Art. 4.
  In  applicazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  3  del
decreto  direttoriale  30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun
anno,  a  partire  dal 31 marzo 2005, gli ispettorati compartimentali
procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli
ultimi  due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del
gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28.
  Le  revoche  saranno  disposte  solo nel caso in cui le ricevitorie
operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie,
ovvero   vi   siano  nel  comune  stesso  domande  valide  per  nuove
istituzioni  allo  scopo  di  assicurare  il  numero  di  ricevitorie
previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
  Tale   disposizione  si  applica  ai  soggetti  titolari  di  nuove
concessioni  attribuite  successivamente  all'entrata  in  vigore del
sopra  citato  decreto  direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione
dei  titolari  di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo
punto di raccolta.