Art. 3.
  L'attribuzione  delle  concessioni  di cui all'art. 1 e' effettuata
istituendo  prioritariamente  nuovi  punti  di raccolta del gioco del
lotto  nei  comuni  che  ne  sono sprovvisti. In tali comuni verranno
assegnate  due ricevitorie. Nei comuni in cui siano attivi due o piu'
punti  di  raccolta,  il  rilascio della concessione viene effettuata
solo  nel  caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a
Euro 258.228,45.
  In  tali comuni il numero di ricevitorie da attribuire sara' pari a
Rn = (la: 258.228,45) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unita'
superiore,  dove,  per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle
nuove  ricevitorie  da  assegnare, la l'incasso complessivo dell'anno
precedente  e  Ra  il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre,
sempre dell'anno precedente.
  In  presenza di domande nei comuni con una sola ricevitoria attiva,
anche  nel  caso  di incasso annuo medio inferiore a euro 258.228,45,
verra' comunque assegnata una seconda ricevitoria.
  In  tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se
il numero delle domande di ciascun comune e' superiore a quello delle
ricevitorie  da  assegnare, si dara' priorita' nell'ordine, alla data
di  presentazione  delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di
presentazione,  a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi
di  monopolio  da  tempo  anteriore  rispetto  agli  altri aspiranti,
tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.