Art. 5.
  A  partire  dall'anno  2004,  i piani annuali di attivazione devono
prevedere  l'attribuzione,  alle  rivendite  di  cui  all'art.  1 del
decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari
al  5%  delle  nuove  attivazioni,  ricomprendendo  tutte  le domande
presentate entro il 1° marzo 2004.
  Nel  caso  in  cui il numero di tali domande sia superiore a quello
delle  ricevitorie  da  assegnare,  si  dara'  priorita',  a  livello
nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a
parita'  di  anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di
rivendita  di  generi  di  monopolio da tempo anteriore rispetto agli
altri  aspiranti,  tenendo  conto  a  tal  fine, anche del periodo di
coadiuzione.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2003
                                          Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 131