(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 3
   Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma
            70.1, della Disciplina del mercato elettrico


                                Spett.le
                                Gestore del mercato elettrico s.p.a.
                                Viale Maresciallo Pilsudski, 92
                                00197 Roma
....., li'......

Fideiussione (rif. n. .....)

   La  Banca......,  filiale  di........,  con  sede legale in......,
C.F.........,  P.I.........,  iscritta  al  Registro delle Imprese al
n...........,  iscritta  all'Albo  delle banche.......... al n......,
capitale  sociale  Euro..., in persona dei suoi legali rappresentanti
... (nel seguito: la Banca),

                            PREMESSO CHE

- cognome  e  nome/denominazione  o  ragione sociale, data e luogo di
  nascita, luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede
  legale,  codice fiscale/partita IVA..., capitale sociale Euro......
  di  cui  sottoscritto....., di cui versato..., iscritta presso....,
  (nel  seguito:  l'Operatore  o  il  Richiedente)  e'  operatore del
  mercato  elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al
  mercato  di  cui  all'articolo  16  della  Disciplina  del  mercato
  elettrico,  approvata  con decreto del Ministro dell'Industria, del
  Commercio  e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel
  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno
  2001,  Serie  generale,  cosi'  come  modificata  con  decreto  del
  Ministro  delle  Attivita' Produttive in data......, pubblicato nel
  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n....., del ....
  Serie  generale,  e  successive  modificazioni  e integrazioni (nel
  seguito: la Disciplina);
- l'Operatore,  ai  sensi  dell'articolo  12, comma 12.1, lettera b),
  della  Disciplina,  ha  sottoscritto,  in  data..., il Contratto di
  adesione  al  mercato, secondo il modello definito nella Disciplina
  medesima;
- ai  sensi  e  per  gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, e 45,
  comma  45.1,  della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative
  al   mercato  del  giorno  prima  dell'energia  ed  al  mercato  di
  aggiustamento   (nel  seguito,  congiuntamente,  definiti:  mercati
  dell'energia")   sono  assunte  dall'Operatore  nei  confronti  del
  Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME);
- ai  sensi  dell'articolo  70, comma 70.1, della Disciplina, ai fini
  della  presentazione  di  offerte  di  acquisto congrue sui mercati
  dell'energia,   gli   operatori   sono   tenuti  a  presentare  una
  fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti
  di cui al medesimo articolo 70, comma 70.1;
- la  fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata
  all'istituto  affidatario  del  servizio  di  tesoreria del mercato
  elettrico, di cui all'articolo 68 della Disciplina, che effettua la
  verifica della fideiussione;
- l'Operatore  ha  presentato formale richiesta della fideiussione di
  cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro....., di
  cui:


    (i) ....... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti
        degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera
        a), della Disciplina;

   (ii) ..... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente
        punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui
        all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;

  (iii) ...... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione
        tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesore-
        ria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del
        GME] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'arti-
        colo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.

                         TUTTO CIO' PREMESSO

   la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo
i  termini  e  alle  condizioni  di  seguito  indicate e comunque nel
rispelto delle disposizioni contenute nella Disciplina.

1. La fideiussione e' valida ed efficace dal............ al..........
2. La  Banca,  irrevocabilmente,  incondizionatamente  e  con formale
   rinuncia   al   beneficio   della  preventiva  escussione  di  cui
   all'articolo  1944  del  codice  civile,  garantisce l'adempimento
   delle   obbligazioni   pecuniarie   assunte  dal  Richiedente  nei
   confronti  del GME in conseguenza della liquidazione delle partite
   economiche  effettuata  a  seguito  dell'  accettazione di offerte
   presentate  sui  mercati  dell'energia, ai sensi della Disciplina,
   nel   periodo   di   validita'   e  di  efficacia  della  presente
   fideiussione.
3. Fermo  restando  quanto previsto al precedente punto 1, in caso di
   perdita  di  uno  dei  requisiti  previsti  per  il rilascio delle
   fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della
   fideiussione  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 70.1,
   della   Disciplina,   non   adempia  al  pagamento  dell'  importo
   garantito,  la  presente fideiussione e' valida fino alla fine del
   periodo   di  fatturazione  successivo  a  quello  in  cui  si  e'
   verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta
   inteso  che la Banca rispondera', oltre che delle obbligazioni del
   Richiedente  fino  a  tale data, anche di ogni altra obbligazione,
   connessa   alla   presente   fideiussione,   che  dovesse  sorgere
   successivamente.
4. Per  effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si
   impegna  irrevocabilmente  e  senza  indugio  a  pagare  qualsiasi
   importo,  senza  procedere  ad  alcun  esame delle ragioni poste a
   sostegno  della  relativa  richiesta  di  pagamento  e  nonostante
   qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente
   abbia  sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta
   del  GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro..... , di
   cui:


  (i) ... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli
      importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della
      Disciplina;

 (ii) ... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto
      (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'artico-
      lo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina;

(iii) ... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il
      GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del
      mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a
      garanzia del pagamento del pagamento degli importi di cui
      all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina.

   5.  A  seguito  della  richiesta  di cui al precedente punto 4, da
inoltrarsi  via  telefacsimile, la Banca paghera', entro dieci giorni
dalla  data  di  ricezione  della richiesta medesima, e con valuta lo
stesso  giorno,  a  mezzo  bonifico  di  importo  rilevante  (BIR)  o
procedure  equivalenti,  la somma indicata in Euro nella richiesta di
pagamento.  Qualora  il  termine  per  il pagamento cada in un giorno
festivo,  la  scadenza  e'  prorogata  al  primo  giorno seguente non
festivo.
   6.  La  Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva
il  GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957
del codice civile, fermo restando che la Banca rimarra' vincolata, in
deroga  a  detto  articolo,  anche  nel  caso in cui il GME non abbia
proposto   istanza  nei  confronti  del  Richiedente  o  non  l'abbia
coltivata
   7.  La  presente  fideiussione  potra'  essere  escussa anche solo
parzialmente,  rimanendo  in  ogni  caso  valida  ed  efficace per il
residuo importo.
   8.  In  deroga  all'articolo  1939  del codice civile, la presente
fideiussione  dovra'  ritenersi  valida ed efficace anche nel caso in
cui  l'obbligazione  principale del Richiedente nei confronti del GME
dovesse essere dichiarata invalida.
   9.  La  Banca,  con  la  presente  fideiussione,  espressamente ed
irrevocabilmente,  rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti
ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
   10.  La  Banca  espressamente  rinuncia ad ogni difesa, eccezione,
diritto  di  compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME,
in  relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione,
ivi  compresa,  senza  limitazione  alcuna,  ogni  difesa, eccezione,
compensazione,  ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a
qualsiasi titolo nei confronti del GME.
   11.  La  Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della
presente  fideiussione  e  spettanti al GME siano esercitati dal GME,
ovvero da un soggetto appositamente incaricato dai GME.
   12.   Ogni   comunicazione   dovra'  essere  effettuata,  mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, ovvero mediante messaggio
elettronico  con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:......,
(indirizzo,)........,  indirizzo  e-mail........  Le comunicazioni si
intenderanno  ricevute  nel  momento in cui giungeranno all'indirizzo
del  destinatario,  se  effettuate  mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di
avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
   13.  Per  qualunque  controversia  derivante  dal presente atto e'
competente il Foro di Roma.
                                            Denominazione della Banca
                                      Firme dei legali rappresentanti

   Si  approvano  specificamente,  ai  sensi  e per gli effetti degli
articoli  1341  e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni
di   cui   ai   punti  2  (rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione),  3  (estensione  della  responsabilita'  della Banca), 4
(pagamento   a  prima  richiesta),  6  (deroga  ai  termini  previsti
dall'art.  1957  del  c.c.),  7 (escussione parziale), 8 (deroga alla
validita),  9  (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e
1955  c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente)
della presente fideiussione.

La Banca

N.B.:  la  firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.