Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dell'indicazione geografica protetta «Radicchio variegato
di  Castelfranco»,  registrata  con  Reg.  (CE) n. 1263 del 1° luglio
1996,  nel  quadro  della procedura prevista dall'art. 17 del reg. n.
2081/92  del  Consiglio  del  14 luglio 1992, presentata da Consorzio
Radicchio  di  Treviso,  con  sede  in  Zero  Branco  (Treviso) - via
Scandolara, 80.
    L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P.
«Radicchio   Variegato   di  Castelfranco»,  comprensiva  delle  mere
correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda le sezioni dello
stesso  concernenti  la  zona  di produzione e le sue caratteristiche
ambientali,  le  modalita' di coltivazione, la rintracciabilita' e il
controllo  della  produzione, nonche' la designazione e presentazione
del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
    Considerato  che  le  modifiche  proposte non incidono sul legame
geografico  che  ha  rappresentato  uno  degli  elementi sui quali ha
trovato  fondamento il riconoscimento comunitario, non compromettendo
inoltre:  la qualita' del prodotto, ma consentendo al consumatore una
migliore conoscenza dello stesso e delle sue caratteristiche;
    Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n.
2081/1992  prevede  la  possibilita', da parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate,
    Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione
Veneto;
    Considerato    che    l'attuale    disciplinare   di   produzione
dell'Indicazione   geografica   protetta   «Radicchio   Variegato  di
Castelfranco»  e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa
alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di
dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione
comprensivo delle modifiche proposte.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
- Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la
tutela  del  consumatore  -  QTC  III, via XX Settembre n. 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da  parte  del  predetto  Ministero,  prima  della trasmissione della
suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.