IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

  Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303,  con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione  delle leggi sopra citate. come modificato con decreto del
Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
  Visto  il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche
ed  integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di
Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
  Visto  il  decreto  15 novembre  2000  di  integrazione  al decreto
ministeriale  17 marzo  1993,  relativo  all'atto di concessione alla
Lottomatica;
  Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
  Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede  estensione  della  rete  di  raccolta  a  tutti  i  tabaccai
richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno,
purche'  sia  garantito  un incasso medio annuo da stabilire d'intesa
con  le  organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  salvaguardando l'esigenza di
garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese;
  Visto  il  decreto  direttoriale  30 giugno  1998 con il quale sono
stati  istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del
lotto alle rivendite speciali permanenti;
  Visto  il  decreto  direttoriale  30 dicembre 1999, che ha dato una
prima  attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari
di  rivendite  ordinarie  di  generi di monopolio, i quali ne avevano
fatto  richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo
1999;
  Visto  art.  1,  comma 2 e art. 3 del decreto 30 dicembre 1999 che,
giusto  quanto  previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n.
724  ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro)
la  soglia  di  incasso  medio  annuo da garantire ai ricevitori gia'
operativa  ai  fini  dell'assegnazione  di  ulteriori  nuovi punti di
raccolta  ed  in  ragione  di  40 milioni di lire (20.658,28 euro) la
soglia  di  incasso  medio  annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad
assicurare, pena la revoca della concessione stessa;
  Visto  il  decreto  15 novembre  2000  di  integrazione  al decreto
ministeriale   17 marzo   1993,   relativo  all'atto  di  concessione
Lottomatica,  che  prevede,  tra  l'altro,  in  attuazione  di quanto
stabilito  dai  decreto  direttoriale 30 dicembre 1999, all'argamento
della  rete  raccolta  del  gioco  del  lotto da 15.000 a complessivi
25.000 punti di raccolta;
  Visto  l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale
e'  stato  fissato  il  contributo  una tantum da versare per ciascun
terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;
  Considerato  che  il predetto allargamento di rete e' stato attuato
dalla concessionaria;
  Tenuto  inoltre  conto che, a motivo delle esclusioni, da parte dei
competenti  ispettorati  compartimentali, o di rinuncia, da parte dei
titolari   stessi,   alle  graduatorie  1998  e  1999,  numero  delle
ricevitorie  complessivamente  operative  risulta pari a circa 31.500
punti di raccolta;
  Attesa    la    necessita'    di    procedere    al   completamento
dell'allargamento   della   rete   di  raccolta  nel  rispetto  delle
disposizioni  previste  dalla  normativa vigente e dei limiti fissati
nella   concessione   in   essere,   con  particolare  riguardo  alle
ricevitorie  complessive  da  attivare, stabilite in numero di 35.000
assicurando una efficiente estensione dei punti di raccolta del gioco
del  lotto  al  fine  di garantire la presenza su tutto il territorio
nazionale;
  Ritenuto,  inoltre,  che  per  evitare situazioni di concentrazioni
nella  raccolta  del  gioco  non  sono applicabili, nei comuni in cui
risultano  operanti  fino  a  due  ricevitorie,  i  limiti reddituali
previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto 30 dicembre 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto
prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
cosi'  come  modificato  dall'art.  19  della della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  sono  attribuite  le  relative concessioni a tutti i
soggetti  titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio,
i quali ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno.