Art. 3.
              Compiti affidati al Comitato italiano gas
  3.1. Entro il 30 giugno 2004 il CIG individua mediante procedura ad
evidenza  pubblica  il  soggetto  con  cui  stipulare il contratto di
assicurazione  nei limiti di un importo massimo complessivo dei premi
pari  a  0,362  euro,  imposte  incluse,  per  cliente  finale civile
riferito  ad  una stima di 17.300.000 clienti finali civili alla data
del 30 settembre 2004.
  3.2. Il CIG dopo la stipula del contratto di assicurazione:
    a) comunica  entro  il  31 dicembre 2004, e poi a cadenza annuale
entro  lo  stesso  termine,  all'Autorita'  e  alla  Cassa i premi di
assicurazione, imposte incluse, per l'anno termico in corso;
    b) raccoglie  le  denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia
di assicurazione;
    c) informa  i venditori interessati dei sinistri di cui e' venuto
a conoscenza;
    d) attiva  un  numero  verde ed un indirizzo di posta elettronica
per  fornire  informazioni agli interessati in merito al contratto di
assicurazione;
    e) pubblica nel proprio sito Internet:
      i) il contratto di assicurazione;
      ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
      iii) il  numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui
alla precedente lettera d);
      iv) le  modalita'  che  i  distributori  debbono seguire per il
versamento  alla Cassa degli importi di cui al comma 5.1, lettera a),
e degli eventuali interessi di mora.
  3.3. Il  CIG  entro  il  31  dicembre di ogni anno, a decorrere dal
2005,   con   riferimento   all'anno   termico   concluso   trasmette
all'Autorita':
    a) un  rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del
comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo;
    b) un  resoconto  sintetico delle denunce di sinistro pervenute e
dello stato delle procedure di risarcimento;
    c) un  resoconto  sintetico  dei  sinistri  di  cui  e'  venuto a
conoscenza e per i quali non e' giunta alcuna denuncia di sinistro.
  3.4. Il  CIG  per  ognuno  degli  anni  termici  2004-2007 utilizza
l'importo  di  350.000  euro  per  la copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  provvedimento  e  diversi  dai  premi
dell'assicurazione.