Art. 3. Finalita' e campo di applicazione 1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 e' aggiuntivo rispetto all'intervento Finest S.p.a. 2. L'intervento, sommato a quello della Finest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle della Finest S.p.a.