Art. 3.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2
e' aggiuntivo rispetto all'intervento Finest S.p.a.
  2.  L'intervento,  sommato  a  quello  della Finest S.p.a. non puo'
essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo
ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di
quote  di  capitale  in  misura  superiore  al doppio di quelle della
Finest S.p.a.