Art. 7. Componente addizionale alla tariffa di distribuzione 7.1. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, la componente addizionale alla tariffa di distribuzione e' determinata dal prodotto: ADi,def = UTDi,med x Cu dove: UTDi,med = UTD {2i} + UTD {1i} ------------------ 2 ADi,def e' la componente addizionale annua della tariffa di distribuzione definitiva dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione; UTD1i e UTD2i sono i numeri dei clienti finali civili, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione, rispettivamente alla data del 30 settembre dell'anno termico precedente a quello considerato e del 30 settembre dell'anno termico considerato; Cu e' il costo per cliente finale civile; per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2007 Cu e' pari a 0,40 euro per cliente finale civile di gas riferito ad una stima di 17.300.000 clienti finali civili di gas alla data del 30 settembre 2004. 7.2. Con esclusione dei casi indicati ai commi 7.4 e 8.6, in pendenza della determinazione del numero UTD2i, il distributore addebita agli utenti del servizio di distribuzione, introdotta a titolo di acconto, una componente addizionale determinata in base alla formula: ADi,acc = UTD1i x Cu dove ADi,acc e' la componente addizionale annua alla tariffa di distribuzione introdotta a titolo di acconto dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione. Entro il 15 novembre dell'anno termico successivo il distributore calcola l'addizionale sulla base delle formule di cui al comma 7.1 e dei dati trasmessi ai sensi del comma 6.3, provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli. 7.3. Nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente i-esimo del servizio di distribuzione di gas ai sensi del comma 6.3, il distributore calcola l'addizionale definitiva e/o di acconto sulla base delle formule di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumendo che UTD2i e/o UTD1i corrispondano a tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione. 7.4. Nel caso di gas diverso dal gas naturale fornito al cliente finale civile attraverso un impianto di distribuzione, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a Cu.