Art. 8. Disposizioni transitorie 8.1. La Stogit proroga il contratto di assicurazione stipulato ai sensi della deliberazione n. 21/03 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004. 8.2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2004: a) sono confermate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.2, e all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione n. 21/03; b) l'onere relativo al servizio di stoccaggio applicato dalla Stogit ad ogni utente del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica (di seguito: utente del servizio di stoccaggio) e' integrato da una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio determinata dal prodotto: ASi,def = UTSi,med2004 x Cus2004 dove: UTSi,med2004 = UTS {1i} + UTS {2i} ------------------- 2 ASi,def e' la componente addizionale annua definitiva alla tariffa di stoccaggio dell'utente i-esimo del servizio di stoccaggio; UTS1i e UTS2i sono i numeri dei clienti finali civili alimentati tramite reti di gasdotti locali, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di stoccaggio, rispettivamente alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 settembre 2004; UTSmed 2004 e' la somma estesa a tutti gli utenti del servizio di stoccaggi dei valori UTSi,med 2004; Cus2004 e' il costo per cliente finale civile per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 ed e' pari a 0,286434 euro. 8.3. In pendenza della determinazione del numero UTS2i, gli utenti del servizio di stoccaggio versano entro il 31 marzo 2004 alla Stogit, a titolo di acconto, una componente addizionale alla tariffa di stoccaggio calcolata come: ASi,acc = UTS1i x Cus2004 8.4. Ciascun utente del servizio di stoccaggio comunica entro il 30 novembre 2004 alla Stogit e all'Autorita' il numero UTS2i. 8.5. Entro il 31 dicembre 2004 la Stogit calcola l'addizionale alla tariffa di stoccaggio, applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2004, sulla base delle formule di cui al comma 8.2, lettera b), provvedendo all'addebito o all'accredito degli eventuali conguagli. 8.6. Con decorrenza dal 1° ottobre 2004, nel caso di gas naturale, qualora il distributore svolga anche l'attivita' di vendita in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000 e pertanto l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, il distributore addebita al cliente finale civile medesimo per ognuno degli anni termici 2004-2007 un importo pari a 0,018088 euro.