ALLEGATO 3 Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina del mercato elettrico Spett.le Gestore del mercato elettrico s.p.a. Viale Maresciallo Pilsudski, 92 00197 Roma ....., li'...... Fideiussione (rif. n. .....) La Banca......, filiale di........, con sede legale in......, C.F........., P.I........., iscritta al Registro delle Imprese al n..........., iscritta all'Albo delle banche.......... al n......, capitale sociale Euro..., in persona dei suoi legali rappresentanti ... (nel seguito: la Banca), PREMESSO CHE - cognome e nome/denominazione o ragione sociale, data e luogo di nascita, luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale, codice fiscale/partita IVA..., capitale sociale Euro...... di cui sottoscritto....., di cui versato..., iscritta presso...., (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) e' operatore del mercato elettrico, inserito nell'Elenco degli operatori ammessi al mercato di cui all'articolo 16 della Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127, del 4 giugno 2001, Serie generale, cosi' come modificata con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive in data......, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n....., del .... Serie generale, e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito: la Disciplina); - l'Operatore, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), della Disciplina, ha sottoscritto, in data..., il Contratto di adesione al mercato, secondo il modello definito nella Disciplina medesima; - ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 34.1, e 45, comma 45.1, della Disciplina, le obbligazioni pecuniarie relative al mercato del giorno prima dell'energia ed al mercato di aggiustamento (nel seguito, congiuntamente, definiti: mercati dell'energia") sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore del mercato elettrico s.p.a. (nel seguito: il GME); - ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina, ai fini della presentazione di offerte di acquisto congrue sui mercati dell'energia, gli operatori sono tenuti a presentare una fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 70, comma 70.1; - la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico, di cui all'articolo 68 della Disciplina, che effettua la verifica della fideiussione; - l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro....., di cui: (i) ....... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina; (ii) ..... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina; (iii) ...... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesore- ria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'arti- colo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina. TUTTO CIO' PREMESSO la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispelto delle disposizioni contenute nella Disciplina. 1. La fideiussione e' valida ed efficace dal............ al.......... 2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito dell' accettazione di offerte presentate sui mercati dell'energia, ai sensi della Disciplina, nel periodo di validita' e di efficacia della presente fideiussione. 3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 70, comma 70.1, della Disciplina, non adempia al pagamento dell' importo garantito, la presente fideiussione e' valida fino alla fine del periodo di fatturazione successivo a quello in cui si e' verificata la perdita del requisito, ovvero l'inadempimento. Resta inteso che la Banca rispondera', oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente. 4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro..... , di cui: (i) ... Euro a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera a), della Disciplina; (ii) ... Euro [pari al 2% dell'ammontare di cui al precedente punto (i)] a garanzia del pagamento degli importi di cui all'artico- lo 71, comma 71.1, lettera b), della Disciplina; (iii) ... Euro [pari all'importo definitivo nella Convenzione tra il GME e l'istituto affidatario del servizio di tesoreria del mercato elettrico e pubblicato sul sito internet del GME] a garanzia del pagamento del pagamento degli importi di cui all'articolo 71, comma 71.1, lettera c), della Disciplina. 5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi via telefacsimile, la Banca paghera', entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo bonifico di importo rilevante (BIR) o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno seguente non festivo. 6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarra' vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata 7. La presente fideiussione potra' essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo. 8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovra' ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida. 9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile. 10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME. 11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dai GME. 12. Ogni comunicazione dovra' essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:......, (indirizzo,)........, indirizzo e-mail........ Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica. 13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto e' competente il Foro di Roma. Denominazione della Banca Firme dei legali rappresentanti Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (rinuncia al beneficio della preventiva escussione), 3 (estensione della responsabilita' della Banca), 4 (pagamento a prima richiesta), 6 (deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.), 7 (escussione parziale), 8 (deroga alla validita), 9 (rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.), 10 (rinuncia ad istanze o azioni) e 13 (Foro competente) della presente fideiussione. La Banca N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.