   39.1  Entro  il  termine  di chiusura della seduta del MGP, il GME
acquisisce  dagli  utenti  del  dispacciamento i valori dei margini a
salire  e  a  scendere  ai  fini  del  MGP  relativi ad ogni punto di
offerta.
   39.2  Le  quantita'  specificate nei margini possono assumere solo
valori maggiori o uguali a zero.
   39.3  Nel  caso  di  consegna o ritiro dell'energia alla frontiera
italiana, tale quantita' non puo' superare quella corrispondente agli
impegni   assunti   dall'operatore  che  il  Gestore  della  rete  di
trasmissione  del  Paese  confinante  rispettivamente  si  impegna  a
consegnare ovvero a ritirare alla frontiera italiana.
   39.4  Nel  caso  di  consegna  dell'energia  importata da un Paese
confinante   o  di  ritiro  dell'energia  esportata  verso  un  Paese
confinate  attraverso  l'utilizzo  di  capacita'  di interconnessione
nella disponibilita' dell'operatore, tale quantita' non puo' superare
il  minor  valore  tra l'energia di cui al precedente comma 39.3 e la
capacita' di interconnessione assegnata all'operatore.
   39.5  Qualora  l'utente  del dispacciamento non fornisca i dati di
cui  al precedente comma 39.1, il GME utilizza i valori dei margini a
salire e a scendere, relativi al MGF, acquisiti piu' di recente.

                             Articolo 40
        Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MGP

   40.1  Ai  fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma
29.2, lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
   40.2  Le  offerte  di  vendita  presentate sul MGP relativamente a
punti   di   offerta  in  immissione  o  misti  sono  congrue  se  il
quantitativo   di  energia  elettrica  in  esse  specificato  e'  non
superiore  al margine a salire ai fini del MGP per lo stesso punto di
offerta  e  lo  stesso  periodo  rilevante,  ridotto  della somma dei
quantitativi  di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
vendita  riferite  allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
   40.3  Le  offerte  di  acquisto presentate sul MGP relativamente a
punti  di  offerta in prelievo o misti sono considerate congrue se il
quantitativo   di  energia  elettrica  in  esse  specificato  e'  non
superiore  al  margine a scendere ai fini del MGP per lo stesso punto
di  offerta  e  lo  stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi  di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
acquisto  riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.

                             Articolo 41
 Esito provvisorio del MGP e programmi orari preliminari provvisori
                      di immissione o prelievo

   41.1  Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MGP.
   41.2  Il  GME individua le offerte provvisoriamente accettate ed i
corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il   valore   netto  delle  transazioni  risultanti  sia  massimo,
   compatibilmente  con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
   geografiche  e/o  virtuali  e  a  condizione  che  l'ammontare di'
   energia elettrica, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia
   pari  all'ammontare  di energia elettrica oggetto delle offerte di
   acquisto accettate;
b) il  prezzo  di  valorizzazione  dell'energia elettrica in ciascuna
   zona  geografica o virtuale, salvo quanto previsto alla successiva
   lettera c), sia pari al minimo costo, determinato sulla base delle
   offerte  di  acquisto e di vendita congrue, del soddisfacimento di
   un  incremento  del  prelievo  di  energia  elettrica  nella zona,
   compatibilmente  con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
   geografiche e/o virtuali;
c) il  prezzo  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica acquistata
   relativamente  ai  punti  di offerta in prelievo appartenenti alle
   zone  geografiche  sia  unico e in particolare sia pari alla media
   dei  prezzi  di  cui  alla precedente lettera b), ponderati per le
   quantita'   di  energia  specificate  nelle  offerte  di  acquisto
   riferite  ai  punti  di  offerta  in  prelievo  appartenenti  alle
   relative zone geografiche;
d) siano  accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui
   il  prezzo  di  offerta  sia  non  superiore al prezzo di cui alla
   precedente lettera b);
e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
   il  prezzo  di  offerta  sia  non  inferiore al prezzo di cui alla
   precedente  lettera  c)  o,  per  le  offerte relative ai punti di
   offerta  misti  o  ai  punti di offerta in prelievo localizzati in
   zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).

   41.3  Ai fini di quanto previsto al precedente comma 41.2, vengono
considerate   anche  le  quantita'  corrispondenti  ai  programmi  di
immissione  e  prelievo  comunicati  dagli operatori in esecuzione di
contratti  di  compravendita  conclusi  al di fuori del sistema delle
offerte,  valutate rispettivamente alla stregua di offerte di vendita
a  prezzo  zero  e  di  acquisto  senza indicazione di prezzo, cui si
applicano le priorita' stabilite nella disciplina del dispacciamento.
   41.4  Ai  fini  del  precedente comma 41.2, lettera a), per valore
netto  delle  transazioni  si  intende  la  differenza  tra il valore
complessivo   delle   offerte  di  acquisto  accettate  e  il  valore
complessivo   delle   offerte   di  vendita  accettate.  Tali  valori
complessivi  sono  determinati  valorizzando  l'ammontare  di energia
elettrica   specificato   in   ciascuna   offerta  accettata,  ovvero
l'ammontare  accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta,
al  prezzo  specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate
nelle  offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  vengono
convenzionalmente  valorizzate  ad  un  prezzo stabilito dal GME come
definito  nelle  DTF, in maniera da garantire la massima priorita' di
prezzo delle offerte stesse.
   41.5   Le  offerte  individuate  come  provvisoriamente  accettate
costituiscono   il   programma   orario  preliminare  provvisorio  di
immissione o prelievo.
   41.6 In esito alla determinazione del programma orario preliminare
provvisorio  di  immissione  o  prelievo,  il  GME comunica a ciascun
operatore  che  ha  presentato  offerte sul MGP, limitatamente a tali
offerte:

a) le offerte provvisoriamente accettate, specificando l'ammontare di
   energia elettrica accettata;
b) i  programmi orari preliminari provvisori di immissione o prelievo
   di  cui al precedente comma 41.5, relativi alle offerte presentate
   dall'operatore e provvisoriamente accettate;
c) le  offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
   di  cui  al  precedente  Articolo  29,  comma 29.2, indicandone la
   motivazione;
d) le partite economiche provvisoriamente liquidate.

                             Articolo 42
 Contestazione dell'esito provvisorio del MGP e dei programmi orari
            preliminari provvisori e dei relativi prezzi

   42.1  In  deroga  a  quanto  previsto dal successivo Articolo 104,
l'operatore puo' contestare l'esito provvisorio del mercato di cui al
precedente  Articolo  41, comma 41.5, inviando apposita comunicazione
al  GME entro il termine definito nelle DTF, comunque non inferiore a
trenta  minuti  dal  momento  in cui tali programmi orari preliminari
provvisori sono stati comunicati all'operatore stesso.
   42.2  L'operatore  decade  dal  diritto  di  presentare  eventuali
contestazioni  relative  all'esito  provvisorio del mercato una volta
trascorso il termine di cui al precedente comma 42.1.
   42.3   Le   contestazioni   sono   inoltrate  per  via  telematica
utilizzando  appositi  moduli disponibili nel sistema informatico del
GME.
   42.4    Ogni    contestazione    deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione di:

a) codice   di   identificazione   dell'offerta   interessata   dalla
   contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) determinazione del GME oggetto della contestazione;
c) motivi della contestazione.

                             Articolo 43
Esito del MGP e programmi orari preliminari di immissione o prelievo

   43.1  Entro  due ore dal termine di cui al precedente Articolo 42,
comma  42.1,  il  GME, esaminate le eventuali contestazioni ricevute,
individua   le  offerte  accettate  ed  i  corrispondenti  prezzi  di
valorizzazione secondo le modalita' di cui al precedente Articolo 41,
commi 41.2, 41.3 e 41.4, e definisce:

a) i programmi orari preliminari di immissione o prelievo;
b) i  prezzi  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica determinati
   senza  tenere  conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche
   e/o virtuali;
c) i  prezzi  di valorizzazione delle offerte di vendita accettate in
   ciascuna zona di mercato e delle offerte di acquisto accettate.

   43.2  Entro  il  termine  di  cui al precedente comma 43.1, il GME
pubblica i seguenti dati ed informazioni:

a) i prezzi di cui al precedente comma 43.1, lettere b) e c);
b) per  ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia
   elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
c) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona
   di mercato.

   43.3  Entro  il  termine  di  cui al precedente comma 43.1, il GME
comunica  a  ciascun  operatore  che  ha  presentato offerte sul MGP,
limitatamente a tali offerte:

a) i  programmi  orari preliminari di immissione o prelievo di cui al
   precedente   comma   43.1,   lettera  a),  relativi  alle  offerte
   presentate dall'operatore e accettate;
b) le  offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
   di  cui  al  precedente  Articolo  29,  comma 29.2, indicandone la
   motivazione;
c) le  partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
   comma 61.1, lettera a);
d) l'esito delle contestazioni di cui al precedente Articolo 42.

   43.4   In   esito   al   MGP,   il  GME  comunica  all'utente  del
dispacciamento  di  ciascun  punto  di offerta e al GRTN, il relativo
programma  orario  preliminare  cumulato  di  immissione  o  prelievo
dell'unita'  comprensivo dei programmi dei contratti di compravendita
conclusi  al  di fuori del sistema delle offerte con riferimento allo
stesso punto di offerta.

                             Articolo 44
       Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MGP

   44.1  Nel  caso  di separazione del MGP in due o piu' zone, il GME
versa  al GRTN se positivi, o da questo riceve se negativi, i margini
netti  derivanti  dalla  differenza  tra  gli importi addebitati agli
operatori   acquirenti  e  gli  importi  accreditati  agli  operatori
venditori.

                               CAPO II
                    MERCATO DI AGGIUSTAMENTO (MA)

                             Articolo 45
                           Oggetto del MA

   45.1  Nei  contratti  di  acquisto  e vendita di energia elettrica
stipulati sul MA, il GME e' controparte degli operatori.
   46.2  Sul  MA vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
di  energia  elettrica  relative  ai  periodi rilevanti del giorno di
calendario  successivo  a  quello  in  cui termina la seduta. Ai fini
dell'immissione  o  del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle
offerte  accettate  si applica la normativa prevista nella disciplina
del dispacciamento.

                             Articolo 46
               Termini di presentazione delle offerte

   46.1 Il MA si svolge il giorno di calendario precedente a quello a
cui  le  offerte  si  riferiscono.  La seduta del MA dura non meno di
sessanta  minuti. L'orario di apertura e di chiusura delle sedute del
MA e' definito nelle DTF.

                             Articolo 47
                In formazioni preliminari al mercato

   47.1  Almeno sessanta minuti prima della chiusura della seduta del
MA, il GME riceve dal GRTN e pubblica le seguenti informazioni:

a) i  margini  residui  di  scambio  di  energia  rispetto  ai limiti
   ammissibili  dei transiti orari tra le zone geografiche risultanti
   alla chiusura del MGF;
b) i  margini  residui  di  scambio  di  energia  rispetto  ai limiti
   ammissibili   dei   transiti  orari  per  ciascuno  dei  punti  di
   interconnessione con l'estero dopo la chiusura del MGP;
c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di
   produzione limitati risultante alla chiusura del MGP;
d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione
   CIP6,  rispetto  ai  programmi di immissione e prelievo risultanti
   alla chiusura del MGP.

   47.2  I  dati  contenuti  nelle  informazioni di cui al precedente
comma 47.1 sono riferiti ai valori complessivi di sistema.

                             Articolo 48
                  Offerte di vendita e di acquisto

   48.1  Sul  MA  gli  operatori possono presentare offerte semplici,
multiple e bilanciate.
   48.2 Sul MA gli operatori possono riferire offerte di vendita e di
acquisto  sia a punti di offerta in immissione sia a punti di offerta
in prelievo che a punti di offerta misti. Una stessa offerta multipla
puo' specificare sia offerte di acquisto che offerte di vendita.
   48.3  Ai fini della determinazione dell'esito del mercato ai sensi
del  successivo Articolo 52, le offerte di acquisto o vendita possono
essere accettate anche solo parzialmente.
   48.4 Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' a vendere o
a  rivendere  una quantita' di energia, come eventualmente modificata
per  tenere  conto  delle  perdite,  non  superiore a quella indicata
nell'offerta  ad  un  prezzo unitario non inferiore a quello indicato
nell'offerta stessa.
   48.5  Le  offerte  di  acquisto  esprimono  la  disponibilita'  ad
acquistare   o   a   riacquistare  una  quantita'  di  energia,  come
eventualmente   modificata   per  tenere  conto  delle  perdite,  non
superiore  a  quella  indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non
superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa.
   48.6  Un'offerta  di  vendita  sul MA, qualora accettata, comporta
l'impegno  ad aumentare l'immissione di energia elettrica in rete o a
ridurre  il  prelievo  di energia elettrica dalla rete in un punto di
offerta,  in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia
elettrica  specificati  nell'offerta,  o  parte  di  essi  in caso di
accettazione  parziale,  rispetto  a  quelli  definiti  nei programmi
preliminari  di  immissione  o  prelievo,  valorizzati  a  prezzi non
inferiori  ai  prezzi  unitari  specificati  per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.
   48.7  Un'offerta  di  acquisto sul MA, qualora accettata, comporta
l'impegno  a  ridurre  l'immissione di energia elettrica in rete o ad
aumentare  il prelievo di energia elettrica dalla rete in un punto di
offerta,  in un dato periodo rilevante, per i quantitativi di energia
elettrica  specificati  nell'offerta,  o  parte  di  essi  in caso di
accettazione  parziale,  rispetto  a  quelli  definiti  nei programmi
preliminari  di  immissione  o  prelievo,  valorizzati  a  prezzi non
superiori  ai  prezzi  unitari  specificati  per ciascun quantitativo
nell'offerta stessa.

                             Articolo 49
                  Ordine di priorita' delle offerte

   49.1  A  parita'  di  prezzo,  hanno priorita' le offerte indicata
dagli operatori come offerte bilanciate.
   49.2  Fermo  restando quanto previsto al precedente comma 49.1, in
presenza  di  piu' offerte di vendita o di acquisto caratterizzate da
uno  stesso  prezzo,  le  offerte  vengono ordinate secondo lo stesso
ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 38, comma 38.2.

                             Articolo 50
        Margini a salire e margini a scendere ai fini del MA

   50.1  Entro  la  chiusura  della  seduta del MA, il GME acquisisce
dagli utenti del dispacciamento i dati concernenti i margini a salire
e a scendere ai fini del MA, relativi ad ogni punto di offerta.
   50.2  Qualora  l'utente  del dispacciamento non fornisca i dati di
cui al precedente comma 50.1, il GME determina i valori dei margini a
salire  e  a scendere relativi al MA secondo i criteri definiti nelle
DTF.

                             Articolo 51
        Requisiti di congruita' tecnica delle offerte sul MA

   51.1  Ai  fini di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma
292,  lettera c), si applicano le disposizioni contenute nel presente
articolo.
   51.2  Le offerte di vendita presentate sul MA, relativamente ad un
punto  di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue
se  il  quantitativo  di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore  al margine a salire ai fini del MA, per lo stesso punto di
offerta  e  lo  stesso  periodo  rilevante,  ridotto  della somma dei
quantitativi  di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
vendita  riferite  allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante, aventi priorita' maggiore e gia' verificate congrue.
   51.3 Le offerte di acquisto presentate sul MA, relativamente ad un
punto  di offerta e ad un periodo rilevante, sono considerate congrue
se  il  quantitativo  di energia elettrica in esse specificato e' non
superiore  al  margine a scendere ai fini del MA, per lo stesso punto
di  offerta  e  lo  stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei
quantitativi  di energia elettrica specificati nelle altre offerte di
acquisto  riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo
rilevante,  aventi  priorita'  maggiore  nell'ordine di merito e gia'
verificate congrue.
   51.4   Ciascun   insieme   di   offerte  bilanciate,  identificato
attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, e'
considerato congruo se:

a) le  singole  offerte  soddisfano  i requisiti di cui ai precedenti
   commi 51.2 e 51.3;
b) le  singole  offerte sono riferite al medesimo periodo rilevante e
   alla medesima zona geografica o virtuale;
c) la  somma  dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle
   offerte  di  vendita  e'  uguale  alla  somma  dei quantitativi di
   energia  elettrica  specificati  nelle offerte di acquisto, tenuto
   conto    delle   perdite   convenzionali   attribuite   ai   sensi
   dell'Articolo  25, comma 25.7, nonche' di un margine di tolleranza
   specificato nelle DTF.

   51.5 Qualora una o piu' offerte dell'insieme di offerte bilanciate
risulti  non  congrua,  la  non  congruita' si estende all'insieme di
offerte bilanciate.

                             Articolo 52
 Esito del MA e programmi orari aggiornati di immissione o prelievo

   52.1  Le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun
periodo rilevante per il quale sono accettate offerte sul MA.
   52.2  Il  GME  individua  le offerte accettate ed i corrispondenti
prezzi di valorizzazione in modo tale che:

a) il   valore   netto  delle  transazioni  risultanti  sia  massimo,
   compatibilmente  con il rispetto dei vincoli di trasporto tra zone
   geografiche e/o virtuali e a condizione che l'ammontare di energia
   elettrica,  oggetto  delle  offerte di vendita accettate, sia pari
   all'ammontare  di  energia  elettrica  oggetto  delle  offerte  di
   acquisto accettate;
b) il  prezzo  di  valorizzazione  dell'energia elettrica in ciascuna
   zona  geografica  o virtuale sia pari al minimo costo, determinato
   sulla  base  delle  offerte  di acquisto e di vendita congrue, del
   soddisfacimento di un incremento del prelievo di energia elettrica
   nella  zona,  compatibilmente  con  il  rispetto  dei  vincoli  di
   trasporto tra zone geografiche e/o virtuali;
c) siano  accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui
   il  prezzo  di  offerta  sia  non  superiore al prezzo di cui alla
   precedente lettera b);
d) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui
   il  prezzo  di  offerta  sia  non  inferiore al prezzo di cui alla
   precedente lettera b).

   52.3  Ai  fini  del  precedente comma 52.2, lettera a), per valore
netto  delle  transazioni  si  intende  la  differenza  tra il valore
complessivo   delle   offerte  di  acquisto  accettate  e  il  valore
complessivo   delle   offerte   di  vendita  accettate.  Tali  valori
complessivi  sono  determinati  valorizzando  l'ammontare  di energia
elettrica   specificato   in   ciascuna   offerta  accettata,  ovvero
l'ammontare  accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta,
al  prezzo  specificato nell'offerta stessa. Le quantita' specificate
nelle  offerte  di  acquisto  senza  indicazione  di  prezzo  vengono
valorizzate  ad  un prezzo convenzionale stabilito dal GME in maniera
da garantire a massima priorita' di prezzo delle offerte stesse.
   52.4  Per  ogni  offerta  di  acquisto accettata sul MA riferita a
punti  di  offerta  in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non  arbitraggio  che  l'operatore  che ha presentato tale offerta e'
tenuto  a  pagare,  se  negativo,  o a ricevere, se positivo, pari al
prodotto  tra  la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
   52.5 Per ogni offerta di vendita accettata sul MA riferita a punti
di  offerta  in  prelievo,  il  GME determina il corrispettivo di non
arbitraggio  che l'operatore che ha presentato tale offerta e' tenuto
a  pagare,  se  positivo, o a ricevere, se negativo, pari al prodotto
tra  la quantita' accettata e la differenza tra il relativo prezzo di
cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il prezzo di
cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
   52.6  I programmi orari preliminari di immissione o prelievo, come
modificati  dalle  offerte  accettate in esito al MA, costituiscono i
programmi orari aggiornati di immissione o prelievo per ciascun punto
di offerta e per ciascun operatore.

                             Articolo 53
    Comunicazione dei programmi orari aggiornati di immissione o
                              prelievo

   53.1  In  esito alla determinazione dai programmi orari aggiornati
di  immissione  o  prelievo,  il  GME  pubblica  i  seguenti  dati ed
informazioni:

a) i  prezzi  di  valorizzazione  dell'energia  elettrica determinati
   senza  tenere  conto dei vincoli di trasporto tra zone geografiche
   e/o virtuali;
b) i  prezzi  di  valorizzazione  delle offerte accettate in ciascuna
   zona di mercato;
c) per  ciascuna zona geografica, le quantita' complessive di energia
   elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
d) la curva di domanda e la curva di offerta relative a ciascuna zona
   di mercato.

   53.2  In  esito alla determinazione dei programmi orari aggiornati
di  immissione o prelievo, il GME comunica a ciascun operatore che ha
presentato offerte sul MA, limitatamente a tali offerte:

a) le   offerte   accettate,   specificando  l'ammontare  di  energia
   elettrica accettata;
b) i  programmi  orari  aggiornati di immissione o prelievo di cui al
   precedente   Articolo   52,  comma  52.6,  relativi  alle  offerte
   presentate dall'operatore e accettate;
c) le  offerte respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche
   di cui al precedente Articolo 29, indicandone la motivazione;
d) le  partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
   comma 61.1, lettera b).

   53.3 In esito al MA, il GME comunica all'utente del dispacciamento
di  ciascun punto di offerta e al GRTN il programma orario aggiornato
cumulato di immissione o prelievo del punto di offerta.

                             Articolo 54
       Valorizzazione dei vincoli di rete e di mercato sul MA

   54.1  Nel  caso  di  separazione del MA in due o piu' zone, il GME
versa  al  GRTN  i  margini  netti derivanti dalla differenza tra gli
importi   addebitati   agli   operatori   acquirenti  e  gli  importi
accreditati agli operatori venditori.

                             Articolo 55
     Valorizzazione dei corrispettivi di non arbitraggio sul MA

   55.1  Il  GME  versa  al  GRTN, se positivi, o da questo riceve se
negativi,  i margini netti derivanti dalla differenza tra gli importi
addebitati  e  gli  importi  accreditati  agli operatori ai sensi del
precedente Articolo 52, commi 52.4 e 52.5.

                              TITOLO V
  MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
                           DISPACCIAMENTO

                               CAPO I
            MERCATO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (MSD)

                             Articolo 56
                           Oggetto del MSD

   56.1  Sul MSD il GRTN stipula i contratti di acquisto e vendita ai
fini   dell'approvvigionamento  delle  risorse  per  il  servizio  di
dispacciamento.
   56.2  Sul MSD vengono selezionate offerte di acquisto e di vendita
relative  ai  periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a
quello  in  cui  termina  la  seduta.  Ai  fini dell'immissione o del
prelievo  dell'energia  elettrica  in  esito  all'accettazione  delle
offerte  si  applica  la  normativa  prevista  nella  disciplina  del
dispacciamento.
   56.3 Sul MSD il periodo rilevante e' definito nella disciplina del
dispacciamento.

                             Articolo 57
             Termini per la presentazione delle offerte

   57.1  La  seduta  del  MSD  si  svolge  il  giorno  di  calendario
precedente  a  quello a cui le offerte si riferiscono e dura non meno
di  sessanta  minuti. L'orario di apertura e di chiusura della seduta
del  MSD e' definito nelle DTF in conformita' a quanto previsto nella
disciplina del dispacciamento.

                             Articolo 58
                  Offerte di vendita e di acquisto

   58.1  Sul  MSD  le offerte possono essere riferite solo a punti di
offerta  abilitati  e  possono  essere presentate solo dai rispettivi
utenti del dispacciamento.

                             Articolo 59
                            Esito del MSD

   59.1  Il  GME  comunica  al  GRTN  le offerte ricevute sul MSD per
ciascun punto di offerta e per ciascun periodo rilevante.
   59.2 Il GRTN comunica al GME le offerte accettate.
   59.3  Per  ogni  offerta  di acquisto accettata sul MSD riferita a
punti  di  offerta  in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non  arbitraggio  che  l'operatore  che ha presentato tale offerta e'
tenuto  a  pagare,  se  negativo,  o a ricevere, se positivo, pari al
prodotto  tra  la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).
   59.4  Per  ogni  offerta  di  vendita accettata sul MSD riferita a
punti  di  offerta  in prelievo, il GME determina il corrispettivo di
non  arbitraggio  che  l'operatore  che ha presentato tale offerta e'
tenuto  a  pagare,  se  positivo,  o a ricevere, se negativo, pari al
prodotto  tra  la quantita' accettata e la differenza tra il relativo
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera b), e il
prezzo di cui al precedente Articolo 41, comma 41.2, lettera c).

                             Articolo 60
            Pubblicazioni e comunicazioni agli operatori

   60.1  In esito al MSD, per ciascuna zona geografica e per ciascuna
ora, il GME pubblica i seguenti dati e informazioni:

a) le  quantita'  complessive  oggetto  di  offerte  di acquisto e di
   vendita accettate;
b) il  valore  medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di
   vendita  accettate,  nonche'  il prezzo dell'offerta di acquisto a
   prezzo  piu'  basso  e  il prezzo dell'offerta di vendita a prezzo
   piu' alto accettate.

   60.2  In  esito al MSD, il GME comunica a ciascun operatore che ha
presentato offerte sul MSD, limitatamente a tali offerte:

a) le  offerte  accettate,  specificando  l'ammontare della quantita'
   accettata;
b) i programmi orari finali di immissione o prelievo;
c) le  partite economiche liquidate di cui al successivo Articolo 61,
   comma 61.1, lettera c).

   60.3   In   esito   al   MSD,   il  GME  comunica  all'utente  del
dispacciamento  di  ciascun  punto  di offerta abilitato e al GRTN il
programma   orario   finale   cumulato   di   immissione  o  prelievo
dell'unita'.

                              TITOLO VI
  LIQUIDAZIONE E FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL MERCATO
                              ELETTRICO

                               CAPO I
                LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

                             Articolo 61
                Liquidazione delle offerte accettate

   61.1 Al termine di ciascuna sessione dei mercati di cui si compone
il mercato elettrico, il GME valorizza le partite economiche relative
a ciascuna offerta accettata. In particolare, il GME valorizza:

a) i  programmi orari preliminari di immissione o prelievo risultanti
   dal MGP;
b) le  modifiche  ai  programmi  orari  preliminari  di  immissione o
   prelievo risultanti dal MA;
c) le  offerte  accettate  sul  MSD di cui al precedente Articolo 59,
   comma 59.2;
d) i  corrispettivi  dovuti  al GME, di cui al precedente Articolo 7,
   comma  7.1,  per  le  transazioni  concluse  su  ogni sessione dei
   mercati di cui si compone il mercato elettrico.

   61.2  Il  GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente
per   l'insieme   dei   punti   di   offerta   nella   disponibilita'
dell'operatore:

a) la  somma  delle  valorizzazioni  delle partite economiche in dare
   relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
b) la  somma  delle  valorizzazioni  delle partite economiche in dare
   relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
c) la  somma  delle  valorizzazioni delle partite economiche in avere
   relative a tutte le offerte accettate sul MGP e sul MA;
d) la  somma  delle  valorizzazioni delle partite economiche in avere
   relative a tutte le offerte accettate sul MSD;
e) la  somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti al GME per
   tutte le transazioni effettuate sul MGP, sul MA e sul MSD.

                             Articolo 62
                      Liquidazione giornaliera

   62.1  Per  ogni  giorno,  sulla  base delle valorizzazioni e delle
somme  di cui al precedente Articolo 61, il GME determina per ciascun
operatore, separatamente per l'insieme dai punti di offerta:

a) la  somma,  per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
   precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera a);
b) la  somma,  per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
   precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera b);
c) la  somma,  per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
   precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera c);
d) la  somma,  per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
   precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera d);
e) la  somma,  per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al
   precedente Articolo 61, comma 61.2 lettera e);

   62.2  Il  GME,  entro  i  termini  definiti  nelle  DTF,  comunica
all'operatore gli importi di cui al precedente comma 62.1.

                             Articolo 63
              Partite economiche di pertinenza del GRTN

   63.1  Il  GME, per ogni periodo rilevante, determina e comunica al
GRTN  le  partite  economiche  di  pertinenza  del  GRTN  stesso.  In
particolare, il GME valorizza:

a) i margini di cui al precedente Articolo 44, relativi al MGP;
b) i margini di cui al precedente Articolo 54, relativi al MA;
c) i margini di cui al precedente Articolo 55, relativi al MA;
d) gli oneri relativi alla partecipazione del GRTN al MSD.

                               CAPO II
                FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

                             Articolo 64
                       Periodo di fatturazione

   64.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche liquidate
relative al mercato elettrico e' definito nelle DTF.

                             Articolo 65
                            Fatturazione

   65.1  Per  ogni  periodo  di fatturazione, secondo le modalita' ed
entro i termini definiti nelle DTF, il GME:

a) fattura  ad  ogni  operatore proprio debitore, per tutti i periodi
   rilevanti compreai nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
   al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettere a) ed e);
b) comunica  al  GRTN, relativamente a ciascun operatore debitore del
   GRTN stesso, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di
   fatturazione,  gli importi di cui al precedente Articolo 62, comma
   62.1,  lettera  b).  Contestualmente, copia della comunicazione e'
   inviata a tale operatore;
c) comunica  ad ogni operatore proprio creditore, per tutti i periodi
   rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
   al precedente Articolo 62, comma 62.1, lettera c);
d) comunica ad ogni operatore creditore del GRTN, per tutti i periodi
   rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui
   al    precedente    Articolo   62,   comma   62.1,   lettera   d).
   Contestualmente, copia della comunicazione e' inviata al GRTN;
e) comunica  al  GRTN,  per  tutti  i  periodi rilevanti compresi nel
   periodo di fatturazione, gli importi relativi ai margini di cui al
   precedente Articolo 63, ai fini delle relative fatturazioni.

   65.2  A  seguito  delle  comunicazioni  di cui al precedente comma
65.1, lettera b), il GRTN emette fattura nei confronti dell'operatore
debitore.
   65.3  A  seguito  delle  comunicazioni  di cui al precedente comma
65.1, lettere c) e d), gli operatori emettono fattura per gli importi
indicati, rispettivamente nei confronti del GME e del GRTN.
   65.4 I termini e le modalita' della fatturazione nei confronti del
GME,  di cui al precedente comma 65.3, ai fini della compensazione di
cui al successivo Articolo 73, sono definiti nelle DTF.
   65.5  Le  fatture  e  le  comunicazioni di cui ai precedenti commi
65.1,  65.2  e  65.3,  sono  rese  disponibili agli operatori per via
telematica, secondo le modalita' definite nelle DTF.

                             Articolo 66
                       Contenuto delle fatture

   66.1  Le  fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo
65,  commi  65.1,  65.2  e  65.3  evidenziano,  per  ciascun  periodo
rilevante  compreso  nel  periodo  di  fatturazione  e  per  ciascuna
sessione dei mercati di cui si compone il mercato elettrico, almeno i
seguenti elementi, ove applicabili:

a) le quantita' di energia elettrica relative alle offerte accettate;
b) il  prezzo  a  cui  le quantita' di cui alla precedente lettera a)
   sono  valorizzate  o i corrispettivi di cui al precedente Articolo
   7, comma 7.1;
c) le partite fiscali applicate;
d) l'importo totale.

                             Articolo 67
    Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

   67.1  Il corrispettivo d'accesso, di cui al precedente Articolo 7,
comma  7.1 e' fatturato contestualmente all'ammissione dell'operatore
al mercato.
   67.2  Il  corrispettivo fisso annuo, di cui al precedente Articolo
7,  comma  7.1,  e'  fatturato,  per  i  primi  dodici mesi, in unica
soluzione  al  momento  dell'ammissione  dell'operatore al mercato e,
successivamente, ogni dodici mesi.
   67.3  Il corrispettivo per ogni MWh, di cui al precedente Articolo
7,  comma  7.1,  e' applicato separatamente ad ogni offerta accettata
durante il periodo di fatturazione.

                             TITOLO VII
        SISTEMI DI GARANZIA E PAGAMENTI DEL MERCATO ELETTRICO

                               CAPO I
                         SISTEMI DI GARANZIA

                             Articolo 68
                        Disposizioni generali

   68.1  Il  GME affida, sulla base di una procedura di selezione, il
servizio   di   tesoreria  ad  un  primario  istituto  di  credito  o
finanziario.

                             Articolo 69
              Garanzia degli utenti del dispacciamento

   69.1  Gli  utenti  del  dispacciamento  presentano  una garanzia a
copertura  della  regolazione dei pagamenti sul mercato elettrico e a
copertura dei corrispettivi di sbilanciamento.
   69.2  La  gestione  integrata della garanzia prestata dagli utenti
del   dispacciamento   avviene   secondo   modalita'  individuate  in
un'apposita  convenzione  tra  il  GME e il GRTN, definita sulla base
delle  disposizioni  contenute nel presente Titolo e nella disciplina
del dispacciamento.

                             Articolo 70
                Garanzie finanziarie degli operatori

   70.1  Ai  fini  della presentazione di offerte congrue sui mercati
dell'energia,  gli  operatori che non siano utenti del dispacciamento
presentano  garanzie finanziarie, nella forma di fideiussione a prima
richiesta,  secondo il modello allegato alla Disciplina (Allegato 3),
rilasciate da istituti bancari, iscritti all'albo di cui all'articolo
13  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  che
soddisfano i seguenti requisiti:

a) aderiscono al Sistema Italiano di Regolamento Lordo (BI-REL);
b) presentano  un  rating  di lungo termine, attribuito da almeno una
   delle  seguenti  societa':  Standard  &  Poor's  Rating  Services,
   Moody's  Investor  Service  e  Fitch,  che sia non inferiore ad A-
   delle  scale Standard & Poor's o Fitch ovvero ad A3 della scala di
   Moody's Investor Service.

   70.2  Nel caso in cui un istituto fideiubente perda uno o entrambi
i  requisiti  di  cui  al  precedente comma 70.1, lettere a) e b), le
fideiussioni  rilasciate  dall'istituto stesso restano valide fino al
termine definito nelle DTF.
   70.3   La   fideiussione   deve   essere  presentata  all'istituto
affidatario di cui al precedente Articolo 68.
   70.4  Entro  il  giorno  lavorativo  successivo a quello in cui la
fideiussione viene presentata, l'istituto affidatario verifica che la
fideiussione sia stata rilasciata da un istituto bancario in possesso
dei  requisiti previsti al precedente comma 70.1 e che sia completa e
conforme al modello allegato alla Disciplina.
   70.5  Entro il termine di cui al precedente comma 70.4, l'istituto
affidatarie  comunica  all'operatore  l'esito  della  verifica  della
fideiussione   presentata  e,  in  caso  di  esito  negativo,  indica
all'operatore le carenze riscontrate.
   70.6   Qualora   la  verifica  abbia  esito  positivo,  l'istituto
affidatario  comunica  al  GME, entro il termine di cui al precedente
comma 70.4, l'ammontare garantito dalla fideiussione ed il periodo di
validita' della stessa.
   70.7 L'operatore puo' contestare l'esito della verifica effettuata
dall'istituto  affidatario,  inviando  comunicazione  al  GME.  Della
contestazione  e'  competente il Collegio dei Probiviri, ai sensi del
successivo Articolo 113.
   70.8  Ai  fini  della verifica di congruita' tecnica delle offerte
presentate   sul   mercato  elettrico,  l'ammontare  garantito  dalla
fideiussione  ha  validita' ed efficacia non prima del secondo giorno
lavorativo  successivo a quello in cui il GME riceve la comunicazione
di cui al precedente comma 70.6.

                             Articolo 71
                Ammontare della garanzia finanziaria

71.1 La fideiussione di cui al precedente Articolo 70 garantisce:

a) la  regolazione  dei  pagamenti degli importi fatturati relativi a
   partite   economiche  liquidate  a  seguito  dell'accettazione  di
   offerte   presentate  sui  mercati  dell'energia  nel  periodo  di
   validita'  della  fideiussione,  nonche'  degli  importi  dovuti a
   titolo  di penale. Tali importi non comprendono i corrispettivi di
   cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
b) il pagamento degli importi dovuti a titolo di interessi di mora;
c) il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese di escussione,
   il  cui  ammontare,  definito  nella  convenzione  tra  il  GME  e
   l'istituto affidatario, e' pubblicato sul sito Internet del GME.

   71.2  L'ammontare  della fideiussione a garanzia della regolazione
dei   pagamenti   di  cui  al  precedente  comma  71.1,  lettera  a),
considerato ai fini della verifica di congruita' di cui al precedente
Articolo  29,  comma  29.2,  lettera  b),  secondo quanto previsto al
successivo  Articolo  72,  e'  determinato  dall'operatore sulla base
delle offerte che intende presentare sul mercato elettrico.
   71.3  L'operatore  puo'  in  ogni  momento  richiedere la modifica
dell'ammontare garantito dalla fideiussione, presentando all'istituto
affidatario  una lettera di aggiornamento di tale ammontare, conforme
al  modello  allegato alla Disciplina (Allegato 4), o presentando una
nuova fideiussione.
   71.4  Entro  il  giorno  lavorativo  successivo a quello in cui la
lettera  di  aggiornamento  viene  presentata, l'istituto affidatario
verifica che la lettera sia conforme al relativo modello.
   71.5  Entro il termine di cui al precedente comma 71.4, l'istituto
affidatario  comunica  all'operatore  l'esito  della  verifica  della
lettera  di  aggiornamento  presentata  e, in caso di esito negativo,
indica all'operatore le carenze riscontrate.
   71.6   Qualora   la  verifica  abbia  esito  positivo,  l'istituto
affidatario  comunica  al  GME, entro il termine di cui al precedente
comma  71.4,  il  nuovo ammontare garantito e la data a partire dalla
quale il nuovo valore si applica.
   71.7  Per  la  verifica della nuova fideiussione si applica quanto
previsto al precedente Articolo 70.
   71.8  Ai  fini  della verifica di congruita' tecnica delle offerte
presentate   sul   mercato   elettrico,  la  modifica  dell'ammontare
garantito dalla fideiussione ha valore a partire dalla successiva tra
le seguenti date:

a) il  giorno  lavorativo successivo a quello in cui il GME riceve la
   comunicazione di cui al precedente comma 71.6;
b) la  data  indicata  nella comunicazione di cui al precedente comma
   71.6.

   71.9  L'operatore,  in casi eccezionali di necessita' e urgenza di
aumentare  l'ammontare  delle  garanzie  finanziarie  ai  fini  della
presentazione di offerte sul mercato elettrico, puo' provvedervi, per
un  periodo  non  superiore a cinque giorni lavorativi, attraverso il
versamento  di  una  somma  a  favore  del  GME, a titolo di deposito
vincolato  presso  l'istituto  affidatario, il quale ne da' immediata
comunicazione al GME. Il GME, ricevuta la comunicazione dall'istituto
affidatario,   effettua  la  modifica  dell'ammontare  garantito  con
validita'  ed  efficacia dal giorno lavorativo successivo a quello di
ricezione della comunicazione stessa. L'operatore non puo' richiedere
la restituzione della somma depositata fino a quando la sua posizione
non risulti interamente coperta da fideiussione.
   71.10  Trascorsi  cinque  giorni  lavorativi  dal  versamento  del
deposito  di  cui  al  precedente  comma  71.9,  qualora  l'ammontare
garantito  dalla  fideiussione  non  sia  sufficiente  a  coprire  la
posizione   dell'operatore,  l'operatore  stesso  viene  sospeso  dal
mercato  elettrico  ed  il  deposito  trattenuto  fino  a  quando  la
posizione  dell'operatore  non  sia  nuovamente coperta per intero da
fideiussione.

                             Articolo 72
    Capienza della garanzia finanziaria ai fini della verifica di
                             congruita'

   72.1   A  seguito  della  presentazione  di  offerte  sui  mercati
dell'energia  che  possano dare origine a partite economiche a debito
dell'operatore  nei  confronti  del  GME,  il  GME stesso verifica la
congruita'  tecnica  dell'offerta  rispetto  all'ammontare garantito.
L'offerta  risulta  garantita qualora l'ammontare della fideiussione,
come  modificato  ai  sensi  dei  successivi  commi  72.2 e 72.3, sia
superiore  al  valore  massimo  delle  partite  economiche  derivanti
dall'offerta  presentata,  maggiorato  dell'IVA  e aumentato dell'uno
percento.
   72.2  Ai  fini  delta  verifica di congruita' tecnica, l'ammontare
della fideiussione di cui al precedente Articolo 71, comma 71.2, e':

a) maggiorato  della  somma  eventualmente  depositata  ai  sensi del
   precedente Articolo 71, comma 71.9;
b) maggiorato   dell'ammontare   di   eventuali  partite  economiche,
   maggiorato dell'IVA ed aumentato dell'uno percento, gia' liquidate
   nello  stesso  periodo  di  fatturazione, per le quali l'operatore
   risulti creditore del GME;
c) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato
   dell'IVA  ed  aumentato  dell'uno  percento,  gia' liquidate nello
   stesso  periodo  di fatturazione, per le quali l'operatore risulti
   debitore del GME;
d) ridotto dell'ammontare di eventuali partite economiche, maggiorato
   dell'IVA  ed  aumentato dell'uno percento, derivanti dalle offerte
   di  acquisto  presentate  nella  stessa sessione e gia' verificate
   congrue.

   72.3  Nel  periodo  intercorrente  tra  la  fine  di un periodo di
fatturazione  ed  il termine per il pagamento degli importi fatturati
relativi  al periodo stesso, l'ammontare della fideiussione di cui al
precedente   comma   72.2  e'  ulteriormente  ridotto  dell'eventuale
ammontare  in dare al netto dell'ammontare in avere nei confronti del
GME,  liquidato nel periodo di fatturazione, maggiorato del saldo IVA
e aumentato dell'uno percento.
   72.4  Ai  fini  della  verifica  di  congruita'  tecnica di cui al
precedente  comma 72.1, le partite economiche derivanti da un'offerta
presentata  vengono  determinate  sulla  base  dei quantitativi e dei
prezzi  offerti.  Nel caso di offerte senza indicazione di prezzo, le
partite   economiche   derivanti   dall'offerta   presentata  vengono
determinate  utilizzando  un prezzo convenzionale pubblicato sul sito
Internet del GME.
   72.5  Ai  fini  della  verifica  di  congruita'  tecnica di cui al
precedente comma 72.1, il GME verifica che il termine di validita' ed
efficacia  della  fideiussione sia successivo al termine della seduta
di mercato nella quale l'offerta e' presentata.
   72.6  Gli  importi di cui ai precedenti commi, considerati ai fini
della verifica di congruita' tecnica, non comprendono i corrispettivi
di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1.

                               CAPO II
                      REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

                             Articolo 73
                     Compensazione dei pagamenti

   73.1  Il  GME  determina,  per ogni operatore, la posizione netta,
debitrice  o  creditrice,  nei  confronti  del GME stesso, sulla base
della  compensazione  degli  importi,  comprensivi  di IVA, di cui al
precedente  Articolo  65, comma 65.1, lettere a) e c), con esclusione
degli  importi  di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2, lettera
e).
   Ai  fini  delle  compensazioni  di  cui  al  presente  comma, sono
considerati  gli  ammontari  di  cui al precedente Articolo 65, comma
65.1,  lettera c), per i quali sia stata emessa fattura nei confronti
del  GME  entro  i termini stabiliti al precedente Articolo 65, comma
65.4.
   73.2  Il  GME  comunica ad ogni operatore, secondo le modalita' ed
entro  i termini stabiliti nelle DTF, l'esito delle determinazioni di
cui  al  precedente  comma  73.1,  sulla  cui  base sono effettuati i
pagamenti  secondo  e  modalita'  ed  entro  i  termini  previsti  ai
successivi Articolo 74 e Articolo 77.

                             Articolo 74
             Pagamenti degli operatori a favore del GME

   74.1  Gli operatori debitori del GME, in esito alle determinazioni
di  cui  al  precedente  Articolo  73,  fanno  pervenire all'istituto
affidatario,  tramite bonifici di importo rilevante (BIR) o procedure
equivalenti, il pagamento degli importi dovuti, comunicati dal GME ai
sensi del precedente Articolo 73, comma 73.2, secondo le modalita' ed
entro i termini stabiliti nelle DTF.
   74.2   Qualora  il  pagamento  dell'importo  dovuto  non  pervenga
all'istituto  affidatario secondo quanto previsto al precedente comma
74.1,   gli   operatori   debitori  del  GME  possono  far  pervenire
all'istituto affidatario, tramite bonifici di importo rilevante (BIR)
o procedure equivalenti, il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi di mora, determinati secondo i criteri e nella misura
indicata  al  successivo  Articolo  80,  nonche'  di  una penale pari
all'uno percento dell'importo dovuto, secondo le modalita' ed entro i
termini stabiliti nelle DTF.
   74.3  Qualora  il pagamento dell'importo dovuto dall'operatore non
pervenga   all'istituto   affidatario   secondo  quanto  previsto  al
precedente  comma  74.2,  il  GME  sospende  l'operatore  dal mercato
elettrico e procede all'escussione della fideiussione.

                             Articolo 75
             Pagamenti degli operatori a favore del GRTN

   75.1 I pagamenti degli operatori debitori del GRTN sono effettuati
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN stesso.

                             Articolo 76
                     Pagamento dei corrispettivi

   76.1  Gli  importi  di  cui al precedente Articolo 62, comma 62.1,
lettera  e),  devono  essere  pagati  secondo le modalita' ed entro i
termini definiti nelle DTF.

                             Articolo 77
             Pagamenti del GME a favore degli operatori

   77.1  Salvo quanto previsto al successivo Articolo 79, i pagamenti
a  favore degli operatori che, in esito alle determinazioni di cui al
precedente  Articolo 73, risultino creditori del GME, sono effettuati
secondo le modalita' indicate al presente articolo.
   77.2  I  pagamenti  a  favore  degli  operatori che, in esito alle
determinazioni  di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato  entro  il termine e secondo le modalita' di cui al precedente
Articolo  74,  comma  74.1,  dagli  operatori  debitori  del GME ed i
crediti  vantati  dal  GME  nei  confronti  degli operatori debitori,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
   77.3  I  pagamenti  a  favore  degli  operatori che, in esito alle
determinazioni  di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato  entro  il termine e secondo le modalita' di cui al precedente
Articolo  74,  comma  74.2,  dagli  operatori  debitori del GME, ed i
crediti  vantati  dal  GME  nei  confronti  degli operatori debitori,
secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti nelle DTF.
   77.4  I  pagamenti  a  favore  degli  operatori che, in esito alle
determinazioni  di cui al precedente Articolo 73, risultino creditori
del GME, sono effettuati per una quota pari al rapporto tra l'importo
pagato  dagli  istituti  fideiubenti ed i crediti vantati dal GME nei
confronti  degli  operatori debitori, secondo le modalita' ed entro i
termini stabiliti nelle DTF.
   77.5  Qualora  il  GME,  per  cause ad esso imputabili, effettui i
pagamenti  oltre  i  termini  previsti  al  presente  articolo,  agli
operatori   creditori   sono   riconosciuti   interessi   determinati
applicando   il  tasso  indicato  nella  convenzione  tra  il  GME  e
l'istituto affidatario e pubblicato sul sito internet del GME.

                             Articolo 78
             Pagamenti del GRTN a favore degli operatori

   78.1  I pagamenti a favore degli operatori creditori del GRTN sono
effettuati secondo le modalita' ed entro i termini stabiliti dal GRTN
stesso.

                             Articolo 79
            Mancato adempimento dell'istituto fideiubente

   79.1  Le  fideiussioni  rilasciate  da istituti che, in esito alla
richiesta  di  escussione,  non  effettuino  il conseguente pagamento
entro  il  termine  indicato nella fideiussione stessa restano valide
fino al termine stabilito nelle DTF.
   79.2  Qualora  un istituto fideiubente, in esito alla richiesta di
escussione,  non  effettui  il conseguente pagamento entro il termine
indicato   nella   fideiussione,   le  eventuali  nuove  fideiussioni
rilasciate  dallo  stesso  istituto,  ai  fini  di  cui al precedente
Articolo  70,  comma  70.1,  non  sono  accettate dal GME. Qualora un
istituto fideiubente adempia l'obbligazione garantita successivamente
al   termine  indicato  nella  fideiussione,  le  nuove  fideiussioni
rilasciate  dallo  stesso  istituto,  ai  fini  di  cui al precedente
Articolo  70,  comma 70.1, non sono accettate prima che siano decorsi
dodici mesi dalla data del tardivo adempimento.
   79.3  Nel  caso  di  inadempimento  dell'istituto  fideiubente,  i
crediti  degli  operatori  nei  confronti del GME, come risultanti in
esito  alla  compensazione  di  cui  al  precedente Articolo 73, sono
proporzionalmente  ridotti  per  un  ammontare  complessivamente pari
all'importo  del  debito  non  pagato.  In  tal  caso  gli  operatori
creditori  non  possono  vantare  alcun  diritto  ne' avanzare alcuna
pretesa   nei  confronti  del  GME  per  la  parte  del  credito  non
soddisfatta.
   79.4  Nei  casi di inadempimento dell'istituto fideiubente, il GME
intraprende  le  azioni  necessarie  per  recuperare  le somme dovute
dall'istituto  fideiubente.  Le  somme  eventualmente recuperate sono
versate  pro quota agli operatori creditori relativamente allo stesso
periodo  di  fatturazione  per  il  quale  la  fideiussione  e' stata
escussa.

                             Articolo 80
                     Interessi di mora e penale

   80.1  Nei  casi  di  ritardato  pagamento  o  di  escussione della
fideiussione,  l'importo dovuto dall'operatore debitore e' maggiorato
di  una  penale pari all'uno percento, degli interessi di mora di cui
al  successivo  comma  80.2,  nonche',  in  caso  di escussione della
fideiussione, delle spese ad essa connesse.
   80.2 Gli interessi di mora sono determinati applicando il tasso di
interesse  legale all'importo dovuto dall'operatore, per un numero di
giorni pari ai giorni:

a) di  ritardato pagamento, qualora l'operatore paghi entro i termini
   di cui al precedente Articolo 74, comma 74.2;
b) compresi  tra il termine previsto al precedente Articolo 74. comma
   74.1 e il giorno in cui l'istituto fideiubente fa pervenire al GME
   il   pagamento   dell'ammontare   escusso,   qualora   si  proceda
   all'escussione della fideiussione.

                             Articolo 81
              Insufficienza delle garanzie finanziarie

   81.1   Nel   caso   in   cui  un  operatore  risulti  inadempiente
all'obbligazione di pagamento e la fideiussione non copra interamente
il  debito,  i  crediti  degli  operatori nei confronti del GME, come
risultanti  in esito alla compensazione di cui al precedente Articolo
73,  sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivamente
pari  all'importo  del  debito  non pagato. In tal caso gli operatori
creditori  non  possono  vantare  alcun  diritto  ne' avanzare alcuna
pretesa   nei  confronti  del  GME  per  la  parte  del  credito  non
soddisfatta.
   81.2  Nei casi di cui ai precedente comma 81.1, il GME intraprende
le  azioni  necessarie per recuperare le somme dovute degli operatori
debitori.  Le  somme  eventualmente recuperate sono versate pro quota
agli   operatori  creditori  relativamente  allo  stesso  periodo  di
fatturazione a cui fa riferimento il recupero del credito.

                             TITOLO VIII
                    MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 82
                              Operatori

   82.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato
dal  GME,  come  acquirenti  e  come venditori, il GRTN, i produttori
nazionali  ed  esteri,  i clienti grossisti, i soggetti che importano
energia  elettrica e le formazioni associative di cui all'articolo 2,
comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

                             Articolo 83
  Accesso al sistema informatico del mercato dei certificati verdi

   83.1  Le  modalita'  di accesso al sistema informatico del mercato
dei   certificati   verdi   e   di   immissione   delle  proposte  di
contrattazione  di  cui al successivo Articolo 89 sono definite nelle
DTF.

                             Articolo 84
          Accesso del GME al registro dei certificati verdi

   84.1  Il  GME,  al  fine  della  verifica  della  titolarita'  dei
certificati  verdi  offerti  sul  mercato,  accede  al  registro  dei
certificati verdi tenuto dal GRTN.
   84.2  Le  transazioni  eseguite  nel mercato dei certificati verdi
organizzato  dal  GME  sono  comunicate  al  GRTN  il  quale effettua
l'aggiornamento del registro dei certificati verdi.

                             Articolo 85
            Certificati verdi ammessi alle contrattazioni

   85.1  E'  ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore
pari  a  100  MWh  ed  ancora  validi  ai fini delle verifiche di cui
all'articolo  7  del  Decreto del Ministro dell'Industria 11 novembre
1999.

                             Articolo 86
                   Modalita' delle contrattazioni

   86.1  La  contrattazione sul mercato dei certificati verdi avviene
attraverso negoziazione continua.
   86.2  Le  sessioni  di  contrattazione del mercato dei certificati
verdi  hanno  luogo  almeno  una  volta alla settimana nel periodo da
gennaio  a  marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi
restanti.
   86.3  I  giorni  e  gli orari delle sessioni di contrattazione del
mercato dei certificati verdi sono definiti nelle DTF.

                             Articolo 87
       Informazioni relative al mercato dei certificati verdi

   87.1  Il  GME,  durante  lo  svolgimento  di  ciascuna sessione di
contrattazione,  per  ciascun anno di validita' dei certificati verdi
ammessi  alla contrattazione, comunica agli operatori i seguenti dati
e informazioni:

a) prezzo e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non ancora
   abbinate;
b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
c) prezzo minimo e massimo della sessione;
d) prezzo di riferimento della sessione precedente a quella in corso;
e) volume scambiato nella sessione.

   87.2  Il  GME,  al termine di ciascuna sessione di contrattazione,
pubblica  per ciascun anno di validita' dei certificati verdi ammessi
alla contrattazione, i seguenti dati e informazioni:

a) prezzo minimo e massimo delle transazioni eseguite nella sessione;
b) prezzo di riferimento della sessione;
c) volume scambiato nella sessione.

                             Articolo 88
                   Fatturazione dei corrispettivi

   88.1  Il  GME  fattura  mensilmente  ad  ogni  operatore l'importo
relativo  al  corrispettivo  dovuto per la contrattazione sul mercato
dei certificati verdi, previsto dal precedente Articolo 7, comma 7.2.
Gli  operatori  effettuano  il  pagamento  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento delle fatture.
   88.2   L'operatore   acquirente   e'   tenuto   al  pagamento  del
corrispettivo,   di  cui  al  precedente  comma  88.1  anche  per  le
transazioni  annullate  dal  GME ai sensi del successivo Articolo 95,
comma 95.6.

                               CAPO II
                           CONTRATTAZIONE

                             Articolo 89
           Presentazione delle proposte di contrattazione

   89.1  Il GME organizza un book di negoziazione per ciascun anno di
validita' dei certificati verdi ammessi alla contrattazione.
   89.2   Durante   la   sessione  di  contrattazione  gli  operatori
inseriscono  nel  book  di  negoziazione  le proposte di negoziazione
indicando  l'anno  di  validita'  dei  certificati,  la quantita' dei
certificati oggetto della proposta e il prezzo riferito ad 1 MWh.
   89.3  La  quantita'  minima  negoziabile e' pari ad un certificato
verde.
   89.4  Gli  operatori possono immettere sul mercato dei certificati
verdi  proposte  di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel
conto  proprieta' del registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN,
nonche'  agli  eventuali certificati gia' acquistati, nel corso della
stessa  sessione  di  contrattazione,  ad  un  prezzo non superiore a
quello  convenzionale  dichiarato  dall'operatore stesso ai sensi del
successive Articolo 93, comma 93.1, lettera b).
   89.5  Il  GME  verifica,  nel  registro  dei certificati verdi, la
disponibilita'  dei  certificati  verdi  offerti  in vendita da parte
degli operatori.
   89.6  Le  proposte  di  negoziazione,  suddivise  per  acquisto  e
vendita, danno origine, per ciascun anno di validita' dei certificati
verdi ammessi alla contrattazione, a liste ordinate secondo priorita'
di  prezzo  e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale
di  immissione.  Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo
decrescente  nel  caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente
nel  caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le
migliori proposte di acquisto e di vendita.
   89.7  Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero o
con limite di prezzo negativo.
   89.8  Le  proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo
sono  accettate  solo  nel caso in cui nel book di negoziazione siano
gia'  presenti  proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con
limite di prezzo.
   89.9  Gli  operatori  possono  ritirare  le loro proposte mediante
cancellazione  diretta  dal  book  di  negoziazione se non sono state
soggette   ad  abbinamento  automatico  secondo  quanto  previsto  al
successivo Articolo 91.
   89.10  Gli  operatori  possono  modificare le proposte immesse sul
mercato  dei  certificati  verdi  qualora non siano state soggette ad
abbinamento   automatico   per  t'intera  quantita',  secondo  quanto
previsto  al successivo Articolo 91. In caso di proposte parzialmente
abbinate,  la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le
proposte modificate perdono la priorita' temporale acquisita.
   89.11  Le  proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo
91,  sono  cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di
contrattazione.

                             Articolo 90
                       Verifica delle proposte

   90.1  Una  proposta  di  acquisto  e'  respinta nel caso in cui il
numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al
numero  massimo  di  certificati acquistabili dall'operatore ai sensi
del  successivo  Articolo  93,  comma  93.2,  diminuito del numero di
certificati  gia'  acquistati  dall'operatore nella stessa sessione o
per  i  quali l'operatore abbia gia' immesso proposte di acquisto non
ancora abbinate.
   90.2  Una  proposta  di  acquisto  o  di  vendita presentata da un
operatore  e'  respinta  qualora  nel  book  di negoziazione sia gia'
presente  una  proposta  rispettivamente  di  vendita  o  di acquisto
presentata  dal medesimo operatore che si abbinerebbe con la suddetta
proposta.

                             Articolo 91
                    Esecuzione delle transazioni

   91.1  Durante  la  contrattazione  le  transazioni  sono  eseguite
attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri:

a) nel   caso   di   proposta  di  acquisto  con  limite  di  prezzo,
   l'abbinamento  avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo
   inferiore  o  uguale  al  limite  fissato  in  acquisto  e secondo
   l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 89 comma 89.6;
b) nel   caso   di   proposta   di  vendita  con  limite  di  prezzo,
   l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi
   uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine
   di priorita' di cui al precedente Articolo 89, comma 89.6;
c) nel   caso  di  proposta  di  acquisto  senza  limite  di  prezzo,
   l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita
   con  prezzo  uguale  al  migliore  prezzo  di  vendita presente al
   momento   dell'immissione  della  proposta  di  acquisto,  secondo
   l'ordine  di  priorita'  di  cui  al precedente Articolo 89, comma
   89.6;
d) nel   caso   di  proposta  di  vendita  senza  limite  di  prezzo,
   l'abbinamento  avviene  a  capienza  con  una  o  piu'  offerte di
   acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente
   al  momento  dell'immissione  della  proposta  di vendita, secondo
   l'ordine  di  priorita'  di  cui  al precedente Articolo 89, comma
   89.6.

   91.2   Per   ogni   transazione   eseguita   mediante  abbinamento
automatico,  il  prezzo  e'  pari  al  prezzo  della  proposta avente
priorita' temporale superiore.
   91.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di
prezzo,  la  parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il
prezzo  e  la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso
di  esecuzione  parziale  di  una proposta senza limite di prezzo, la
parte  ineseguita  viene  riproposta automaticamente con la priorita'
temporale  della  proposta  originaria  ed  il prezzo pari all'ultimo
prezzo di esecuzione della parte eseguita.

                             Articolo 92
              Registrazione delle transazioni eseguite

   92.1  Il  GME  registra le informazioni riguardanti le transazioni
eseguite sul mercato dei certificati verdi relative a:

a) codice di identificazione della transazione;
b) prezzo;
c) quantita';
d) tipologia del certificato;
e) giorno e orario di esecuzione;
f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.

                              CAPO III
             PAGAMENTI DEL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

                             Articolo 93
                      Deposito in conto prezzo

   93.1  Al  fine  della  presentazione  di  offerte di acquisito sul
mercato  dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12,00
del  giorno  lavorativo  precedente  all'apertura  della  sessione di
contrattazione:

a) rende  disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo
   di  deposito  in  conto  prezzo,  con valuta lo stesso giorno e ne
   comunica l'importo al GME secondo le modalita' definite nelle DTF;
b) comunica  al  GME,  secondo  le  modalita'  definite nelle DTF, un
   prezzo  convenzionale non inferiore al prezzo convenzionale minimo
   pubblicato   dal   GME   almeno  cinque  giorni  lavorativi  prima
   dell'apertura della sessione stessa.

   93.2  Il numero massimo di certificati acquistabili da parte di un
operatore  nel corso di una sessione e' pari al rapporto, arrotondato
all'intero  inferiore,  tra  il  deposito  in  conto prezzo di cui al
precedente  comma  93.1 lettera a), ed il prezzo convenzionale di cui
al precedente comma 93.1, lettera b).

                             Articolo 94
                         Flussi informativi

   94.1  Il  GME,  entro le ventiquattro ore successive al termine di
ogni   sessione,   comunica  anche  per  via  telematica  o  mediante
telefacsimile,  a  ciascun  operatore  la  conferma delle transazioni
eseguite con i seguenti dati:

a) quantita';
b) prezzo;
o) giorno e ora;
d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
e) importo da pagare o ricevere;
f) controparte.

   94.2  Nel caso di cui al successivo Articolo 95, commi 95.2 e 95.3
lettera a), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta'
del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della
sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento. Nel caso di
cui  al  successivo  Articolo  95,  comma  95.3,  lettera  b), il GME
comunica  al  GRTN il trasferimento della proprieta' del certificato,
dopo aver verificato l'avvenuto pagamento.

                             Articolo 95
                      Regolazione dei pagamenti

   95.1  Entro  le  ventiquattro  ore  successive  al termine di ogni
sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare
relativo  a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta
acquirente con il deposito in conto prezzo.
   95.2  Nel  caso  in  cui  l'importo  da pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
inferiore  o  uguale  al  deposito in conto prezzo, il GME procede al
pagamento,  per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun
operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale
differenza all'operatore acquirente.
   95.3  Nel  caso  in  cui  l'importo  da pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
superiore al deposito in conto prezzo, il GME:

a) con  riferimento  alle  transazioni  eseguite  il  cui  prezzo sia
   inferiore    o    uguale    al   prezzo   convenzionale   indicato
   dall'operatore,  procede  al  pagamento,  per conto dell'operatore
   acquirente  e  a  favore  dell'operatore  venditore, del prezzo di
   acquisto;
b) con  riferimento  alle  transazioni  eseguite  il  cui  prezzo sia
   superiore   al   prezzo   convenzionale  indicato  dall'operatore,
   comunica   anche  per  via  telematica  o  mediante  telefacsimile
   all'operatore  acquirente  la quota dell'importo della transazione
   dovuto  a  ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in
   conto   prezzo,  nonche'  le  coordinate  bancarie  dell'operatore
   venditore  stesso.  Tale  comunicazione  e' inviata per conoscenza
   all'operatore venditore interessato.

   95.4  Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma  95.3, lettera b),
l'operatore  acquirente  rende  disponibile,  con  valuta  due giorni
lavorativi  successivi all'invio della comunicazione ivi prevista, la
quota  dell'importo  indicata  nella  comunicazione stessa, sul conto
corrente  dell'operatore  venditore, ed invia al GME, entro lo stesso
termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
   95.5  Entro  il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della
comunicazione   di   cui   al  precedente  comma  95.3,  lettera  b),
l'operatore  venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento
del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale
segnalazione,  o  altrimenti  accertato l'avvenuto pagamento da parte
dell'operatore  acquirente,  il  GME  procede al pagamento, per conto
dell'operatore  acquirente e a favore dell'operatore venditore, della
quota  dell'importo  della transazione dovuto all'operatore venditore
stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.
   95.6  Nel  caso  in  cui  l'operatore  acquirente  non effettui il
pagamento  o  non  invii  al  GME copia dell'attestazione di avvenuto
pagamento  secondo  le modalita' e nei termini indicati al precedente
comma  95.4,  il  GME  annulla  la  transazione.  In tal caso, il GME
provvede  a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in
conto  prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a
titolo   di   penale,   pari,  per  ogni  certificato  oggetto  della
transazione,  al  prezzo  convenzionale minimo pubblicato dal GME. Il
GME  restituisce  all'operatore  inadempiente  l'eventuale  ammontare
residuo del deposito in conto prezzo.

                              TITOLO IX
               SANZIONI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

                               CAPO I
                        VIOLAZIONI E SANZIONI

                             Articolo 96
               Violazioni della Disciplina e delle DTF

   96.1  Sono  considerate  violazioni della Disciplina e delle DTF i
seguenti comportamenti:

a) la   negligenza,  l'imprudenza  e  l'imperizia  nell'utilizzo  dei
   sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
b) il  ricorso  pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui
   ai successivi Capi II e III del presente Titolo;
c) la  diffusione  presso terzi di informazioni riservate relative ad
   operatori   terzi,  o  all'operatore  stesso,  e  riguardanti,  in
   particolare,  i  codici di accesso al sistema informatico del GME,
   ogni  altro  dato  necessario per l'accesso al sistema informatico
   del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi
   al  GME,  salvo  che  cio'  avvenga  per l'adempimento di obblighi
   imposti   da  leggi,  regolamenti  o  provvedimenti  di  autorita'
   competenti;
d) il  tentativo  di  accesso  non  autorizzato ad aree riservate del
   sistema informatico del GME;
e) tutte  le  forme  di  utilizzo,  a  fini  dolosi,  dei  sistemi di
   comunicazione e di invio delle offerte;
f) ogni  altro  comportamento  contrario  agli  ordinari  principi di
   correttezza  e  buona  fede di cui al precedente Articolo 3, comma
   3.3.

                             Articolo 97
                              Sanzioni

   97.1  Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di
cui al precedente Articolo 96, irroga all'operatore, nel rispetto del
principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della
gravita'  della  violazione,  dell'eventuale  recidiva  e  secondo la
gradualita' di cui al successivo Articolo 98, le seguenti sanzioni:

   a) richiamo scritto in forma privata;
   b) richiamo scritto in forma pubblica;
   c) sanzione pecuniaria;
   d) sospensione dell'operatore dal mercato;
   e) esclusione dell'operatore dal mercato.

   97.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o
esclusione  dal mercato, all'operatore puo' essere concesso, sotto il
controllo  del DME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora
aperte,  nonche'  l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa
imprescindibilmente connesse.
   97.3  Rilevata  una  violazione, il GME invia all'operatore e, per
conoscenza,  al  gestore  della  rete elettrica in cui sono situati i
punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente:

a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
b) la  fissazione  di  un  termine, non inferiore a dieci giorni, per
   l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale
   richiesta di audizione.

   97.4  Qualora  l'operatore  richieda  l'audizione, il GME fissa la
data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel
caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia
differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME
procede sulla base degli elementi acquisiti.
   97.5   Il   GME,  sulla  base  degli  elementi  acquisiti,  irroga
l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della procedura,
entro   trenta  giorni  dall'invio  della  comunicazione  di  cui  al
precedente comma 97.3.
   97.6  Nel  caso  in  cui le violazioni siano tali da compromettere
gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in
via    cautelativa   sospende   l'operatore   dal   mercato   durante
l'espletamento della procedura sanzionatoria.
   97.7  La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione,
e'   notificata  all'operatore  interessato  e,  per  conoscenza,  al
Ministero delle Attivita' Produttive.

                             Articolo 98
                     Gradualita' delle sanzioni

   98.1   Nei  casi  in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a  colpa
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sospensione  dal  mercato,  per  un periodo non inferiore a cinque
   giorni  e  non  superiore  ad  un  mese.  In  caso di recidiva, la
   sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese.

   98.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.1
abbiano  determinato turbative al corretto funzionamento del mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sospensione  dal mercato per un periodo non inferiore ad un mese e
   non  superiore  a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal
   mercato e' disposta per un periodo di un anno.

   98.3   Nei   casi  in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a  dolo
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione  dal mercato per un periodo non inferiore a sei mesi e
   non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione
   dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi.
b) esclusione dal mercato.

   98.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 98.3
abbiano  determinato turbative al corretto funzionamento del mercato,
il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:

a) sospensione  dal  mercato  per un periodo non inferiore a diciotto
   mesi  e  non  superiore  a  tre  anni.  In  caso  di  recidiva, la
   sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni.
b) esclusione dal mercato.

   98.5 In alternativa alla sanzione della sospensione dal mercato di
cui  ai  precedenti  commi  98.1, lettera c), 98.2, lettera b), 98.3,
lettera  a)  e  98.4,  lettera  a), il GME puo' irrogare una sanzione
pecuniaria   non   inferiore   allo  zerovirgolacinque  percento  del
fatturato  annuo  dell'operatore  e,  comunque, non inferiore ad euro
centocinquantacinquemila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00.

                             Articolo 99
  Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per
                 mancato pagamento del corrispettivo

   99.1  Oltre che nei casi previsti ai precedenti Articolo 71, comma
71.10,  Articolo  74,  comma  74.3  e  Articolo  98,  il GME sospende
l'operatore  dal mercato, ovvero irroga la sanzione pecuniaria di cui
al precedente Articolo 98, comma 98.5, nei seguenti casi:

a) nel   caso   in   cui   l'operatore  non  adempia  all'obbligo  di
   comunicazione  di  cui  al  precedente Articolo 19, comma 19.1. La
   sospensione  e' disposta fino alla data di ricezione, da parte del
   GME, di tale comunicazione;
b) nel  caso  in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento
   dei  corrispettivi  di  cui  al precedente Articolo 7, commi 7.1 e
   7.2,  secondo  quanto  previsto  al  precedente  Articolo  67.  La
   sospensione  e'  disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento
   di tale obbligo da parte dell'operatore.

                            Articolo 100
                     Pubblicita' delle sanzioni

   100.1   Dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al  precedente
Articolo  97,  comma  97.1,  lettere  b),  c),  d)  ed e), viene data
pubblicita',  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  GME,
decorsi  dieci  giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore
interessato,  salvo  che  la questione sia stata devoluta al Collegio
dei  Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e'
resa  pubblica,  unitamente  alla decisione confermativa del Collegio
dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

                            Articolo 101
 Impugnazione del diniego di ammissione al mercato elettrico e delle
                              sanzioni

   101.1  Avverso il diniego di ammissione al mercato, ovvero avverso
le sanzioni di cui al precedente Articolo 97, comma 97.1, puo' essere
proposto  ricorso  avanti  il  Collegio  dei Probiviri nel termine di
dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

                               CAPO II
             CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO ELETTRICO

                            Articolo 102
     Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

   102.1   Le   contestazioni  relative  al  mercato  elettrico  sono
inoltrate,  a  pena  di  inammissibilita',  per  via  telematica, nei
termini  indicati  al  presente  Capo  e  utilizzando appositi moduli
disponibili nel sistema informatico del GME.
   102.2    Ogni    contestazione   deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice    di    identificazione    dell'offerta    oggetto   della
   contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
b) decisione del GME oggetto della contestazione;
c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

                            Articolo 103
Contestazione dell'esito del controllo di validita' e della verifica
                 di congruita' tecnica delle offerte

   103.1  L'operatore  puo'  contestare l'esito dei controlli e delle
verifiche  di  cui,  rispettivamente,  ai  precedenti  Articolo  28 e
Articolo 29, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del
secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene
comunicato all'operatore.

                            Articolo 104
                Contestazione dell'esito dei mercati

   104.1  Salvo  quanto  previsto  al  precedente  Articolo  42 ed al
successivo  Articolo  105,  l'operatore  puo'  contestare  l'esito di
ciascuno  dei  mercati  in  cui  si  articola  il  mercato elettrico,
relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e
di  determinazione  dei  prezzi  a cui tali offerte sono valorizzate,
inviando  una  comunicazione  ai  GME  entro le ore 16,00 del secondo
giorno  lavorativo  successivo  a  quello  in  cui  tali  esiti  sono
comunicati all'operatore.

                            Articolo 105
 Contestazione dei programmi orari preliminari e dei relativi prezzi

   105.1   Puo'   contestare   il  programma  orario  preliminare  di
immissione  o  prelievo  e  i relativi prezzi di valorizzazione delle
offerte,   secondo   quanto  previsto  al  precedente  Articolo  104,
unicamente:

a) l'operatore  che  abbia contestato il programma orario preliminare
   provvisorio di immissione o prelievo;
b) l'operatore che, avendo presentato un'offerta sul MGP e non avendo
   contestato   il   programma   orario  preliminare  provvisorio  di
   immissione   o  prelievo,  veda  modificato  l'esito  del  MGP  in
   relazione   a  tale  offerta,  a  seguito  della  definizione  dei
   programmi orari preliminari di immissione o prelievo.

                            Articolo 106
           Contestazione delle operazioni di liquidazione

   106.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle operazioni di
liquidazione  di  cui al Titolo VI, Capo I, inviando comunicazione al
GME  entro  le  ore  16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

                            Articolo 107
           Contestazione delle operazioni di fatturazione

   107.1  L'operatore  puo'  contestare  l'esito  delle operazioni di
fatturazione di cui al Titolo VI, Capo II, inviando una comunicazione
al  GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a
quello  di  emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di
cui al precedente Articolo 65, comma 65.1.
   107.2 Nel caso di cui al precedente comma 107.1, il GME sospende i
pagamenti  relativi  alle  operazioni oggetto di contestazione. Sulle
somme   risultanti   dovute   in   esito   alle  contestazioni,  sono
riconosciuti   gli   interessi  di  mora  nella  misura  indicata  al
precedente Articolo 80.

                            Articolo 108
                    Verifica delle contestazioni

   108.1  Il  GME  comunica  all'operatore  interessato l'esito della
verifica  delle  contestazioni  di  cui  ai  precedenti Articolo 103,
Articolo  104,  Articolo  106  e  Articolo 107 entro le ore 16,00 del
secondo  giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione
di tali contestazioni.
   108.2  Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 103
e  Articolo  104,  relativa  ad  un'offerta  non  risultata  valida o
congrua, ovvero non accettata sul MGP o sul MA, sia accolta in quanto
la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata
viziata  da  errore  od  omissione imputabile al GME, nel caso in cui
l'offerta  stessa  sarebbe stata accettata in assenza della decisione
del  GME  oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore
interessato  unicamente  un  importo  a  titolo di indennizzo pari al
prodotto, se positivo, tra la quantita' specificata nell'offerta e:

a) la  differenza  tra  l'onere  di  sbilanciamento  in aumento, come
   determinato  in  applicazione  delle  disposizioni  vigenti,  e il
   prezzo  determinatosi  sul  mercato  cui  l'offerta  si riferisce,
   qualora la contestazione riguardi un'offerta di acquisto;
b) la   differenza  tra  il  prezzo  determinatosi  sul  mercato  cui
   l'offerta si riferisce e l'onere di sbilanciamento in diminuzione,
   come  determinato  in  applicazione  delle  disposizioni  vigenti,
   qualora la contestazione riguardi un'offerta di vendita.

   108.3  Nel  caso  in  cui  una  contestazione di cui ai precedenti
Articolo  103  e  Articolo  104, relativa ad un'offerta non risultata
congrua  o  non  accettata sul MSD sia accolta in quanto la decisione
del  GME oggetto della contestazione risulta essere stata determinata
da  errore  od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta
stessa  sarebbe  stata  accettata  in assenza della decisione del GME
oggetto   della   contestazione,   il   GME  riconosce  all'operatore
interessato  unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato
al  danno  effettivamente subito dall'operatore, purche' dallo stesso
adeguatamente   documentato,  e  comunque  non  superiore  al  cinque
percento  delle  maggiori partite economiche di mercato elettrico che
sarebbero   derivate  dall'offerta  in  assenza  di  tale  errore  od
omissione.
   108.4  L'accettazione  dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo
di  indennizzo, ai sensi dei precedenti commi 108.2 e 108.3, comporta
la  rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle
controversie previsti al successivo Capo IV del presente Titolo.
   108.5  I  limiti  previsti  ai  precedenti commi 108.2 e 108.3, si
applicano,  con  riferimento  alle contestazioni ivi indicate ed alle
eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni
del  Collegio  dei  Probiviri, di cui al successivo Articolo 111, e a
quelle  in  esito  alle  procedure  di arbitrato di cui ai successivi
Articolo 114 e Articolo 115.
   108.6  Nel  caso  in  cui  una  contestazione di cui ai precedenti
Articolo  106  e  Articolo  107  sia  accolta,  il  GME provvede alle
conseguenti rettifiche.
   108.7   Salvo   quanto   disposto   al   precedente  Articolo  42,
l'accoglimento   di   una  contestazione  non  comporta  la  modifica
dell'esito della sessione di mercato a cui essa si riferisce.

                              CAPO III
       CONTESTAZIONI RELATIVE AL MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI

                            Articolo 109
     Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

   109.1  Le  contestazioni relative al mercato dei certificati verdi
sono  inoltrate per via telematica, a pena di inammissibilita', entro
sessanta  minuti  dal  termine  della  sessione, utilizzando appositi
moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
   109.2    Ogni    contestazione   deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:

a) codice  di  identificazione  della  proposta e/o della transazione
   oggetto   della   contestazione,   come   attribuito  dal  sistema
   informatico del GME;
b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

                            Articolo 110
                    Verifica delle contestazioni

   110.1  Il  GME,  entro il giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della
verifica.  Qualora  la  contestazione venga accolta, il GME riconosce
all'operatore  unicamente  un  importo a titolo di indennizzo pari al
maggior  costo  o  al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito
del  mercato  dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale
indennizzo   non   puo'   comunque   essere  superiore,  per  ciascun
certificato  verde  oggetto  della  proposta di negoziazione a cui si
riferisce la contestazione:

a) nel  caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo, alla
   differenza  tra il prezzo massimo delle transazioni eseguite nella
   sessione e il prezzo indicato nella proposta;
b) nel  caso  di  proposte di vendita con indicazione di prezzo, alla
   differenza  tra  il  prezzo  indicato  nella proposta ed il prezzo
   minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
c) nel  caso di proposte senza indicazione di prezzo, alla differenza
   tra  il  prezzo  massimo  ed  il  prezzo  minimo delle transazioni
   eseguite nella sessione.

                               CAPO IV
                            CONTROVERSIE

                            Articolo 111
                       Collegio dei Probiviri

   111.1  Con  delibera  del  Consiglio di Amministrazione del GME e'
nominato il Collegio dei Probiviri.
   111.2  Il  Collegio  di  Probiviri  ha  sede  presso  il GME ed e'
composto  da  tre  componenti  effettivi,  di cui uno con funzioni di
Presidente, e da un componente supplente.
   111.3  I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone
dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche
competenze  tecniche,  restano  in  carica  tre anni e possono essere
nominati  una  sola  volta. Nel caso i cui un componente del Collegio
dei  Probiviri  si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute
consecutive, decade dalla nomina.
   111.4  Con  la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina
per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti
i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio.
   111.5  Il  Consiglio  di Amministrazione del GME, previe opportune
verifiche,  puo'  revocare  la  nomina  di  uno  o  piu' componenti o
dell'intero Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il Presidente del
Collegio   comunichi   difficolta'  nel  funzionamento  del  Collegio
determinate  dalla  condotta  di uno o piu' componenti, ovvero riceva
circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio.
   111.6  Le  decisioni  del  Collegio  dei  Probiviri,  rese secondo
diritto  e  nel  rispetto  del  principio  del  contraddittorio, sono
adottate  entro  venti giorni dalla data in cui la questione viene ad
esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti.
   111.7  Il  componente  il  Collegio  dei  Probiviri  che  abbia un
qualsiasi  interesse  personale o professionale, diretto o indiretto,
nelle  decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad
astenersi  dal  concorrere  alla  formazione  delle decisioni. In tal
caso,  il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Presidente  del  Collegio  il quale provvedera' alla convocazione del
componente  supplente.  La  violazione  di tale obbligo di astensione
costituisce motivo di revoca della nomina.
   111.8  Il  singolo  componente  del  Collegio  dei Probiviri cessa
dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza
di  cui  al  precedente  comma 111.3 e di revoca di cui ai precedenti
commi  111.5  e  111.7,  anche a seguito di dimissioni scritte, dallo
stesso  presentate  al Presidente ed accettate da parte del Collegio,
che puo' respingere le dimissioni stesse per una sola volta.
   111.9  In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca
o  dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il
Consiglio   di   Amministrazione  del  GME  effettua  la  nomina  dei
componenti in sostituzione di quelli cessati.

                            Articolo 112
                  Ricorso al Collegio dei Probiviri

   112.1  L'operatore,  qualora  non  accetti  l'esito della verifica
delle  contestazioni di cui ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110
puo' proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
   112.2  Oltre  a  quanto  previsto dal precedente Articolo 101 e al
precedente  comma  112.1,  il  Collegio  dei  Probiviri  e'  altresi'
competente  su  ogni  altra  controversia  insorta  tra  il GME e gli
operatori  in  ordine  all'interpretazione ed alla applicazione della
Disciplina e delle DTF.
   112.3   1   ricorsi   al   Collegio   dei  Probiviri,  a  pena  di
inammissibilita',  sono  presentati  mediante deposito presso il GME,
ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di dieci giorni di calendario decorrenti da:

a) la  comunicazione  del  provvedimento  di diniego di ammissione al
   mercato, o
b) la comunicazione del provvedimento sanzionatorio, o
c) la  comunicazione  dell'esito  della verifica della contestazione,
   oppure
d) la   pubblicazione  o  la  comunicazione  della  decisione  o  del
   provvedimento avverso e quale si intende proporre ricorso.
112.4  Il ricorso, sottoscritto dall'operatore deve contenere, a pena
   di inammissibilita', almeno l'indicazione di:
a) decisione del GME oggetto del ricorso;
b) motivi del ricorso;
c) nel caso di ricorsi aventi ad oggetto l'esito della verifica delle
   contestazioni  di  cui  ai precedenti Articolo 108 e Articolo 110,
   oltre  agli  elementi  di  cui  alle  precedenti  lettere a) e b),
   mercato, giorno e ora dell'offerta oggetto della contestazione.

                            Articolo 113
  Ricorso al Collegio dei Probiviri per la verifica delle garanzie
                             finanziarie

   113.1  Qualora  la  verifica  delle garanzie finanziarie di cui al
precedente  Articolo 70, comma 70.4, ovvero la verifica della lettera
di  aggiornamento di cui al precedente Articolo 71, comma 71.4, abbia
esito  negativo,  l'operatore puo' chiedere al Collegio dei Probiviri
di effettuare una nuova verifica.
   113.2  Al fine della verifica di cui al precedente comma 113.1, il
Collegio dei Probiviri eintegrato da un componente tecnico scelto tra
professionisti dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e
creditizio, ovvero tra professori ordinari di discipline giuridiche o
economiche relative ai medesimi settori.
   113.3  Il  componente  tecnico di cui al precedente comma 113.2 e'
nominato  con  delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, per
un  periodo  non superiore ad un anno, rinnovabile una sola volta per
la medesima durata.
   113.4  Qualora,  in esito alla nuova verifica di cui al precedente
comma  113.1,  vi  sia  parita' di voti, prevale il voto espresso dal
Presidente   del  Collegio  dei  Probiviri.  L'esito  della  verifica
effettuata  dal  Collegio dei Probiviri in composizione integrata, ha
effetto  vincolante  e  definitivo  per il GME, per l'operatore e per
l'istituto affidatario.

                            Articolo 114
                         Collegio arbitrale

   114.1  Qualunque  controversia  insorta tra il GME e gli operatori
relativa  all'interpretazione  e  all'applicazione della Disciplina e
delle DTF e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale.
   114.2  Costituisce  condizione  necessaria per l'attivazione della
procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri.
   114.3  Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti
per  le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio
potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna.
   114.4  Il  procedimento  arbitrale deve essere promosso, a pena di
decadenza,  entro  trenta  giorni  dalla notifica della decisione del
Collegio dei Probiviri.