Art. 5. Obblighi del distributore 5.1. Il distributore con decorrenza dal 1° ottobre 2004: a) determina entro il 15 novembre di ogni anno, tenuto conto di quanto indicato dal comma 7.3, il numero dei clienti finali civili allacciati agli impianti di distribuzione da esso gestiti alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente e gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi dei commi 7.1, 7.2, 7.4 e 8.6; comunica tali informazioni entro la stessa data alla Cassa; b) addebita, entro il 30 novembre di ogni anno, gli importi di cui alla precedente lettera a) agli utenti del servizio di distribuzione. 5.2. Entro il 31 gennaio 2005, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, il distributore versa alla Cassa gli importi di cui al comma 5.1, lettera a). Il ritardato versamento comporta il pagamento da parte del distributore degli interessi di mora nella misura stabilita dalla Cassa. 5.3. Il distributore pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii).