Art. 6.
                       Obblighi del venditore
  6.1. Il  venditore  e' tenuto a versare al distributore gli importi
di cui al comma 5.1, lettera b).
  6.2. Il venditore:
    a) informa    il    cliente   finale   civile,   all'atto   della
sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle
modalita' di denuncia dell'eventuale sinistro;
    b) pubblica  almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una
nota  informativa  sull'assicurazione,  indicando  il  numero verde e
l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal CIG;
    c) informa  i  propri  clienti  finali  civili  coinvolti  in  un
sinistro  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  della  possibilita' di
avvalersi  della  copertura  assicurativa di cui al comma 2.1 e delle
modalita' di denuncia del sinistro;
    d) pubblica  nel  proprio sito Internet le informazioni di cui al
comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii).
  6.3. Con  decorrenza  dal  1°  ottobre 2004, il venditore trasmette
entro  il  31  ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione
contenente:
    a) il  numero  dei clienti finali civili forniti alla data del 30
settembre precedente;
    b) l'elenco  nominativo  dei clienti finali, diversi da quelli di
cui alla lettera a), forniti alla data del 30 settembre precedente.