Art. 4. In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto direttoriale 30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2005, gli ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28. Le revoche saranno disposte solo nel caso in cui le ricevitorie operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie, ovvero vi siano nel comune stesso domande valide per nuove istituzioni allo scopo di assicurare il numero di ricevitorie previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto. Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove concessioni attribuite successivamente all'entrata in vigore del sopra citato decreto direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo punto di raccolta.