(all. 1 - art. 1) (parte 2)
   114.5  Il Collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno
nominato  dal  GME,  uno  nominato  dall'operatore  e  un  terzo, con
funzioni  di  Presidente,  nominato  di  comune  accordo da entrambi,
ovvero  in  caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma,
ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
   114.6   Il   Collegio  arbitrale  decide  secondo  diritto  ed  il
procedimento  arbitrale  e'  svolto secondo le disposizioni contenute
agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
   114.7  Il  Collegio  arbitrale  ha sede in Roma presso la sede del
GME.

                            Articolo 115
                   Risoluzione delle controversie

   115.1   Su   richiesta   di   uno  dei  soggetti  interessati,  le
controversie  tra  il  GME  e  gli operatori e tra gli operatori sono
risolte  mediante  il  ricorso  a procedure di arbitrato disciplinate
dall'Autorita'.

                              TITOLO X
                   CONTRATTI A TERMINE E DERIVATI

                            Articolo 116
                   Contratti a termine e derivati

   116.1  Il  GME  puo' promuovere e organizzare la contrattazione di
contratti  a  termine  sull'energia  elettrica,  quali,  ad  esempio,
contratti bilaterali standardizzati e contratti swap.
   116.2  Il  GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di
strumenti  finanziari  derivati  sul  prezzo  dell'energia elettrica,
quali  futures  e  options,  anche  al fine di fornire agli operatori
adeguate possibilita' di copertura del rischio.

                              TITOLO XI
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               CAPO I
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                            Articolo 117
Disposizioni  transitorie  in materia di presentazione di offerte sul
                                 MGP

   117.1  Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed il 31 dicembre 2004, non si applicano le disposizioni contenute al
precedente Articolo 36, comma 36.1, lettera e).
   117.2  Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed  il  31  marzo  2004,  in  deroga a quanto stabilito al precedente
Articolo  37,  comma  37.2,  le  offerte  sul MGP riferite a punti di
offerta  in  prelievo  possono  essere  presentate esclusivamente dal
GRTN.
   117.3 Per un periodo transitorio, compreso tra il 1 aprile 2004 ed
il  31  dicembre  2004,  in  deroga  a quanto stabilito al precedente
Articolo  37,  comma  37.2,  le  offerte  sul MGP riferite a punti di
offerta  in  prelievo  possono essere presentate esclusivamente dagli
utenti del dispacciamento.
   117.4  Per un periodo transitorio compreso tra il 1 aprile 2004 ed
il 31 dicembre 2004:

a) il  GME,  dopo  la  chiusura del MGP ed entro il termine stabilito
   nelle  DTF,  comunica  al  GRTN,  per  ciascuna  zona geografica o
   virtuale  e  per ciascun periodo rilevante, la quantita' totale di
   energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate sul
   MGP ai sensi del precedente comma 117.3;
b) il GRTN, entro il termine stabilito nelle DTF, puo' presentare sul
   MGP  offerte  integrative  di acquisto o vendita secondo i criteri
   stabiliti nella disciplina del dispacciamento.

   117.5  Il  GME  pubblica  sul  proprio  sito  internet  le offerte
presentate dal GRTN ai sensi dei precedenti commi 117.2 e 117.4.

                            Articolo 118
 Disposizioni transitorie in materia di presentazione di offerte sul
                                 MA

   118.1  Per un periodo transitorie, compreso tra il 1 febbraio 2004
ed  il  31  dicembre 2004, in deroga a quanto stabilito al precedente
Articolo  48,  comma  48.2, le offerte sul MA possono essere riferite
esclusivamente  a punti di offerta in immissione e a punti di offerta
misti.

                            Articolo 119
 Disposizioni transitorie in materia di liquidazione e fatturazione
        delle partite economiche e regolazione dei pagamenti

   119.1  Con  apposita  convenzione  tra  il  GME  ed  il GRTN, sono
definite  le modalita' ed i termini per la liquidazione, fatturazione
delle  partite economiche e per la regolazione dei pagamenti relativi
alle  offerte  presentate  dal  GRTN  sul MGP ai sensi del precedente
Articolo 117, commi 117.2 e 117.4.
   119.2  Per  un periodo transitorio compreso tra il 1 febbraio 2004
ed  il 31 dicembre 2004 la regolazione dei pagamenti e' effettuata in
acconto e salvo conguaglio secondo le modalita' ed i termini definiti
nelle DTF.

                               CAPO II
                         DISPOSIZIONI FINALI

                            Articolo 120
                Funzionamento del sistema informatico

   120.1  In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il
GME  puo' sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta
o una sessione di mercato.
   120.2  Al  fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento
tecnico,  nonche'  un utilizzo efficiente del sistema informatico del
GME,  ed,  in generale, il regolare funzionamento del mercato, il GME
puo'  imporre  limiti  alla  immissione,  alla  cancellazione ed alla
modifica  di  offerte o di proposte di negoziazione, nonche' limitare
il  numero  di  collegamenti  di  ciascun  operatore  o di specifiche
categorie di operatori al sistema informatico del DME.

                            Articolo 121
Soggetti aggiudicatari di appalti per la fornitura di servizi per il
                          mercato elettrico

   121.1  I  soggetti  aggiudicatari  di  appalti  di  servizi e/o di
forniture per la realizzazione del sistema informatico del GME per il
mercato  elettrico  non sono ammessi a tale mercato per un periodo di
tre anni decorrenti dalla successiva delle seguenti date:

a) di  assunzione  di responsabilita' da parte del GME determinata ai
   sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 79/99;
b) di aggiudicazione dell'appalto.