(all. 3 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
Contratto di adesione al mercato, di cui all'articolo 12, comma 12.1,
         lettera b), della Disciplina del mercato elettrico

                                 TRA

   Il  Gestore del mercato elettrico s.p.a., con sede legale in Roma,
Viale  Maresciallo  Pilsudski  n.  92,  C.F.  e  P.I. 06208031002, in
persona di......, in qualita' di....... (nel seguito: il GME),

                                  E

   cognome   e   nome........   /la   societa'........  /altro.......
(denominazione o ragione sociale)....... residente in......./con sede
legale      in...........,     (indirizzo,)........,     C.F........,
P.I.........,  in  persona  di.........,  in  qualita' di........ (di
seguito: il Contraente);

   il  GME  e  il  Contraente,  nel seguito definiti singolarmente la
"Parte" e congiuntamente le "Parti",

                            PREMESSO CHE

A. il   GME   e'   la   societa'  per  azioni,  costituita  ai  sensi
   dell'articolo  5,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
   n.  79  (nel  seguito:  D.lgs.  n.  79/99),  a  cui e' affidata la
   gestione   economica   del  mercato  elettrico  e  che,  ai  sensi
   dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministro  dell'Industria, del
   Commercio  e  dell'Artigianato  11 novembre 1999, pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999,
   (nel  seguito:  D.M.  11  novembre  1999)  nell'  ambito  di  tale
   gestione, organizza una sede per la contrattazione dei certificati
   verdi;
B. il  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale  s.p.a. (nel
   seguito:  il  GRTN) e' la societa' per azioni, costituita ai sensi
   dell'articolo  3,  comma  4,  del D.lgs. n. 79/99, che esercita le
   attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica,
   ivi  compresa  la  gestione  unificata  della rete di trasmissione
   nazionale;
C. ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del  D.lgs.  n. 79/99, il
   Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentita
   l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas, ha approvato la
   Disciplina  del  mercato  elettrico  con  decreto  9  maggio 2001,
   pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
   127,  del 4 giugno 2001 Serie generale (nel seguito: D.M. 9 maggio
   2001);
D. ai  sensi  dell'articolo  3, comma 3.2, della Disciplina di cui al
   D.M.  9  maggio  2001,  il  Ministro  delle  Attivita' Produttive,
   sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato
   le Istruzioni alla Disciplina del mercato elettrico, limitatamente
   alle   disposizioni  relative  alla  sede  di  contrattazione  dei
   certificati  verdi,  con  decreto  14 marzo 2003, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2003, Serie generale;
E. ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2.3, della Disciplina di cui al
   D.M.  9  maggio  2001,  il  Ministro  delle  Attivita' Produttive,
   sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ha approvato
   la  modifica  della  Disciplina,  con decreto..., pubblicato nella
   Gazzetta  Ufficiale n..... del.... Serie generale (nel seguito: la
   Disciplina);
F. ai   sensi   dell'articolo  12,  comma  12.1.  lettera  b),  della
   Disciplina,   il  soggetto  che  intenda  partecipare  al  mercato
   presenta  al  GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione al
   mercato" (nel seguito: il Contratto);
G. le  Disposizioni  tecniche  di funzionamento di cui all'articolo 4
   della  Disciplina  sono  pubblicate  sul  sito internet del GME ed
   entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
H. ai  sensi e per gli effetti della Disciplina il GME e' controparte
   degli  operatori  nel  mercato del giorno prima dell'energia e nel
   mercato di aggiustamento;
I. ai   sensi  e  per  gli  effetti  della  Disciplina,  il  GRTN  e'
   controparte   degli   operatori   nel   mercato  del  servizio  di
   dispacciamento;
J. (limitatamente  al mercato dei certificati verdi) il Contraente e'
   un soggetto di cui all'articolo 82 della Disciplina.

                        TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

                             Articolo 1
            Oggetto del Contratto e valore delle premesse

1.1 Con il presente Contratto sono definiti:

a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
b) le  condizioni  alle  quali il GME si impegna a prestare i servizi
   relativi alle negoziazioni sul mercato elettrico e sul mercato dei
   certificati verdi (nel seguito: i Servizi);

   1.2   Le   premesse  al  presente  Contratto  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del medesimo.

                             Articolo 2
                       Obblighi del Contraente

   2.1  Il  Contraente  dichiara  di  conoscere e di accettare, senza
alcuna  condizione  o  riserva, la disciplina del mercato elettrico e
del  mercato  dei  certificati verdi (nel seguito, congiuntamente: il
Mercato),  quale  risultante  dalla  normativa vigente. Il Contraente
dichiara,  altresi',  di  ben  conoscere  il  sistema  informatico di
supporto  del  GME  (nel  seguito:  il  Sistema),  nella  sua attuale
configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.
   2.2 Il Contraente si impegna a:

a) rispettare   la   Disciplina   e   le   Disposizioni  tecniche  di
   funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche
   di  tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda
   accettare  eventuali  modifiche  ed integrazioni alla Disciplina e
   alle  Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso
   avra'  facolta'  di  recedere  dal  presente Contratto, inviandone
   comunicazione   secondo  le  modalita'  previste  e  all'indirizzo
   indicati  al  successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici
   giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche ed integrazioni,
   senza  che  il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento
   di  recedere  dal  presente  Contratto,  le  variazioni  stesse si
   intenderanno  tacitamente  accettate. L'eventuale effettuazione di
   negoziazioni  sul  Mercato  in  pendenza  del  predetto termine si
   intendera' quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad
   ogni   modo,  in  nessun  caso  le  suddette  variazioni  potranno
   costituire  motivo  che  possa  giustificare  l'inadempimento  del
   Contraente alle obbligazioni assunte sul Mercato;
b) dotarsi   di  sistemi  tecnologici  adeguati  per  lo  svolgimento
   dell'attivita'  di  negoziazione,  che  siano  compatibili  con il
   Sistema,   nonche'   aggiornarli   conseguentemente  ad  eventuali
   modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
c) dotarsi  di  personale  in possesso di adeguata professionalita' e
   competenza  nell'utilizzo  dei  sistemi  tecnologici  di  cui alla
   precedente lettera b);
d) aderire, ove intenda partecipare al mercato elettrico, al servizio
   di  regolazione  dei  pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al
   Titolo VII della Disciplina;
e) aderire,  ove  intenda partecipare anche o soltanto al mercato dei
   certificati verdi, al servizio di regolazione dei pagamenti di cui
   al Titolo VIII, Capo III, della Disciplina;
f) rispettare,  se tenuto, gli obblighi di cui all'articolo 11, commi
   1,  2  e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste D.M. 11
   novembre 1999;
g) informare  il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile
   affinche'   lo   stesso,   al   fine   di  garantire  il  regolare
   funzionamento  del  Mercato,  possa porre in essere gli interventi
   correttivi    eventualmente   necessari,   in   merito   ad   ogni
   inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura
   tecnica,  o  qualunque  altro evento che abbia determinato o possa
   determinare  la  mancata  o  inesatta  prestazione dei Servizi. La
   particolare,  il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la
   massima   tempestivita'  e  nelle  forme  previste  al  successivo
   articolo  9,  comma  9.7,  il  verificarsi  di  eventi  anche solo
   potenzialmente  pericolosi  per  l'integrita'  e  la sicurezza del
   Sistema  (quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  furti di
   documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso
   abusivo  ai  locali  del  Contraente nei quali tale documentazione
   viene custodita);
h) cooperare  con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati,
   anche  permettendo  l'accesso  dei  loro dipendenti o ausiliari ai
   propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli
   interventi  sulle apparecchiature (hardware e software) utilizzate
   dal  Contraente,  che  siano  necessari per assicurare il regolare
   funzionamento   del   Mercato.   Resta   inteso   che  il  GME  e'
   responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i
   danni  eventualmente  arrecati in occasione della realizzazione di
   tali interventi;
i) rispettare  i  diritti  di  proprieta'  del GME sui dati trasmessi
   attraverso   il   Sistema  e  sui  marchi  da  esso  registrati  o
   utilizzati,  nonche'  i  diritti di proprieta' del GME stesso o di
   terzi   fornitori   sui   programmi  software  utilizzati  per  la
   prestazione dei Servizi;
j) mantenere  riservati  e  confidenziali  i  dispositivi  di  cui al
   successivo   articolo   4,   comma  4.1,  ed  utilizzarli,  ovvero
   consentirne   l'utilizzo   da  parte  dei  soggetti  appositamente
   incaricati,  esclusivamente  per  l'accesso e lo svolgimento delle
   attivita'  di  negoziazione  sul  Mercato.  Il  Contraente assume,
   pertanto, ogni responsabilita' per l'accesso abusivo al Mercato da
   parte  di  terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi
   danno  o  pericolo all'integrita' o alla sicurezza del Sistema che
   possa  verificarsi  a  causa della negligenza del Contraente o del
   proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
k) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi
   richiamati  alla precedente lettera J) e l'attribuzione di nuovi o
   diversi  dispositivi  in  tutti  i  casi  in  cui  abbia motivo di
   ritenere  che  soggetti  non  autorizzati  possano  farne  un  uso
   improprio;
l) mantenere  e  tenere  indenne il GME da qualsiasi danno o costo da
   questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosso da
   terzi,  per  effetto  di  atti o comportamenti posti in essere dal
   Contraente stesso, nonche' da suoi eventuali ausiliari, incaricati
   e  collaboratori,  in  violazione  del  presente  Contratto, della
   Disciplina,  delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonche'
   di  ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di
   atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorita' competenti.

                             Articolo 3
                         Prestazioni del GME

   3.1   I  Servizi  verranno  prestati  dal  GME  al  Contraente  in
conformita'   al   presente   Contratto,   alla   Disciplina  e  alle
Disposizioni  tecniche  di  funzionamento.  Le  obbligazioni  del GME
relative  alla  prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di
mezzi.
   3.2  Il  GME  prestera' al Contraente la collaborazione necessaria
affinche'  il  Contraente  acceda  al  Sistema,  in  conformita',  in
particolare,   a  quanto  indicato  nelle  Disposizioni  tecniche  di
funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la
messa  a  disposizione  degli strumenti necessari all'accesso sono di
esclusiva  responsabilita'  e  saranno  integralmente  a  carico  del
Contraente.
   3.3  Il  GME  ha  facolta'  di  modificare  le modalita' tecniche,
funzionali,  amministrative  ed operative di prestazione dei Servizi,
per  effetto  di  modifiche  o  integrazioni della Disciplina o delle
Disposizioni tecniche di funzionamento.
   3.4  Senza pregiudizio di quanto previsto dalla Disciplina e dalle
Disposizioni  tecniche  di  funzionamento, qualora la prestazione dei
Servizi  sia  interrotta,  sospesa,  ritardata  o comunque oggetto di
anomalie  a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si
impegna   a  fare  quanto  necessario  per  il  superamento  di  tali
inconvenienti.  Resta  inteso  che  qualora  i  predetti eventi siano
imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o
software)  utilizzate  dal  Contraente  per  accedere  al Sistema, il
Contraente  sara'  tenuto ad eliminare, con la massima tempestivita',
le  relative  cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito
delle  rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le
cause  delle  interruzioni,  sospensioni,  ritardi  o  anomalie  e di
ripristinare al piu' presto la funzionalita' del Sistema.
   3.5   Il   GME  e'  responsabile  della  corretta  elaborazione  e
trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni inserite da terzi nel
Sistema o formatisi sul Mercato. Il GME e il Contraente si danno atto
che  non  rientra  tra  le  obbligazioni  del  GME il controllo della
veridicita',  accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito
della prestazione dei Servizi.
   3.6  Il  GME  e  il Contraente si danno atto che il GME non potra'
essere  tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee
di  telecomunicazione  (ad  esempio, telefoniche), nonche' di accesso
alla rete Internet.
   3.7  Il  Contraente  prende  atto  che  il  GME  ha la facolta' di
avvalersi,   per  la  prestazione  dei  Servizi,  di  soggetti  terzi
designati  dal  GME  stesso,  restando  inteso  che, in ogni caso, il
rapporto  contrattuale  intercorre esclusivamente tra il Contraente e
il GME.
   3.8  Il  GME  si  impegna a rispettare i diritti di proprieta' del
Contraente  sui  dati  trasmessi  attraverso  il Sistema e sui marchi
registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
   3.9  Il  GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente
da  qualsiasi  danno  o costo da questo eventualmente subito, anche a
seguito   di  azioni  promosse  da  terzi,  per  effetto  di  atti  o
comportamenti   del   GME   o   di  propri  ausiliari,  incaricati  o
collaboratori,   per  la  gestione  e  l'erogazione  dei  Servizi  in
violazione   del   presente   Contratto,   della   Disciplina,  delle
Disposizioni   tecniche  di  funzionamento,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  legislativa  o  regolamentare  applicabile  al presente
Contratto.

                             Articolo 4
                   Modalita' di accesso al Sistema

   4.1  Ai  fini  dell'accesso al Sistema, il Contraente e' tenuto ad
utilizzare  i  dispositivi  di  sicurezza  tecnici  indicati dal GME,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  codice  utente, con abbinata una
password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
   4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformita' a quanto stabilito
nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

                             Articolo 5
                            Corrispettivo

   5.1 Il Contraente paghera' per i Servizi forniti in esecuzione del
presente  Contratto  i  corrispettivi  stabiliti  dal  GME  ai  sensi
dell'articolo  7 della Disciplina, secondo le modalita' definite agli
articoli 67 e 88 della Disciplina.
   5.2  Nel  caso  di  disattivazione  totale  del  Sistema,  tale da
impedire  al  Contraente di effettuare le negoziazioni sul Mercato, i
corrispettivi  di  cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in misura
proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.

                             Articolo 6
  Limitazione delle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito

   6.1   Salvo  quanto  previsto  nella  Disciplina,  il  GME,  nella
prestazione   dei  Servizi,  e'  responsabile  dei  danni  di  natura
contrattuale  ed  extracontrattuale  esclusivamente  in quanto questi
costituiscano  conseguenza  immediata e diretta di suoi comportamenti
determinati  da  dolo  o  colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano
prevedibili  alla  data  di  stipulazione  del presente Contratto. Le
Parti  si danno reciprocamente atto che non sussistera' alcun obbligo
risarcitorio  o  di  indennizzo  per  i  danni  che siano conseguenza
indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a
titolo  meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di
opportunita'  di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di
utili.
   6.2  Il  Contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza,
ogni  pretesa  di  risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi
entro  e  non  oltre  quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il
Contraente  ha  avuto  conoscenza,  o avrebbe dovuto avere conoscenza
usando  l'ordinaria  diligenza,  del  prodursi  dell'evento  dannoso,
fornendo  contestualmente  una  precisa indicazione delle circostanze
nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa
documentazione  di  supporto  dovra' essere comunicata al GME entro e
non  oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha
avuto   conoscenza,   o   avrebbe   dovuto  avere  conoscenza  usando
l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
   6.3   Non   sussistera'  alcuna  responsabilita'  del  GME  e  del
Contraente  per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito,
ovvero  ad  eventi  comunque  al di fuori del loro controllo, quali a
titolo   meramente   esemplificativo,  guerre,  sommosse,  terremoti,
inondazioni,  incendi,  scioperi,  interruzioni  della  erogazione di
energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto
dati  facenti  parte  del  Sistema,  quando  tali  interruzioni siano
imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
   6.4  E'  facolta'  del  GME,  nei  casi  di  forza maggiore e caso
fortuito,  ed  in  generale  in  tutti  i casi in cui l'attivita' del
Contraente  risulti  potenzialmente  lesiva  dell'integrita'  o della
sicurezza  del  Sistema,  di  sospendere l'accesso al Sistema stesso,
senza  necessita'  di  previa  comunicazione  delle  circostanze  che
determinano la sospensione.

                             Articolo 7
                               Durata

   7.1  Il  presente  Contratto  ha  validita' ed efficacia a partire
dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
   7.2  Il  presente Contratto cessera' di produrre i suoi effetti al
verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) esclusione del Contraente dal Mercato;
b) disattivazione  totale  del Sistema per effetto di modifiche delle
   norme applicabili;
c) recesso del Contraente dal presente Contratto.

   7.2  Lo  scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo
non  sara'  in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al
quale  una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme
di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun diritto o
obbligo di una Parte che sia gia' sotto alla data di scioglimento.

                             Articolo 8
                             Risoluzione

   8.1  L'eventuale  perdita, per qualunque causa, della qualifica di
operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 della Disciplina,
costituisce  motivo  di risoluzione di diritto del presente Contratto
ai  sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del
diritto   del  GME  di  trattenere  il  corrispettivo  fisso  di  cui
all'articolo  67, comma 67.2, della Disciplina a titolo di indennizzo
e  fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale
maggior danno.

                             Articolo 9
                          Clausole generali

   9.1  L'invalidita'  o la nullita' di una o piu' delle clausole del
presente  Contratto  non  compromettera' la validita' delle rimanenti
clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
   9.2  Il  presente  Contratto  ed  i diritti e gli obblighi da esso
derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di
fiori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
   9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma
6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti
ad  una  Parte  ai  sensi  del  presente  Contratto  non  puo' essere
considerato come rinuncia a tali diritti.
   9.4  Nel  caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno
soltanto  dei mercati per i quali il Contraente ha presentato domanda
di  ammissione,  il  Contratto  si  considera  efficace con esclusivo
riferimento  al  mercato in cui il Contraente stesso e' stato ammesso
ad operare.
   9.5  Il  presente Contratto, sottoscritto e siglato in ogni pagina
dalle  Parti,  viene  redatto  in  due  originali in lingua italiana.
Qualsiasi  modificazione  dello  stesso  dovra'  aver  luogo in forma
scritta.
   9.6  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente Contratto, le Parti
eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore  del mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilstudski
  n. 92 - 00197 Roma;
- ...................., (indirizzo)..............-..........

   9.7  Ogni  comunicazione  o  notifica  da effettuarsi ai sensi del
presente Contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata
a  mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  o  via  telefacsimile, ovvero mediante
messaggio   elettronico   con  avviso  di  ricevimento,  ai  seguenti
indirizzi:

- Gestore  del  mercato elettrico s.p.a., Viale Maresciallo Pilsudski
   n.  92  -  00197  Roma,  numero di telefacsimile +39 06 8012.....,
   indirizzo e-mail....;
- (nome)............................,     (indirizzo)................
   numero di telefacsimile..............., indirizzo e-mail.........;

   9.8  Le  comunicazioni  si  intenderanno  ricevute  alla  data  di
sottoscrizione  della  ricevuta  di  avvenuta consegna, se effettuate
mediante  consegna  a  mano,  ovvero  nel  momento in cui giungeranno
all'indirizzo   del  destinatario,  se  effettuate  mediante  lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla
ricevuta  di  trasmissione  dell'apparecchio,  se effettuate mediante
telefacsimile,  ovvero  alla  data  di  ricezione  del  messaggio  di
avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

                             Articolo 10
                          Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto e' regolato dalla legge italiana.

                             Articolo 11
                            Controversie

   11.1  Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il
Contraente  in  relazione al presente Contratto sara' risolta secondo
le  disposizioni  contenute al Titolo IX della Disciplina, che qui si
intendono integralmente richiamate e trascritte.


    il GME                                    il Contraente

   Si  approvano  specificamente,  ai  sensi  e per gli effetti degli
articoli  1341  e  1342  del  codice civile, le seguenti clausole del
Contratto:   Articolo   2   (Obblighi  del  Contraente);  Articolo  3
(Prestazioni del GME); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilita',
forza  maggiore  e  caso  fortuito);  Articolo 7 (Durata); Articolo 8
(Risoluzione);  Articolo  9  (Clausole  generali); Articolo 10 (Legge
applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente

Roma, (data)