Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata da Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso) - via Scandolara, 80. L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda le sezioni dello stesso concernenti la zona di produzione e le sue caratteristiche ambientali, le modalita' di coltivazione, la rintracciabilita' e il controllo della produzione, nonche' la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo. Considerato che le modifiche proposte non incidono sul legame geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettendo inoltre: la qualita' del prodotto, ma consentendo al consumatore una migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche; Considerato altresi' che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/1992 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate, Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Veneto; Considerato che l'attuale disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione; Il Ministero delle politiche agricole e forestali ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione comprensivo delle modifiche proposte. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.