ALLEGATO 2 Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina del mercato elettrico TRA Il Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, C.F. e P.I. 06208031002, in persona di......, in qualita' di....... (nel seguito: il GME), E cognome e nome........ /la societa'........ /altro....... (denominazione o ragione sociale)....... residente in......./con sede legale in..........., (indirizzo,)........, C.F........, P.I........., in persona di........., in qualita' di........ (di seguito: il Contraente); il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", PREMESSO CHE A. il GME e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: D.lgs. n. 79/99), a cui e' affidata la gestione economica del mercato elettrico e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999, (nel seguito: D.M. 11 novembre 1999) nell' ambito di tale gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi; B. il Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a. (nel seguito: il GRTN) e' la societa' per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 79/99, che esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; C. ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99, il Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la Disciplina del mercato elettrico con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio 2001); D. ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi, con decreto 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale; E. ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della Disciplina di cui al D.M. 9 maggio 2001, il Ministro delle Attivita' Produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato la modifica della Disciplina, con decreto..., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n..... del.... Serie generale (nel seguito: la Disciplina); F. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1. lettera b), della Disciplina, il soggetto che intenda partecipare al mercato presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al mercato" (nel seguito: il Contratto); G. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 della Disciplina sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione; H. ai sensi e per gli effetti della Disciplina il GME e' controparte degli operatori nel mercato del giorno prima dell'energia e nel mercato di aggiustamento; I. ai sensi e per gli effetti della Disciplina, il GRTN e' controparte degli operatori nel mercato del servizio di dispacciamento; J. (limitatamente al mercato dei certificati verdi) il Contraente e' un soggetto di cui all'articolo 82 della Disciplina. TUTTO CIO' PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue. Articolo 1 Oggetto del Contratto e valore delle premesse 1.1 Con il presente Contratto sono definiti: a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME; b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i Servizi); 1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Articolo 2 Obblighi del Contraente 2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, la disciplina del mercato elettrico e del mercato dei certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il Mercato), quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresi', di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso. 2.2 Il Contraente si impegna a: a) rispettare la Disciplina e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avra' facolta' di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalita' previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni sul Mercato in pendenza del predetto termine si intendera' quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato; b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il Sistema, nonche' aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso; c) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalita' e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera b); d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al Titolo VII della Disciplina; e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo VIII, Capo III, della Disciplina; f) rispettare, se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste D.M. 11 novembre 1999; g) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinche' lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento del Mercato, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. La particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestivita' e nelle forme previste al successivo articolo 9, comma 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrita' e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita); h) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento del Mercato. Resta inteso che il GME e' responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi; i) rispettare i diritti di proprieta' del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonche' i diritti di proprieta' del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per la prestazione dei Servizi; j) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attivita' di negoziazione sul Mercato. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilita' per l'accesso abusivo al Mercato da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrita' o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi; k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera J) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio; l) mantenere e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosso da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonche' da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti. Articolo 3 Prestazioni del GME 3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformita' al presente Contratto, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi. 3.2 Il GME prestera' al Contraente la collaborazione necessaria affinche' il Contraente acceda al Sistema, in conformita', in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilita' e saranno integralmente a carico del Contraente. 3.3 Il GME ha facolta' di modificare le modalita' tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento. 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sara' tenuto ad eliminare, con la massima tempestivita', le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al piu' presto la funzionalita' del Sistema. 3.5 Il GME e' responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicita', accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi. 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potra' essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonche' di accesso alla rete Internet. 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facolta' di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME. 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprieta' del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza. 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, della Disciplina, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto. Articolo 4 Modalita' di accesso al Sistema 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente e' tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una password, smart card o altri strumenti di strong authentication. 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformita' a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Articolo 5 Corrispettivo 5.1 Il Contraente paghera' per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 della Disciplina, secondo le modalita' definite agli articoli 67 e 88 della Disciplina. 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i corrispettivi di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione. Articolo 6 Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito 6.1 Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, e' responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunita' di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 6.2 Il Contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovra' essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso. 6.3 Non sussistera' alcuna responsabilita' del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. 6.4 E' facolta' del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attivita' del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrita' o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessita' di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. Articolo 7 Durata 7.1 Il presente Contratto ha validita' ed efficacia a partire dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato. 7.2 Il presente Contratto cessera' di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi: a) esclusione del Contraente dal Mercato; b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili; c) recesso del Contraente dal presente Contratto. 7.2 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sara' in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun diritto o obbligo di una Parte che sia gia' sotto alla data di scioglimento. Articolo 8 Risoluzione 8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 67, comma 67.2, della Disciplina a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno. Articolo 9 Clausole generali 9.1 L'invalidita' o la nullita' di una o piu' delle clausole del presente Contratto non compromettera' la validita' delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia. 9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fiori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto. 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non puo' essere considerato come rinuncia a tali diritti. 9.4 Nel caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno soltanto dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento al mercato in cui il Contraente stesso e' stato ammesso ad operare. 9.5 Il presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina dalle Parti, viene redatto in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione dello stesso dovra' aver luogo in forma scritta. 9.6 Per le finalita' di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi: - Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilstudski n. 92 - 00197 Roma; - ...................., (indirizzo)..............-.......... 9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi: - Gestore del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012....., indirizzo e-mail....; - (nome)............................, (indirizzo)................ numero di telefacsimile..............., indirizzo e-mail.........; 9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica. Articolo 10 Legge applicabile 10.1 Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana. Articolo 11 Controversie 11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sara' risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo IX della Disciplina, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte. il GME il Contraente Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2 (Obblighi del Contraente); Articolo 3 (Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito); Articolo 7 (Durata); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9 (Clausole generali); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie). il Contraente Roma, (data)