(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
           CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

1) Definizioni.
    Nel testo che segue si intendono:

=====================================================================
Per societa'         |L'impresa assicuratrice.
=====================================================================
                     |La persona giuridica - ............. - che
                     |stipula il contratto di assicurazione in nome
                     |proprio e nell'interesse degli utenti del
Per contraente       |servizio di distribuzione gas metano.
---------------------------------------------------------------------
                     |Le persone che - siano o meno intestatarie del
                     |contratto di fornitura - usano anche
                     |occasionalmente gas metano o da esso derivato
                     |fornito tramite reti di distribuzione urbana,
                     |in relazione all'utilizzo di un impianto
                     |interno a valle del punto contrattuale di
Per utenti assicurati|consegna da parte del fornitore
---------------------------------------------------------------------
                     |La presente polizza sara' valida su tutto il
                     |territorio nazionale.
---------------------------------------------------------------------
                     |Sono esclusi dal campo di applicazione della
                     |presente polizza le seguenti utenze allacciate
                     |alle reti di distribuzione urbana:
---------------------------------------------------------------------
                     |  consumatori industriali e complessi
                     |ospedalieri con prelievo annuo di metano
                     |superiore rispettivamente a 200.000
                     |(duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri
                     |cubi annui;
---------------------------------------------------------------------
                     |  consumatori di metano per autotrazione

2) Oggetto dell'assicurazione.
    Tra  la  contraente  e  ....  (in seguito denominata societa), si
stipula  il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per
gli  infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono
colpire  beni  mobili  od  immobili  e per tutte le conseguenze della
responsabilita'  civile derivanti agli utenti assicurati in relazione
all'uso di gas metano fornito tramite imprese distributrici.
    Il presente contratto e' composto di tre sezioni:
      sezione A - Responsabilita' civile verso terzi;
      sezione B - Incendio;
      sezione C - Infortuni.
    Le  condizioni  relative alle sezioni predette prevalgono in caso
di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

3) Durata ed effetto.
    Il   presente   contratto   decorre   dalle   ore   ...:...   del
................  e  scadra'  alle  ore ...:... del ................,
senza tacito rinnovo.

4) Scheda di polizza.

=====================================================================
                                  |Massimali/capitali/limiti di
Rischio                           |indennizzo
=====================================================================
                                  |Euro 6.197.483,00 per ogni utente
                                  |e per ogni sinistro sia per danni
SEZIONE A Responsabilita' civile  |a persone che a cose anche se
verso terzi                       |appartenenti a piu' persone
---------------------------------------------------------------------
                                  |Euro 103.292,00 per evento per
                                  |immobili o porzione degli stessi,
                                  |di proprieta' dell'utente o in
SEZIONE B Incendio                |locazione;
---------------------------------------------------------------------
                                  |Euro 41,317,00 per evento per cose
                                  |mobili di proprieta' dell'utente
                                  |che si trovino nell'ambito dei
                                  |locali in cui si e' verificato il
                                  |sinistro
---------------------------------------------------------------------
                                  |Euro 129.114,00 per il caso di
SEZIONE C                         |morte
---------------------------------------------------------------------
                                  |Euro 129.114,00 per il caso di
Infortuni                         |invalidita' permanente totale

                     CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - Responsabilita' civile verso terzi.

                   Specifiche per l'assicurazione
              della responsabilita' civile verso terzi

=====================================================================
             |il verificarsi del fatto dannoso per il quale e'
 Sinistro    |prestata l'assicurazione
=====================================================================
             |la somma dovuta dalla societa' in caso di sinistro, che
             |non potra' in nessun caso essere superiore alla
             |differenza tra i massimali di polizza ed eventuali
 Risarcimento|scoperti e franchigie
---------------------------------------------------------------------
 Cose        |sia gli oggetti materiali sia gli animali

                 Norme che regolano l'assicurazione
              della responsabilita' civile verso terzi

1) Oggetto dell'assicurazione.

    La  societa'  si  obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di
legge,  a  titolo  di  risarcimento  di  danni cagionati a terzi, per
morte,  per  lesioni  personali,  e  per  danneggiamenti  a  cose, in
relazione alla proprieta', possesso ed uso:
      del  tratto  di  tubazione  del  gas  posto  a  valle del punto
contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas;
      degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi
collegamenti   incluse   le   strutture  accessorie,  nello  stato  e
condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente
dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta'.
    La  garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi
di  negligenza,  responsabilita' e/o colpa grave degli utenti o degli
utilizzatori  degli  impianti.  L'assicurazione  vale  anche  per  la
responsabilita'  civile  che  possa  derivare all'assicurato da fatto
doloso di persone delle quali debba rispondere.
2) Persone non considerate terze.
      a) l'utilizzatore  dell'impianto  in  cui  si  e' verificato il
sinistro,  sia  egli l'intestatario o meno del contratto di fornitura
gas;
      b) gli  intestatari del contratto di fornitura gas anche se non
utenti  riferibilmente  ai locali ove si e' verificato il sinistro ed
alle cose mobili di loro proprieta' trovantisi nei predetti locali;
      c) il  coniuge,  i  genitori,  i  figli delle persone di cui ai
punti a) e b), nonche' i fratelli e qualunque altro parente od affine
che convivano con l'utente;
      d) quando  l'utente  o  l'intestatario  del  contratto  e'  una
societa',  i  soci a responsabilita' illimitata. Gli amministratori e
le  persone che si trovino con essi nel rapporto di cui al precedente
punto  con riferimento alle cose di loro proprieta' che costituiscono
i locali in cui si e' verificato il sinistro o che vi si trovino;
      e) le    persone    in   rapporti   di   dipendenza   con   gli
utenti-assicurati,   con   gli   intestatari   dell'utenza  o  con  i
proprietari  dell'impianto,  quando  abbiano  colposamente  causato o
concorso  a  provocare  il  sinistro  che  ha causato la lesione o il
danno.
3) Qualifica di terzi.
    Ai  fini  della  presente  garanzia,  gli utenti sono considerati
terzi gli uni verso gli altri.
4) Rischi inclusi nell'assicurazione.
    L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi:
      1)  da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle
del   punto   contrattuale   di   consegna   e  degli  apparecchi  di
utilizzazione,   nonche'  da  difettosa  combustione  e/o  esalazioni
gassose, incluso ossido di carbonio;
      2)  da  suicidio o tentato suicidio dell'utente, con esclusione
dei  soli  danni ai beni del suicida o tentato suicida, nonche' delle
persone  che  non  sono  considerate  terze  ai  fini  della presente
garanzia.
5) Anticipo indennizzi.
    La  controparte ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della
liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del
50%  dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che
dovra'   essere  superiore  a  Euro 25.823,00.  L'obbligazione  della
compagnia  dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data
di richiesta dell'anticipo.
6) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.
    La  societa' assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in
corso al momento del risarcimento la gestione delle vertenze tanto in
sede  stragiudiziale  che  giudiziale,  sia civile che penale, a nome
dell'assicurato,   designando,  ove  occorra,  legali  o  tecnici  ed
avvalendosi  di  tutti  i  diritti ed azioni spettanti all'assicurato
stesso.
    Sono  a  carico  della  societa' le spese sostenute per resistere
all'azione  promossa  contro  l'assicurato,  entro  il  limite  di un
importo  pari  al  quarto  del  massimale stabilito in polizza per il
danno  cui  si  riferisce  la  domanda.  Qualora  la  somma dovuta al
danneggiato  superi  detto  massimale, le spese vengono ripartite fra
societa'  ed  assicurato  in proporzione del rispettivo interesse. La
societa'  non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali
o  tecnici  che non siano da essa disignati e non risponde di multe o
ammende ne' delle spese di giustizia penale.

SEZIONE B - Incendio.

               Specifiche per l'assicurazione incendio

=====================================================================
                          |Combustione, con fiamma, di beni materiali
                          |al di fuori di appropriato focolare, che
 Incendio                 |puo' autoestendersi e propagarsi
=====================================================================
                          |Sviluppo di gas o vapori ad alta
                          |temperatura e pressione, dovuto a reazione
                          |esplosione chimica che si autopropaga con
 Esplosione               |elevata velocita'
---------------------------------------------------------------------
                          |Repentino di rompersi di contenitori per
                          |eccesso di pressione interna di fluidi,
                          |non dovuto a esplosione. Gli effetti del
                          |gelo o del {colpo d'ariete} non sono
 Scoppio                  |considerati scoppio
---------------------------------------------------------------------
                          |L'intera costruzione edile compresi fissi,
                          |infissi ed opere di fondazione o
                          |interrate, impianti idrici ed igienici,
                          |impianti elettrici fissi, impianti di
                          |riscaldamento, impianti di condizionamento
                          |d'aria, impianti di segnalazione e
                          |comunicazione, ascensori, montacarichi,
                          |scale mobili, come pure altri impianti od
                          |installazioni considerati immobili per
                          |natura o per destinazione, affreschi e
 Fabbricato               |statue non aventi valore artistico
---------------------------------------------------------------------
                          |Complesso mobiliare per l'arredamento dei
                          |locali di abitazione, oggetti di vestiario
                          |ed indumenti in genere, pellicce,
                          |provviste di famiglia, elettrodomestici e
Arredamento domestico     |quant'altro di inerente all'abitazione
---------------------------------------------------------------------
                          |Attrezzi, macchine, mobilio, arredi,
                          |macchine d'ufficio, elaboratori
                          |elettronici, scaffalature, banchi;
                          |impianti e strumenti di sollevamento,
                          |pesa, trasporto ed imballaggio; impianti
                          |portatili di condizionamento o
                          |riscaldamento; registri, cancelleria,
                          |campionari e quant'altro di simile
Attezzature ed arredamento|normalmente pertinente all'esercizio
---------------------------------------------------------------------
                          |Merci, materie prime, ingredienti di
                          |lavorazione e prodotti semilavorati e
                          |finiti, scorte e materiali di consumo,
                          |imballaggi, supporti, scarti e ritagli di
                          |lavorazione, compresi le imposte di
                          |fabbricazione ed i diritti doganali ed
                          |escluse sostanze e prodotti esplosivi ed
 Merci                    |infiammabili
---------------------------------------------------------------------
                          |L'insieme delle strutture portanti e non
                          |portanti, destinate a coprire ed a
                          |proteggere il fabbricato dagli agenti
 Tetto                    |atmosferici
---------------------------------------------------------------------
                          |E' il complesso degli elementi che
                          |costituiscono la separazione orizzontale
                          |tra i piani, escluse pavimentazioni e
 Solaio                   |soffittature
---------------------------------------------------------------------
                          |Mobile a doppia parete in lamiera di
                          |acciaio con intercapedine riempita con
                          |speciali materiali isolanti, non
                          |deteriorabili nel tempo. Esso deve avere
                          |una struttura compatta, indeformabile; i
                          |perimetri dei battenti e le testate dei
                          |cassetti devono presentare un incastro
                          |rompifiamma; nel caso di classificatore
                          |ogni cassetto deve risultare separato
                          |dall'altro da un diaframma di separazione
                          |antincendio anch'esso in speciale
                          |materiale isolante per rendere ciascun
                          |cassetto una unita' a se' stante. Tutte le
                          |chiusure devono essere del tipo a scatto
                          |automatico. Ogni contenitore antincendio
                          |deve essere corredato di un certificato
                          |comprovante le prove di collaudo alle
Contenitore antincendio   |quali e' stato sottoposto
---------------------------------------------------------------------
                          |La somma dovuta dalla societa' in caso di
                          |sinistro, che non potra' in nessun caso
                          |essere superiore alla differenza tra i
                          |limiti di polizza ed eventuali scoperti e
 Indennizzo               |franchigie

                         Norme che regolano
                      l'assicurazione incendio

1) Oggetto dell'assicurazione.
    Premesso che l'attivita' di distribuzione gas metano viene svolta
su  tutto  il  territorio  nazionale,  con  il  presente contratto la
societa'  si  obbliga  a  indennizzare,  fino e non oltre le somme in
precedenza  indicate,  esclusivamente  contro  i danni dell'incendio,
scoppio  ed  esplosioni  che siano conseguenza diretta di dispersioni
e/o  fughe  di  gas  (da  qualsiasi evento occasionate) determinatesi
nelle  condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte
dell'azienda  distributrice  di  gas  e  negli impianti ed apparecchi
posti  nei  locali di ciascun utente incluse le strutture accessorie,
nello  stato  e  condizioni  in cui si trovano e vengono utilizzati e
indipendentemente  dalla  loro  ubicazione,  tipo  di realizzazione e
vetusta'.
    Sono  comprese,  nella somma assicurata, le spese di demolizione,
sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro.
2) Esclusioni.
    Sono esclusi i danni:
      a) verificatisi   in   occasione   di   atti   di   guerra,  di
insurrezione,  di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti
di  terrorismo  o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare,
di  invasione,  salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe
alcun rapporto con tali eventi;
      b) verificatisi  in  occasione di esplosione o di emanazione di
calore  o  di  radiazioni  provenienti  da  trasmutazione  del nucleo
dell'atomo,   come   pure   in  occasione  di'  radiazioni  provocate
dall'accelerazione  artificiale  di  particelle  atomiche,  salvo che
l'assicurato  provi  che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali
eventi;
      c) causati  con  dolo  dell'assicurato  o  del contraente salvo
quelli da suicidio o tentato suicidio;
      d) causati   da   terremoti,   da   eruzioni   vulcaniche,   da
inondazioni;
      e) di  smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in
occasione degli eventi per i quali e' prestata l'assicurazione;
      f) indiretti  quali  mancanza  di  locazione, di godimento o di
reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi
danno che non riguardi la materialita' delle cose assicurate.
    Non sono altresi' compresi nell'assicurazione:
      a) monete,  biglietti  di banca, titoli di credito, di pegno e,
in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
      b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
      c) schede,  dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche,
per elaboratori elettronici;
      d) modelli,  stampi,  garbi, messe in carta, cartoni per telai,
cliches,   pietre   litografiche,   lastre   o   cilindri,  tavolette
stereotipe, rami per incisioni e simili;
      e) dipinti,   affreschi,   mosaici,  arazzi,  statue,  raccolte
scientifiche  d'antichita'  o  numismatiche,  collezioni  in  genere,
perle,  pietre  e  metalli preziosi e cose aventi valore artistico od
affettivo.
    Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), la
societa'  risarcisce  il solo costo di riparazione o di ricostruzione
ridotto  in  relazione  allo stato d'uso e utilizzabilita' delle cose
medesime,  escluso  qualsiasi  riferimento  a  valore di affezione od
artistico   o  scientifico.  L'indennizzo  verra'  corrisposto  dalla
societa'  soltanto  dopo  che le cose distrutte o danneggiate saranno
state riparate o ricostruite o sostituite.
3) Ispezione delle cose assicurate.
    La societa' ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e
l'assicurato  ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni
ed informazioni.
4) Denuncia del sinistro.
    In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve fare quanto
gli  e' possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese
sono  a  carico della societa' secondo quanto previsto dalla legge ai
sensi dell'art. 1914 del codice civile.
    L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale
o  parziale  del  diritto  all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del
codice civile.
    Il contraente o l'assicurato deve altresi':
      a) fare  dichiarazione  scritta  all'autorita' giudiziaria o di
polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio
del   sinistro,   la   causa   presunta   del  sinistro  e  l'entita'
approssimativa  del  danno.  Copia  di tale dichiarazione deve essere
trasmessa alla societa';
      b) conservare  le  tracce  ed  i  residui  del  sinistro fino a
liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennita'
alcuna;
      c) predisporre  un  elenco  dettagliato  dei  danni  subiti con
riferimento  alla qualita', quantita' e valore delle cose distrutte o
danneggiate,  nonche', a richiesta, uno stato particolareggiato delle
altre   cose   assicurate  esistenti  al  momento  del  sinistro  con
indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i
suoi  registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere
richiesto  dalla  societa' o dai periti ai fini delle loro indagini e
verifiche.
5) Esagerazione dolosa del danno.
    Il   contraente   e/o   l'assicurato   che   esagera  dolosamente
l'ammontare  del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al
momento  del  sinistro,  occulta,  sottrae  o manomette cose salvate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
altera  dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il
progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
6) Procedura per la valutazione del danno.
    L'ammontare  del  danno  e'  concordato  dalle parti direttamente
oppure,  a  richiesta  di  una  di esse, mediante periti nominati uno
dalla  societa' ed uno dall'assicurato con apposito atto unico. I due
periti  devono  nominare  un terzo quando si verifichi disaccordo fra
loro  ed  anche  prima  su  richiesta di uno di essi. Il terzo perito
interviene  soltanto  in  caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi  sono  prese a maggioranza. Ciascun perito ha facolta' di
farsi  assistere  e  coadiuvare  da  altre persone, le quali potranno
intervenire  nelle  operazioni  peritali senza pero' avere alcun voto
deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio
perito  o  se  i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali
nomine,  anche  su istanza di una sola delle parti, sono demandate al
presidente  del  tribunale  nella  cui  giurisdizione  il sinistro e'
avvenuto.  Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito:
quelle del terzo perito sono ripartite a meta'.
7) Mandato dei periti.
    Premesso  che  sia la societa' che l'assicurato hanno la facolta'
di nominare propri periti fiduciari, i predetti periti devono:
      a) indagare  su  circostanze,  natura,  causa  e  modalita' del
sinistro;
      b) verificare  l'esistenza,  la  qualita'  e la quantita' delle
cose  assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano
al  momento  del  sinistro  secondo  criteri di valutazione di cui al
punto 9);
      c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese
le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
    I  risultati  delle  operazioni  peritali  concretati  dai periti
concordi  oppure  dalla  maggioranza  nel caso di perizia collegiale,
devono  essere  raccolti  in  apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate)  da  redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle
parti.  I  risultati  delle  valutazioni  di  cui  al  punto  c) sono
obbligatori  per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa,  salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione
dei  patti  contrattuali,  impregiudicata  in  ogni caso qualsivoglia
azione  od  eccezione  inerente  all'indennizzabilita'  dei danni. La
perizia  collegiale  e'  valida  anche  se  un  perito  si rifiuta di
sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti
nel   verbale   definitivo  di  perizia.  I  periti  sono  dispensati
dall'osservanza di ogni formalita'.
8) Valore a nuovo.
    Relativamente   alle   partite   fabbricato,   rischio  locativo,
macchinario,  attrezzature,  arredamento,  per capitali assicurati si
intendono i seguenti:
      I.  Fabbricati  e  rischio  locativo.  La  spesa necessaria per
l'integrale  costruzione  a  nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
escludendo soltanto il valore dell'area.
      II.   Macchinari,   attrezzature,   arredamento.  Il  costo  di
rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti
per  rendimento  economico,  ivi  comprese  le  spese  di  trasporto,
montaggio e fiscali.
9) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
    Premesso   che   la   determinazione  del  danno  viene  eseguita
separatamente  per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione
del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte -
avevano  al  momento  del  sinistro,  e'  ottenuta secondo i seguenti
criteri:
      I.  Fabbricati.  Si  stima  la spesa necessaria per l'integrale
costruzione  a  nuovo  di  tutto il fabbricato assicurato, escludendo
soltanto  il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito
in  relazione  al  grado di vetusta', allo stato di conservazione, al
modo  di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad
ogni altra circostanza concomitante.
      II.  Macchinario,  attrezzature, arredamento. Si stima il costo
di  rimpiazzo  delle  cose  assicurate  con  altre  nuove  uguali  od
equivalenti  per  rendimento  economico, al netto di un deprezzamento
stabilito  in relazione al tipo, qualita', funzionalita', rendimento,
stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
      III.  Merci.  Si  stima  il  valore  in  relazione alla natura,
qualita',  eventuale  svalutazione  commerciale,  compresi  gli oneri
fiscali.  Nelle lavorazioni industriali, le merci tanto finite che in
corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia
grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato
in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
    Ove  le  valutazioni cosi' formulate superassero i corrispondenti
eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
    L'ammontare del danno si determina:
      A) per fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento:
        applicando il deprezzamento di cui ai punti I e II alla spesa
necessaria  per  costruire a nuovo o rimpiazzare le parti distrutte e
per   riparare  quelle  soltanto  danneggiate  e  deducendo  da  tale
risultato  i  valori  dei  residui.  Calcolando  il  supplemento  che
aggiunto   all'indennita'   di   cui  sopra,  determina  l'indennita'
complessiva  calcolata  in  base  al  valore  a  nuovo, art. 8, della
presente  sezione.  Il  pagamento  del  supplemento  di indennita' e'
eseguito  entro trenta giorni da quando e' terminata la ricostruzione
od  il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa
area  nella  quale  si  trovano  le  cose colpite o su altra area del
territorio  nazionale  se  non  ne  derivi  aggravio  per la societa'
purche' cio' avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro due anni
dalla  data  dell'atto  di  liquidazione  amichevole  o  del  verbale
definitivo di perizia.
      B) per merci:
        deducendo  dal  valore  delle cose assicurate il valore delle
cose  illese  ed  il  valore delle cose danneggiate nonche' gli oneri
fiscali non dovuti all'erario.
10) Primo rischio assoluto.
    L'assicurazione  di cui alla presente sezione e' prestata a primo
rischio  assoluto e cioe' senza l'applicazione del disposto dell'art.
1907 del codice civile (assicurazione parziale).
11) Anticipo indennizzi.
    Il  danneggiato ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della
liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del
50%  dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che
dovra'   essere  superiore  a  Euro 25.823,00.  L'obbligazione  della
Compagnia  dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data
di richiesta dell'anticipo.
12) Franchigia.
    Il  pagamento  dell'indennizzo,  se  ed  in  quanto risarcibile a
termini di polizza, sara' effettuato previa detrazione di Euro 51,65,
per  ogni  sinistro,  che  rimarra'  sempre  a carico dell'assicurato
medesimo.

SEZIONE C - Infortuni

              SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI
=====================================================================
           |L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che
           |produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le
           |quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidita'
 Infortunio|permanente

            Norme che regolano l'assicurazione infortuni
1) Oggetto dell'assicurazione.
    L'assicurazione  vale per gli infortuni subiti dagli utenti, loro
familiari  conviventi  e/o  dipendenti, a prescindere dall'eta' degli
stessi,  che  siano  conseguenza diretta o immediata di' fughe di gas
(da  qualsiasi  evento  occasionate) determinatesi nelle condutture a
valle  del  punto  contrattuale  di  consegna  da  parte dell'Azienda
distributrice  di  gas  e  negli  impianti  ed  apparecchi incluse le
strutture  accessorie  poste  nei  locali  occupati da ciascun utente
assicurato,  nello  stato  e  condizioni  in cui si trovano e vengono
utilizzati   e  indipendentemente  dalla  loro  ubicazione,  tipo  di
realizzazione   e   vetusta',   comunque   allacciate  alla  rete  di
distribuzione  gas, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono
inoltre   compresi  i  casi  d'intossicazione  ed  asfissia  comunque
provocati da gas, ossido di carbonio etc.
    Sono  esclusi  dalla  garanzia gli infortuni degli utenti che con
l'uso  del  gas  compiono  un  atto  di  suicidio o tentato suicidio,
accertato    dalle    competenti   Autorita',   fermo   restando   la
risarcibilita' degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai
familiari conviventi.
2) Altre assicurazioni.
    Qualora  l'utente  abbia  in precedenza contratto, direttamente o
indirettamente,  altre  assicurazioni comprendenti il rischio coperto
dalla  presente  polizza, quest'ultima - sempre e comunque nei limiti
convenuti  -  operera',  a  parziale deroga dell'art. 1910 del codice
civile,  in  aggiunta agli eventuali ulteriori indennizzi corrisposti
in forza di altre assicurazioni.
3) Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.
    La  denuncia  dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno
ed  ora  dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredate di
certificato  medico,  deve  essere  fatta per iscritto alla societa',
entro  tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente,
l'assicurato   ed   i   suoi  aventi  diritto  ne  abbiano  avuto  la
possibilita'. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle
cure  di  un  medico  e  seguirne  le  prescrizioni.  Successivamente
l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a quindici giorni e
sino  a  guarigione  avvenuta,  certificati  medici sul decorso delle
lesioni.
    Quando  l'infortunio  abbia  cagionato la morte dell'assicurato o
quando  questa  sopravvenga  durante il periodo di cura, deve esserne
dato immediato avviso telegrafico alla societa'.
    L'assicurato   i   suoi   familiari  od  aventi  diritto,  devono
consentire  alla  visita  di  medici  della  societa'  ed a qualsiasi
indagine od accertamento che questa ritenga necessari.
    Le  spese  di cura e quelle relative ai certificati medici sono a
carico   dell'assicurato,  salvo  che  siano  espressamente  comprese
nell'assicurazione.  Se  dolosamente  non viene adempiuto all'obbligo
della  denuncia  e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti,
l'assicurato   e   i   suoi   aventi   diritto   perdono  il  diritto
all'indennita';  se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente,
la  societa'  ha  il  diritto  di ridurre l'indennita' in ragione del
pregiudizio sofferto.
4) Criteri di indennizzabilita'.
    La  societa'  corrisponde l'indennita' per le conseguenze dirette
ed  esclusive  dell'infortunio  che  siano indipendenti da condizioni
fisiche   o   patologiche   preesistenti   o  sopravvenute;  pertanto
l'influenza   che   l'infortunio   puo'   avere  esercitato  su  tali
condizioni,  come  pure  il  pregiudizio  che  esse  possono  portare
all'esito  delle  lesioni  prodotte dall'infortunio, sono conseguenze
indirette  e  quindi  non  indennizzabili.  Parimenti,  nei  casi  di
preesistente   mutilazione   o   difetto   fisico,  l'indennita'  per
invalidita'  permanente  e' liquidata per le sole conseguenze dirette
cagionate  dall'infortunio  come  se  esso avesse colpito una persona
fisicamente  integra,  senza riguardo al maggior pregiudizio derivato
dalle  condizioni  preesistenti,  fermo il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 7).
5) Prova.
    E'  a  carico di chi domanda l'indennita' di provare che esistono
tutti  gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini
di polizza.
6) Morte.
    Se  l'infortunio  ha  per  conseguenza la morte dell'assicurato e
questa  si  verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio
e'  avvenuto,  la  societa'  liquida  i  beneficiari  designati, o in
difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte.
7) Invalidita' permanente.
    Se  l'infortunio  ha per conseguenza una invalidita' permanente e
questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e'
avvenuto, la societa' liquida per tale titolo secondo le disposizioni
percentuali  seguenti una indennita' calcolata sulla somma assicurata
per invalidita' assoluta.

=====================================================================
                                                |Destro|    |Sinistro
=====================================================================
Per la perdita totale di un arto superiore      |70%   |    |60%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita della mano o dell'avambraccio    |60%   |    |50%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra |      |    |
del ginocchio                                   |60%   |    |60%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza |      |    |
o al di sotto del ginocchio                     |50%   |    |50%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita di un piede                      |40%   |    |40%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita del pollice                      |18%   |    |16%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita dell'indice                      |14%   |    |12%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita del mignolo                      |12%   |    |10%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita del medio                        | 8%   |    | 6%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita dell'anulare                     |      |  8%| 6%
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita dell'alluce                      |      |  5%|
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita di un altro dito del piede       |      |  3%|
---------------------------------------------------------------------
Per la sordita' completa di un orecchio         |      | 10%|
---------------------------------------------------------------------
Per la sordita' di ambedue gli orecchi          |      | 40%|
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita totale della facolta' visiva di  |      |    |
un occhio                                       |      | 25%|
---------------------------------------------------------------------
Per la perdita totale della facolta' visiva di  |      |    |
ambedue gli occhi                               |      |100%|

    Nei  casi  di  comprovato  mancinismo  i  valori della tabella si
intendono invertiti.
    La  perdita  totale  ed  irrimediabile  dell'uso funzionale di un
organo  o  di  un arto viene considerata come perdita anatomica dello
stesso;  se  trattasi  di  minorazione, le percentuali sopra indicate
vengono  ridotte in proporzione della funzionalita' perduta. Nei casi
di perdita anatomica o funzionale di piu' organi od arti l'indennita'
viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti
ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
    Per  le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice,
si considera invalidita' permanente soltanto l'asportazione totale.
    L'indennita' per la perdita funzionale o anatomica di una falange
del pollice e' stabilita nella meta', per la perdita anatomica di una
falange  dell'alluce  nella  meta',  e  per  quella di una falange di
qualunque  altro  dito  di  un terzo della percentuale fissata per la
perdita totale del rispettivo dito.
    Nei   casi   di  invalidita'  permanente  non  specificati  nella
suesposta  tabella  l'indennita'  e'  stabilita  tenendo  conto,  con
riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale
e'  per  sempre diminuita la capacita' generica dell'assicurato ad un
qualsiasi  lavoro  proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di
un  arto  gia'  minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidita' preesistente.
8) Cumulo di indennita'.
    Se dopo il pagamento di un'indennita' per invalidita' permanente,
ma  entro  l'anno  dal  giorno  dell'infortunio  ed in conseguenza di
questo,  l'assicurato  muore,  la societa' corrisponde ai beneficiari
designati  o,  in  difetto, agli eredi la differenza tra l'indennita'
pagata  e  quella  assicurata  per  il  caso di morte, ove questa sia
superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.
    Il  diritto  all'indennita'  per  invalidita'  permanente  e'  di
carattere personale e quindi non e' trasmissibile agli eredi.
    Tuttavia   se   l'assicurato   muore   per   causa   indipendente
dall'infortunio  dopo che l'indennita' sia stata liquidata o comunque
offerta  in misura determinata, la societa' paga agli eredi l'importo
liquidato od offerto.
9) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni.
    In  caso  di  divergenza  sulla  natura o sulle conseguenze delle
lesioni  o  sul  grado di invalidita' permanente o sul grado o durata
della  inabilita'  temporanea,  le  parti  si  obbligano  a conferire
mandato,  con  scrittura  privata,  ad  un  collegio di tre medici di
decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.
    Le  decisioni  del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con
dispensa  da  ogni  formalita'  di legge. La proposta di convocare il
Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto,
entro trenta giorni da quello in cui e' stata comunicata la decisione
della societa' e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del
nome   del  medico  designato,  dopo  di  che  la  societa'  comunica
all'assicurato entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua
volta  designa.  Il  terzo  medico viene scelto dalle parti sopra una
terna  di  medici  proposta  dai  due primi; in caso di disaccordo lo
designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel
luogo  dove  deve  riunirsi  il  Collegio  medico.  Nominato il terzo
medico,  la  societa'  convoca  il  Collegio invitando l'assicurato a
presentarsi.
    Il  Collegio  medico  risiede  presso  la  sede  dell'istituto di
Medicina    legale   universitaria   piu'   prossima   al   domicilio
dell'assicurato:  Ancona  -  Bari  -  Bologna  - Brescia - Cagliari -
Camerino  - Catania - Chieti - Firenze - Genova - L'Aquila - Macerata
- Milano - Napoli - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pisa
-  Roma  -  Salerno  -  Sassari - Siena - Torino - Trieste - Varese e
Verona.
    Ciascuna  delle  parti  sostiene  le  proprie spese e rimunera il
medico  da  essa  designato,  contribuendo per la meta' delle spese e
competenze del terzo medico.
    E' data facolta' al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri
l'opportunita', l'accertamento definitivo dell'invalidita' permanente
ad  epoca  da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, quale caso
il   Collegio   puo'   intanto   concedere  una  provvisionale  sulla
indennita'.
    La  decisione  del  Collegio  medico e' obbligatoria per le parti
anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
10) Rinuncia alla surroga.
    La compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi
diritto,  all'azione  di  surroga derivante dall'art. 1916 del codice
civile  che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso terzi
responsabili.
                         Norme che regolano
                     l'assicurazione in generale
                               Art. 1.
                        Pagamento del premio
    In  parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del codice civile,
resta  inteso  e  convenuto  che  il premio o la prima rata di premio
devono  essere  pagati  alla  stipulazione  del  contratto o, al piu'
tardi,  entro  trenta  giorni  dalla  data di emissione dei documenti
contrattuali.
    I  premi  o  le  rate  successive devono essere pagati nel giorno
della  scadenza  o,  al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di
emissione dei documenti contrattuali.
    Trascorsi tali termini, l'assicurazione rimane sospesa e riprende
vigore  dalle  ore  ventiquattro  del  giorno del pagamento dei premi
arretrati  e  delle  spese,  ferme  restando  le  pattuite  scadenze.
Trascorsi i trenta giorni da quello della scadenza del premio o della
rata, la societa' ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata
la  risoluzione  del  contratto,  fermo  il diritto ai premi scaduti,
oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.
                               Art. 2.
                         Regolazione premio
    La  contraente  dichiara  che  gli  intestatari  dei contratti di
utenza  sono  in  qualunque  momento  individuabili  e  si  impegna a
comunicare   alla  societa',  il  numero  degli  utenti  inizialmente
assicurati.
    Per  gli  utenti  che  verranno  allacciati  a nuovo alla rete di
distribuzione la copertura assicurativa decorre dal momento in cui la
contraente    e/o    le    imprese   erogatrici   hanno   autorizzato
l'utilizzazione dell'impianto.
    Entro  novanta  giorni  dalla  fine  della  scadenza, la societa'
provvedera'  all'emissione  ed  al  perfezionamento dell'appendice di
regolazione    premio,   applicando   alle   variazioni   intervenute
nell'annualita'  assicurativa, rispetto al numero di utenze iniziali,
il 50% del premio annuo convenuto per utente.
                               Art. 3.
            Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
    In  caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla
societa' entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913
del codice civile).
    Tutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla societa'
ed  inoltrate dall'utente alla contraente direttamente e/o tramite le
imprese erogatrici.
    Sara'   cura   della   contraente  provvedere  alla  trasmissione
immediata delle denunce alla societa'.
    La  societa'  terra'  manlevata  la  contraente  e/o  le  imprese
erogatrici  da  ogni  richiesta o domanda che nei confronti di queste
ultime  fosse  avanzata  da qualsiasi utente in relazione a diritti o
ragioni  che  questi  ritenessero di avere in dipendenza del presente
contratto  e  cio' anche nel caso che tali richieste fossero state in
precedenza rivolte alla societa' e dalla stessa respinte.
                               Art. 4.
                            Liquidazione
    Resta  tra  le  parti  convenuto  che  la  societa'  si impegna a
procedere   alla  liquidazione  dei  danni  e/o  al  pagamento  degli
indennizzi,  rinunciando  alla firma della contraente sulla quietanza
di  pagamento,  entro  un termine di novanta giorni dal momento della
richiesta  documentata, dalla possibilia' dell'accertamento materiale
del  danno  e  per  la  sezione  infortuni, dalla stabilizzazione dei
postumi invalidanti.
                               Art. 5.
                    Disdetta in caso di sinistro
    Dopo  ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o
rifiuto   dell'indennizzo,   e'   facolta'   delle   parti   recedere
dall'assicurazione  con  preavviso  di  trenta  giorni.  Nel  caso la
disdetta  sia  data  dalla societa', la stessa, entro quindici giorni
dalla  data  di  efficacia del recesso, dovra' rimborsare la parte di
premio,  al  netto  dell'imposta,  relativa al periodo di rischio non
corso.
                               Art. 6.
                            Oneri fiscali
    Gli  oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della
Contraente.
                               Art. 7.
                     Rinvio alle norme di legge
    Per  tutto  quanto  non  e' qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge