Art. 3. L'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 e' effettuata istituendo prioritariamente nuovi punti di raccolta del gioco del lotto nei comuni che ne sono sprovvisti. In tali comuni verranno assegnate due ricevitorie. Nei comuni in cui siano attivi due o piu' punti di raccolta, il rilascio della concessione viene effettuata solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a Euro 258.228,45. In tali comuni il numero di ricevitorie da attribuire sara' pari a Rn = (la: 258.228,45) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unita' superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, la l'incasso complessivo dell'anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente. In presenza di domande nei comuni con una sola ricevitoria attiva, anche nel caso di incasso annuo medio inferiore a euro 258.228,45, verra' comunque assegnata una seconda ricevitoria. In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di ciascun comune e' superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita' nell'ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.