Art. 4.
                     Compiti affidati alla Cassa
  4.1. E'  istituito presso la Cassa il conto per l'assicurazione dei
clienti  finali civili del gas (di seguito: conto), a cui affluiscono
gli  importi  provenienti  dall'applicazione  dell'addizionale  sulla
tariffa di distribuzione di cui all'art. 7.
  4.2. Entro  il 30 giugno 2004, la Cassa stabilisce le modalita' che
i  distributori  seguono per il versamento sul conto degli importi di
cui  al  comma 4.1, e comunica tali modalita' al CIG, unitamente alla
misura degli interessi di mora.
  4.3. La  Cassa  entro  il  28  febbraio 2005, e successivamente con
cadenza annuale entro lo stesso termine, preleva dal conto e versa al
CIG con modalita' definite d'intesa con lo stesso CIG:
    a) i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno
termico in corso di cui al comma 3.2, lettera a);
    b) l'importo di cui al comma 3.4.
  4.4. La  Cassa  riscuote  gli  importi  non  versati  da  parte dei
distributori,  applicando  gli  interessi di mora di cui al comma 4.2
sulla base delle informazioni di cui al comma 5.1, lettera a).
  4.5. Entro  il  31  dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, la
Cassa  trasmette  all'Autorita',  con  riferimento  all'anno  termico
concluso,  un  rendiconto  delle somme trasferite al CIG, delle somme
ricevute dai distributori e l'ammontare del saldo del conto alla data
del 30 settembre precedente. L'Autorita', in caso di saldo attivo, ne
determina la destinazione con proprio provvedimento.