Art. 5. A partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande presentate entro il 1° marzo 2004. Nel caso in cui il numero di tali domande sia superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita', a livello nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di coadiuzione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2003 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003 Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 131