Art. 2. Assicurazione obbligatoria dei clienti finali civili 2.1. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti, gli incendi e la responsabilita' civile, derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. 2.2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comitato italiano gas (di seguito: il CIG) stipula, con decorrenza dall'anno termico 2004-2005 per gli anni termici 2004-2007, per conto dei clienti finali civili, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1. Il contratto di assicurazione riproduce le condizioni del contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 riportato in allegato (allegato A), ferma restando la sua estensione a tutti i clienti finali civili di gas diversi dal gas naturale e la sua efficacia dal punto di consegna del gas. 2.3. I costi sostenuti dal CIG in attuazione del presente provvedimento sono coperti per ciascun anno termico dalla componente addizionale della tariffa di distribuzione di cui all'art. 7. 2.4. Il cliente finale civile, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al CIG del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).