Art. 2.
        Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili
  2.1. Con  decorrenza  dal  1°  ottobre  2004 tutti i clienti finali
civili  devono  essere garantiti da un contratto di assicurazione per
gli   infortuni,   anche   subiti  dai  familiari  conviventi  e  dai
dipendenti,  gli  incendi  e  la  responsabilita'  civile,  derivanti
dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a
valle del punto di consegna.
  2.2. Ai  fini  di cui al comma precedente, il Comitato italiano gas
(di  seguito:  il  CIG)  stipula,  con  decorrenza  dall'anno termico
2004-2005  per  gli  anni  termici  2004-2007,  per conto dei clienti
finali   civili,  un  contratto  di  assicurazione  con  un  soggetto
individuato  ai  sensi  del  comma 3.1. Il contratto di assicurazione
riproduce  le  condizioni del contratto di assicurazione stipulato ai
sensi  della  deliberazione  n. 21/03 riportato in allegato (allegato
A),  ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili
di  gas  diversi  dal  gas  naturale  e la sua efficacia dal punto di
consegna del gas.
  2.3. I   costi   sostenuti  dal  CIG  in  attuazione  del  presente
provvedimento  sono coperti per ciascun anno termico dalla componente
addizionale della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.
  2.4. Il  cliente  finale  civile,  in  occasione  di  un  sinistro,
usufruisce  della  copertura assicurativa mediante l'invio al CIG del
modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto
ii).