Art. 5.
                      Obblighi del distributore
  5.1. Il distributore con decorrenza dal 1° ottobre 2004:
    a) determina  entro  il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di
quanto  indicato  dal  comma 7.3, il numero dei clienti finali civili
allacciati  agli  impianti di distribuzione da esso gestiti alla data
del  30  settembre  dell'anno  termico  precedente  e  gli importi da
addebitare  agli  utenti  del servizio di distribuzione, calcolati ai
sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4 e 8.6; comunica tali informazioni entro
la stessa data alla Cassa;
    b) addebita,  entro  il  30 novembre di ogni anno, gli importi di
cui   alla   precedente  lettera  a)  agli  utenti  del  servizio  di
distribuzione.
  5.2. Entro  il  31  gennaio  2005,  e  successivamente  con cadenza
annuale entro lo stesso termine, il distributore versa alla Cassa gli
importi  di  cui  al  comma  5.1, lettera a). Il ritardato versamento
comporta  il  pagamento  da parte del distributore degli interessi di
mora nella misura stabilita dalla Cassa.
  5.3. Il   distributore   pubblica  nel  proprio  sito  Internet  le
informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii).