Art. 3. Compiti affidati al Comitato italiano gas 3.1. Entro il 30 giugno 2004 il CIG individua mediante procedura ad evidenza pubblica il soggetto con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo complessivo dei premi pari a 0,362 euro, imposte incluse, per cliente finale civile riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data del 30 settembre 2004. 3.2. Il CIG dopo la stipula del contratto di assicurazione: a) comunica entro il 31 dicembre 2004, e poi a cadenza annuale entro lo stesso termine, all'Autorita' e alla Cassa i premi di assicurazione, imposte incluse, per l'anno termico in corso; b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione; c) informa i venditori interessati dei sinistri di cui e' venuto a conoscenza; d) attiva un numero verde ed un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito al contratto di assicurazione; e) pubblica nel proprio sito Internet: i) il contratto di assicurazione; ii) il modulo per la denuncia di sinistro; iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d); iv) le modalita' che i distributori debbono seguire per il versamento alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a), e degli eventuali interessi di mora. 3.3. Il CIG entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno termico concluso trasmette all'Autorita': a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento; c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui e' venuto a conoscenza e per i quali non e' giunta alcuna denuncia di sinistro. 3.4. Il CIG per ognuno degli anni termici 2004-2007 utilizza l'importo di 350.000 euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi dell'assicurazione.