Art. 2.
  Non  sono  comprese  nel  numero  di  cui all'art. 1 le concessioni
previste  dal  secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n.
178.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, 5 dicembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri