Art. 8.
                      Disposizioni transitorie
  8.1. La  Stogit  proroga il contratto di assicurazione stipulato ai
sensi  della  deliberazione  n.  21/03 per il periodo compreso tra il
1° gennaio e il 30 settembre 2004.
  8.2. Per  il  periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre
2004:
    a) sono  confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.2,
e all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 21/03;
    b) l'onere  relativo  al  servizio  di stoccaggio applicato dalla
Stogit  ad  ogni  utente  del  servizio  di stoccaggio di modulazione
ciclica  (di seguito: utente del servizio di stoccaggio) e' integrato
da  una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio determinata
dal prodotto:
    ASi,def = UTSi,med2004 x Cus2004
dove:

    UTSi,med2004 = UTS {1i} + UTS {2i}
                   -------------------
                            2
    ASi,def  e'  la  componente  addizionale  annua  definitiva  alla
tariffa di stoccaggio dell'utente i-esimo del servizio di stoccaggio;
    UTS1i  e UTS2i sono i numeri dei clienti finali civili alimentati
tramite  reti  di  gasdotti  locali,  direttamente  o  indirettamente
forniti    dall'utente    i-esimo   del   servizio   di   stoccaggio,
rispettivamente  alle  date  del  31 dicembre 2003 e del 30 settembre
2004;
    UTSmed 2004 e' la somma estesa a tutti gli utenti del servizio di
stoccaggi dei valori UTSi,med 2004;
    Cus2004  e'  il  costo  per  cliente finale civile per il periodo
compreso  tra  il  1° gennaio  e  il  30 settembre  2004 ed e' pari a
0,286434 euro.
  8.3.  In pendenza della determinazione del numero UTS2i, gli utenti
del  servizio  di  stoccaggio  versano  entro  il  31 marzo 2004 alla
Stogit,  a titolo di acconto, una componente addizionale alla tariffa
di stoccaggio calcolata come:
    ASi,acc = UTS1i x Cus2004
  8.4.  Ciascun  utente  del servizio di stoccaggio comunica entro il
30 novembre 2004 alla Stogit e all'Autorita' il numero UTS2i.
  8.5. Entro il 31 dicembre 2004 la Stogit calcola l'addizionale alla
tariffa  di  stoccaggio, applicabile per il periodo dal 1° gennaio al
30 settembre  2004,  sulla  base  delle  formule di cui al comma 8.2,
lettera  b), provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali
conguagli.
  8.6.  Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, nel caso di gas naturale,
qualora  il  distributore  svolga  anche  l'attivita'  di  vendita in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  17, comma 5, del decreto
legislativo   n.   164/2000  e  pertanto  l'utente  del  servizio  di
distribuzione  coincida con il cliente finale civile, il distributore
addebita  al  cliente  finale  civile  medesimo per ognuno degli anni
termici 2004-2007 un importo pari a 0,018088 euro.