Art. 7.
        Componente addizionale alla tariffa di distribuzione
  7.1. Con  decorrenza dal 1° ottobre 2004, la componente addizionale
alla tariffa di distribuzione e' determinata dal prodotto:

    ADi,def = UTDi,med x Cu

dove:

    UTDi,med  = UTD {2i} + UTD {1i}
                ------------------
                         2

    ADi,def  e'  la  componente  addizionale  annua  della tariffa di
distribuzione   definitiva   dell'utente   i-esimo  del  servizio  di
distribuzione;
    UTD1i   e   UTD2i  sono  i  numeri  dei  clienti  finali  civili,
direttamente   o   indirettamente  forniti  dall'utente  i-esimo  del
servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 30 settembre
dell'anno  termico precedente a quello considerato e del 30 settembre
dell'anno termico considerato;
    Cu e' il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso
tra  il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2007 Cu e' pari a 0,40 euro
per  cliente finale civile di gas riferito ad una stima di 17.300.000
clienti finali civili di gas alla data del 30 settembre 2004.
  7.2. Con  esclusione  dei  casi  indicati  ai  commi  7.4 e 8.6, in
pendenza  della  determinazione  del  numero  UTD2i,  il distributore
addebita  agli  utenti  del  servizio  di distribuzione, introdotta a
titolo  di  acconto,  una  componente addizionale determinata in base
alla formula:

    ADi,acc = UTD1i x Cu

dove  ADi,acc  e'  la  componente  addizionale  annua alla tariffa di
distribuzione  introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del
servizio di distribuzione.
  Entro  il  15 novembre dell'anno termico successivo il distributore
calcola  l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e
dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o
all'accredito degli eventuali conguagli.
  7.3. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo
del  servizio  di  distribuzione  di  gas  ai sensi del comma 6.3, il
distributore  calcola  l'addizionale  definitiva e/o di acconto sulla
base  delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD2i e/o
UTD1i   corrispondano   a  tutti  i  clienti  finali  direttamente  o
indirettamente   forniti   dall'utente   i-esimo   del   servizio  di
distribuzione.
  7.4. Nel  caso  di  gas diverso dal gas naturale fornito al cliente
finale  civile  attraverso  un  impianto  di  distribuzione,  qualora
l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale
civile,  il  distributore  addebita al cliente finale civile medesimo
per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a Cu.