Art. 6. Obblighi del venditore 6.1. Il venditore e' tenuto a versare al distributore gli importi di cui al comma 5.1, lettera b). 6.2. Il venditore: a) informa il cliente finale civile, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell'assicurazione e delle modalita' di denuncia dell'eventuale sinistro; b) pubblica almeno una volta all'anno sulla bolletta del gas una nota informativa sull'assicurazione, indicando il numero verde e l'indirizzo e-mail messi a disposizione dal CIG; c) informa i propri clienti finali civili coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza della possibilita' di avvalersi della copertura assicurativa di cui al comma 2.1 e delle modalita' di denuncia del sinistro; d) pubblica nel proprio sito Internet le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii) e iii). 6.3. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente: a) il numero dei clienti finali civili forniti alla data del 30 settembre precedente; b) l'elenco nominativo dei clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a), forniti alla data del 30 settembre precedente.