(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
      GEOGRAFICA PROTETTA «RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO»

                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione   geografica   protetta   «Radicchio  Variegato  di
Castelfranco»  -  di  seguito  indicata  con  la  sigla  I.G.P.  - e'
riservata,  nel settore orticolo, al radicchio variegato che risponde
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
                            Utilizzazione
    Hanno  titolo  di  venir qualificate con l'I.G.P. in questione le
produzioni    di   radicchio   variegato   esclusivamente   prodotte,
trasformate  e  confezionate  entro  i  territori  delle  province di
Treviso,  Padova  e  Venezia di seguito specificate, da conduttori di
adatti terreni annualmente investiti in tale coltivazione.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione,  trasformazione  e  confezionamento del
Radicchio  Variegato  di  Castelfranco  comprende,  nell'ambito delle
province   di   Treviso,   Padova   e  Venezia,  l'intero  territorio
amministrativo dei Comuni di seguito elencati.
    Provincia di Treviso: Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile,
Casier,  Castelfranco  Veneto,  Castello  di  Godego, Istrana, Loria,
Maserada  sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto,
Preganziol,  Quinto  di  Treviso,  Resana, Riese Pio X, San Biagio di
Callalta,  Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba,
Zero Branco.
    Provincia  di  Padova:  Albignasego, Battaglia Terme, Borgoricco,
Camposanpiero, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Loreggia,
Masera'  di  Padova,  Massanzago,  Monselice, Montagnana, Montegrotto
Terme,   Pemumia,  Piombino  Dese,  Ponte  San  Nicolo',  San  Pietro
Viminario, Trebaseleghe.
    Provincia  di  Venezia: Martellago, Mira, Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala, Scorze', Spinea.
                               Art. 4.
                     Caratteristiche ambientali
    Le  colture  destinate  alla  produzione  della I.G.P. «Radicchio
Variegato  di  Castelfranco» devono essere costituite da piante della
famiglia delle composite - genere cichorium - varieta' silvestre, che
comprende il tipo variegato.
    Le  condizioni  di  impianto  e  le  operazioni  colturali  degli
appezzamenti  destinati  alla  produzione della I.G.P. «Castelfranco»
devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  e  comunque atte a
conferire ai cespi le caratteristiche specifiche.
    Per  la  produzione  del  «Radicchio  Variegato  di Castelfranco»
I.G.P.  sono  da considerarsi idonei i terreni freschi, profondi, ben
drenati, e non eccessivamente ricchi di elementi nutritivi, in specie
azoto,  ed  a reazione non alcalina. In particolar modo sono indicate
le  zone  di  coltivazione con terreni argillosi - sabbiosi di antica
alluvione in stato di decalcificazione e con una situazione climatica
caratterizzata  da  estati sufficientemente piovose e con temperature
massime contenute, autunni asciutti, inverni che volgono precocemente
al freddo e con temperature minime fino a meno 10 gradi C.
    Per  il  «Radicchio Variegato di Castelfranco» I.G.P. la densita'
di  impianto,  al  termine  delle  operazioni di semina o trapianto e
successivo  diradamento delle piantine, non deve superare le 7 piante
per mq.
    Ai fini della qualificazione del prodotto con l'I.G.P. «Radicchio
Variegato  di  Castelfranco»  le  produzioni  massime  per  ettaro di
superficie  coltivata non devono superare (esclusa ogni tolleranza) i
6.000 kg.
    Il  peso  massimo  unitario  dei cespi che compongono il prodotto
finito non puo' superare (esclusa ogni tolleranza) i 0,400 kg.
                               Art. 5.
                      Modalita' di coltivazione
    La  produzione  del  Radicchio  Variegato di Castelfranco inizia,
indifferentemente, con la semina o il trapianto.
    Le operazioni di semina, in pieno campo, devono essere effettuate
dal 1° giugno al 15 agosto.
    In  caso  di  trapianto,  questo  dovra'  essere  effettuato  dal
15 giugno al 31 agosto.
    Le operazioni di raccolta del Radicchio Variegato di Castelfranco
si effettuano a partire dal 1° ottobre.
    Le   operazioni  di  coltivazione,  imbianchimento,  forzatura  e
l'acquisizione  delle  caratteristiche  previste  per l'immissione al
consumo  dei  radicchi  destinati  alla  utilizzazione  della  I.G.P.
«Castelfranco», compreso il confezionamento, devono essere effettuate
esclusivamente  nel  territorio  amministrativo  dei  comuni indicati
all'art. 3.
    I   radicchi   commercializzati   prima  dell'acquisizione  delle
caratteristiche  previste  nel  successivo art. 6 fuori dalla zona di
produzione  perdono  in  via definitiva il diritto di fregiarsi della
I.G.P. e di qualsiasi riferimento geografico.
    Il  tradizionale processo di lavorazione del prodotto si articola
nelle fasi di seguito descritte.
Fase di forzatura - imbianchimento.
    La  forzatura  -  imbianchimento  e'  l'operazione fondamentale e
insostituibile  che  consente  di  esaltare  i  pregi  organolettici,
merceologici  ed estetici del Radicchio Variegato di Castelfranco. Si
realizza  ponendo  i cespi in condizioni di formare nuove foglie che,
in  assenza  di  luce,  sono prive o quasi di pigmenti clorofilliani,
mettono   in  evidenza  la  variegatura  sullo  sfondo  della  lamina
fogliare, perdono la consistenza fibrosa, assumono croccantezza ed un
sapore gradevolmente amarognolo.
    La forzatura del Radicchio Variegato di Castelfranco avviene:
      a) immergendo  i  cespi  verticalmente,  in  acqua  idonea alla
lavorazione  di  produzioni ortofrutticole, fino alla prossimita' del
colletto,  per  il  periodo  necessario  al raggiungimento del giusto
grado di maturazione contrassegnato dalle caratteristiche indicate al
successivo art. 6;
    oppure:
      b) in  ambienti riscaldati in pieno campo, garantendo un giusto
grado  di  umidita'  dell'apparato  radicale,  riducendo l'intensita'
della luce e favorendo lo sviluppo dei germogli di ogni cespo.
Fase di toilettatura.
    Seguono  le  operazioni di toilettatura con le quali si asportono
le  foglie deteriorate o con caratteristiche non idonee, si esegue il
taglio  e  lo  scortecciamento del fittone in misura proporzionale al
cespo.
    L'operazione  di toilettatura deve essere eseguita immediatamente
prima   dell'immissione  nella  filiera  distributiva  del  prodotto.
Terminata   la   toilettatura  il  radicchio  si  colloca  in  capaci
recipienti con acqua corrente per essere lavato e confezionato.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo
    All'atto  dell'immissione al consumo il radicchio contraddistinto
dall'I.G.P.  «Radicchio Variegato di Castelfranco» deve presentare le
caratteristiche di seguito indicate:
      a) aspetto:  cespo  bello  di forma e splendido di colori e con
diametro minimo di 15 cm; partendo dalla base del cespo si ha un giro
di foglie piatte, un secondo giro di foglie un po' piu' sollevato, un
terzo  giro  ancora  piu'  inclinato  e cosi' via fino ad arrivare al
cuore, evitando la presenza di grumulo; lunghezza massima del fittone
4  cm,  di  diametro  proporzionale alle dimensioni del cespo stesso;
foglie   spesse  il  piu'  possibile,  con  bordo  frastagliato,  con
superficie del lembo ondulata, di forma rotondeggiante;
      b) colore  foglie bianco - crema con variegature distribuite in
modo  equilibrato  su  tutta  la pagina fogliare di tinte diverse dal
viola chiaro al rosso violaceo e al rosso vivo;
      c) sapore:   foglie   di  sapore  dal  dolce  al  gradevolmente
amarognolo molto delicato;
      d) calibro:  cespi  del  peso  minimo di 100 g, diametro minimo
della «rosa» 15 cm.
    Il  profilo  merceologico del Radicchio Variegato di Castelfranco
e' cosi' definito:
      perfetto grado di maturazione;
      colorazione   bianco   -   crema   con   variegature  equamente
distribuite dal viola chiaro al rosso vivo;
      foglie con bordo frastagliato e lembo leggermente ondulato;
      buona consistenza del cespo;
      pezzatura medio - grande;
      uniformita' nel calibro dei cespi;
      toilettatura precisa - raffinata - priva di sbavature;
      fittone proporzionato al cespo e non piu' lungo di 4 cm.
                               Art. 7.
                    Rintracciabilita' e controllo
    Al  fine  di  controllare le fasi di produzione, trasformazione e
confezionamento  della  I.G.P.  «Radicchio Variegato di Castelfranco»
vengono attivati presso l'Organismo autorizzato ai sensi dell'art. 10
del  Reg.  (CEE)  2081/1992,  per  ciascuna  campagna produttiva, gli
elenchi dei produttori e confezionatori che intendono avvalersi della
I.G.P.
    Hanno titolo alla iscrizione nel precitato elenco i produttori di
radicchio, conduttori a qualsiasi titolo di un fondo della superficie
minima  di  mq 1.500 rientrante nella zona delimitata dalla I.G.P. in
questione,  dagli  stessi  destinato  alla coltivazione di «Radicchio
Variegato di Castelfranco» I.G.P.
    I  produttori ai fini di utilizzare l'I.G.P. «Radicchio Variegato
di  Castelfranco»,  sono  tenuti  ad  iscriversi  per  ogni  campagna
produttiva  al precitato elenco, dichiarando annualmente le superfici
coltivate.
    La richiesta di iscrizione dovra' essere presentata all'Organismo
di  controllo  autorizzato  entro  il  31 maggio  di ogni anno con le
modalita' previste nel piano di controllo.
    I  confezionatori  hanno  l'obbligo  di  inviare all'Organismo di
controllo  autorizzato  la  dichiarazione  della  produzione  annuale
confezionata.
    L'iscrizione  dei  singoli produttori e confezionatori all'elenco
ha validita' annuale ed e' rinnovabile.
    Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare di
produzione, e' svolto da una struttura di controllo conforme a quanto
stabilito dall'art. 10 del reg. (CEE) 2081/92.
                               Art. 8.
                       Denuncia di produzione
    L'inizio  delle  operazioni  di ciascuna tornata di raccolta deve
venire   progressivamente   annotato,   a  cura  del  conduttore,  in
un'apposita scheda aziendale.
    Il   conduttore   denuncia  all'Organismo  indicato  all'articolo
precedente  le quantita' di prodotto finito pronto per la cessione al
mercato, ottenuto dalla tornata produttiva.
    Il  conduttore  provvedera'  contestualmente  ad  indicare  detto
quantitativo sulla scheda aziendale, annotando la data di consegna al
confezionatore,   ad   eccezione   del  caso  in  cui  egli  provveda
direttamente alle operazioni di confezionamento.
                               Art. 9.
                    Designazione e presentazione
    Per  l'immissione  al  consumo  il  radicchio che si fregia della
I.G.P.    «Radicchio   Variegato   di   Castelfranco»   deve   essere
confezionato:
      a) in  contenitori idonei di base di cm 30 x 50 o 30 x 40 e per
una capienza massima pari a 5 kg di prodotto;
      b) in  contenitori idonei di dimensione di base di cm 40 x 60 e
per una capienza massima pari a 7,5 kg di prodotto;
      c) in  contenitori  idonei  di  dimensioni  diverse purche' non
eccedenti nel peso i 2 kg di prodotto.
    Su   ciascun   contenitore  deve  essere  apposta  una  copertura
sigillante  tale  da  impedire che il contenuto possa venire estratto
senza la rottura del sigillo.
    Sui  contenitori  stessi  devono  essere indicati in caratteri di
stampa  delle medesime dimensioni le diciture «Radicchio Variegato di
Castelfranco»  I.G.P. Sui medesimi contenitori devono essere altresi'
riportati gli elementi atti ad individuare:
      nome  o  ragione  sociale  ed  indirizzo  o sede del produttore
singolo e/o associato e/o confezionatore;
      peso netto all'origine,
nonche'  eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi
carattere  laudativo  e non idonee a trarre in inganno il consumatore
sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
    Su  ciascun  contenitore e/o sulla copertura sigillante, inoltre,
dovra'  essere  sempre  apposto  il  logo identificativo dell'I.G.P.,
allegato  al  presente  disciplinare,  del  quale  costituisce  parte
integrante,  utilizzando  le  forme,  i  colori  e  le dimensioni o i
rapporti indicati.
    Il  logo,  di colore rosso, su fondo bianco, e' costituito da una
composizione stilizzata di radicchi al di sopra della quale campeggia
la  scritta  «Radicchio  Variegato  di  Castelfranco  IGP»,  il tutto
riquadrato da una bordatura rossa.
    Tipo di carattere: Rockwell condensed.
    Colore logo: Rosso = Magenta 100% - Yellow 80% - Cyan 30%.
    Il  logo,  inoltre,  potra' essere inserito - a cura del soggetto
preposto  -  anche nell'apposito sigillo. Qualunque altra indicazione
diversa dal «Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.» o «Radicchio
di  Castelfranco  I.G.P.», dovra' avere dimensioni significativamente
inferiori alle stesse.

            ----> vedere LOGO a pag. 63 della G.U. <----