Art. 4. Compiti affidati alla Cassa 4.1. E' istituito presso la Cassa il conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas (di seguito: conto), a cui affluiscono gli importi provenienti dall'applicazione dell'addizionale sulla tariffa di distribuzione di cui all'art. 7. 4.2. Entro il 30 giugno 2004, la Cassa stabilisce le modalita' che i distributori seguono per il versamento sul conto degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalita' al CIG, unitamente alla misura degli interessi di mora. 4.3. La Cassa entro il 28 febbraio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal conto e versa al CIG con modalita' definite d'intesa con lo stesso CIG: a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno termico in corso di cui al comma 3.2, lettera a); b) l'importo di cui al comma 3.4. 4.4. La Cassa riscuote gli importi non versati da parte dei distributori, applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2 sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a). 4.5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, la Cassa trasmette all'Autorita', con riferimento all'anno termico concluso, un rendiconto delle somme trasferite al CIG, delle somme ricevute dai distributori e l'ammontare del saldo del conto alla data del 30 settembre precedente. L'Autorita', in caso di saldo attivo, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.