Allegato A CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 1) Definizioni. Nel testo che segue si intendono: ===================================================================== Per societa' |L'impresa assicuratrice. ===================================================================== |La persona giuridica - ............. - che |stipula il contratto di assicurazione in nome |proprio e nell'interesse degli utenti del Per contraente |servizio di distribuzione gas metano. --------------------------------------------------------------------- |Le persone che - siano o meno intestatarie del |contratto di fornitura - usano anche |occasionalmente gas metano o da esso derivato |fornito tramite reti di distribuzione urbana, |in relazione all'utilizzo di un impianto |interno a valle del punto contrattuale di Per utenti assicurati|consegna da parte del fornitore --------------------------------------------------------------------- |La presente polizza sara' valida su tutto il |territorio nazionale. --------------------------------------------------------------------- |Sono esclusi dal campo di applicazione della |presente polizza le seguenti utenze allacciate |alle reti di distribuzione urbana: --------------------------------------------------------------------- | consumatori industriali e complessi |ospedalieri con prelievo annuo di metano |superiore rispettivamente a 200.000 |(duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri |cubi annui; --------------------------------------------------------------------- | consumatori di metano per autotrazione 2) Oggetto dell'assicurazione. Tra la contraente e .... (in seguito denominata societa), si stipula il presente contratto che ha per oggetto l'assicurazione per gli infortuni, per i danni materiali diretti da incendio che possono colpire beni mobili od immobili e per tutte le conseguenze della responsabilita' civile derivanti agli utenti assicurati in relazione all'uso di gas metano fornito tramite imprese distributrici. Il presente contratto e' composto di tre sezioni: sezione A - Responsabilita' civile verso terzi; sezione B - Incendio; sezione C - Infortuni. Le condizioni relative alle sezioni predette prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. 3) Durata ed effetto. Il presente contratto decorre dalle ore ...:... del ................ e scadra' alle ore ...:... del ................, senza tacito rinnovo. 4) Scheda di polizza. ===================================================================== |Massimali/capitali/limiti di Rischio |indennizzo ===================================================================== |Euro 6.197.483,00 per ogni utente |e per ogni sinistro sia per danni SEZIONE A Responsabilita' civile |a persone che a cose anche se verso terzi |appartenenti a piu' persone --------------------------------------------------------------------- |Euro 103.292,00 per evento per |immobili o porzione degli stessi, |di proprieta' dell'utente o in SEZIONE B Incendio |locazione; --------------------------------------------------------------------- |Euro 41,317,00 per evento per cose |mobili di proprieta' dell'utente |che si trovino nell'ambito dei |locali in cui si e' verificato il |sinistro --------------------------------------------------------------------- |Euro 129.114,00 per il caso di SEZIONE C |morte --------------------------------------------------------------------- |Euro 129.114,00 per il caso di Infortuni |invalidita' permanente totale CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - Responsabilita' civile verso terzi. Specifiche per l'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi ===================================================================== |il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' Sinistro |prestata l'assicurazione ===================================================================== |la somma dovuta dalla societa' in caso di sinistro, che |non potra' in nessun caso essere superiore alla |differenza tra i massimali di polizza ed eventuali Risarcimento|scoperti e franchigie --------------------------------------------------------------------- Cose |sia gli oggetti materiali sia gli animali Norme che regolano l'assicurazione della responsabilita' civile verso terzi 1) Oggetto dell'assicurazione. La societa' si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, e per danneggiamenti a cose, in relazione alla proprieta', possesso ed uso: del tratto di tubazione del gas posto a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas; degli apparecchi di utilizzazione del gas stesso e dei relativi collegamenti incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta'. La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di negligenza, responsabilita' e/o colpa grave degli utenti o degli utilizzatori degli impianti. L'assicurazione vale anche per la responsabilita' civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. 2) Persone non considerate terze. a) l'utilizzatore dell'impianto in cui si e' verificato il sinistro, sia egli l'intestatario o meno del contratto di fornitura gas; b) gli intestatari del contratto di fornitura gas anche se non utenti riferibilmente ai locali ove si e' verificato il sinistro ed alle cose mobili di loro proprieta' trovantisi nei predetti locali; c) il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui ai punti a) e b), nonche' i fratelli e qualunque altro parente od affine che convivano con l'utente; d) quando l'utente o l'intestatario del contratto e' una societa', i soci a responsabilita' illimitata. Gli amministratori e le persone che si trovino con essi nel rapporto di cui al precedente punto con riferimento alle cose di loro proprieta' che costituiscono i locali in cui si e' verificato il sinistro o che vi si trovino; e) le persone in rapporti di dipendenza con gli utenti-assicurati, con gli intestatari dell'utenza o con i proprietari dell'impianto, quando abbiano colposamente causato o concorso a provocare il sinistro che ha causato la lesione o il danno. 3) Qualifica di terzi. Ai fini della presente garanzia, gli utenti sono considerati terzi gli uni verso gli altri. 4) Rischi inclusi nell'assicurazione. L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi: 1) da incendio, esplosione e/o scoppio delle tubazioni a valle del punto contrattuale di consegna e degli apparecchi di utilizzazione, nonche' da difettosa combustione e/o esalazioni gassose, incluso ossido di carbonio; 2) da suicidio o tentato suicidio dell'utente, con esclusione dei soli danni ai beni del suicida o tentato suicida, nonche' delle persone che non sono considerate terze ai fini della presente garanzia. 5) Anticipo indennizzi. La controparte ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovra' essere superiore a Euro 25.823,00. L'obbligazione della compagnia dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. 6) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La societa' assume fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del risarcimento la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra societa' ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La societa' non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa disignati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale. SEZIONE B - Incendio. Specifiche per l'assicurazione incendio ===================================================================== |Combustione, con fiamma, di beni materiali |al di fuori di appropriato focolare, che Incendio |puo' autoestendersi e propagarsi ===================================================================== |Sviluppo di gas o vapori ad alta |temperatura e pressione, dovuto a reazione |esplosione chimica che si autopropaga con Esplosione |elevata velocita' --------------------------------------------------------------------- |Repentino di rompersi di contenitori per |eccesso di pressione interna di fluidi, |non dovuto a esplosione. Gli effetti del |gelo o del {colpo d'ariete} non sono Scoppio |considerati scoppio --------------------------------------------------------------------- |L'intera costruzione edile compresi fissi, |infissi ed opere di fondazione o |interrate, impianti idrici ed igienici, |impianti elettrici fissi, impianti di |riscaldamento, impianti di condizionamento |d'aria, impianti di segnalazione e |comunicazione, ascensori, montacarichi, |scale mobili, come pure altri impianti od |installazioni considerati immobili per |natura o per destinazione, affreschi e Fabbricato |statue non aventi valore artistico --------------------------------------------------------------------- |Complesso mobiliare per l'arredamento dei |locali di abitazione, oggetti di vestiario |ed indumenti in genere, pellicce, |provviste di famiglia, elettrodomestici e Arredamento domestico |quant'altro di inerente all'abitazione --------------------------------------------------------------------- |Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, |macchine d'ufficio, elaboratori |elettronici, scaffalature, banchi; |impianti e strumenti di sollevamento, |pesa, trasporto ed imballaggio; impianti |portatili di condizionamento o |riscaldamento; registri, cancelleria, |campionari e quant'altro di simile Attezzature ed arredamento|normalmente pertinente all'esercizio --------------------------------------------------------------------- |Merci, materie prime, ingredienti di |lavorazione e prodotti semilavorati e |finiti, scorte e materiali di consumo, |imballaggi, supporti, scarti e ritagli di |lavorazione, compresi le imposte di |fabbricazione ed i diritti doganali ed |escluse sostanze e prodotti esplosivi ed Merci |infiammabili --------------------------------------------------------------------- |L'insieme delle strutture portanti e non |portanti, destinate a coprire ed a |proteggere il fabbricato dagli agenti Tetto |atmosferici --------------------------------------------------------------------- |E' il complesso degli elementi che |costituiscono la separazione orizzontale |tra i piani, escluse pavimentazioni e Solaio |soffittature --------------------------------------------------------------------- |Mobile a doppia parete in lamiera di |acciaio con intercapedine riempita con |speciali materiali isolanti, non |deteriorabili nel tempo. Esso deve avere |una struttura compatta, indeformabile; i |perimetri dei battenti e le testate dei |cassetti devono presentare un incastro |rompifiamma; nel caso di classificatore |ogni cassetto deve risultare separato |dall'altro da un diaframma di separazione |antincendio anch'esso in speciale |materiale isolante per rendere ciascun |cassetto una unita' a se' stante. Tutte le |chiusure devono essere del tipo a scatto |automatico. Ogni contenitore antincendio |deve essere corredato di un certificato |comprovante le prove di collaudo alle Contenitore antincendio |quali e' stato sottoposto --------------------------------------------------------------------- |La somma dovuta dalla societa' in caso di |sinistro, che non potra' in nessun caso |essere superiore alla differenza tra i |limiti di polizza ed eventuali scoperti e Indennizzo |franchigie Norme che regolano l'assicurazione incendio 1) Oggetto dell'assicurazione. Premesso che l'attivita' di distribuzione gas metano viene svolta su tutto il territorio nazionale, con il presente contratto la societa' si obbliga a indennizzare, fino e non oltre le somme in precedenza indicate, esclusivamente contro i danni dell'incendio, scoppio ed esplosioni che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi posti nei locali di ciascun utente incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta'. Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro. 2) Esclusioni. Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di' radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo dell'assicurato o del contraente salvo quelli da suicidio o tentato suicidio; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali e' prestata l'assicurazione; f) indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialita' delle cose assicurate. Non sono altresi' compresi nell'assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche d'antichita' o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), la societa' risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilita' delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verra' corrisposto dalla societa' soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite o sostituite. 3) Ispezione delle cose assicurate. La societa' ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 4) Denuncia del sinistro. In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della societa' secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo puo' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile. Il contraente o l'assicurato deve altresi': a) fare dichiarazione scritta all'autorita' giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entita' approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla societa'; b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennita' alcuna; c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualita', quantita' e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonche', a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla societa' o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 5) Esagerazione dolosa del danno. Il contraente e/o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 6) Procedura per la valutazione del danno. L'ammontare del danno e' concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla societa' ed uno dall'assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: quelle del terzo perito sono ripartite a meta'. 7) Mandato dei periti. Premesso che sia la societa' che l'assicurato hanno la facolta' di nominare propri periti fiduciari, i predetti periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalita' del sinistro; b) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui al punto 9); c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. La perizia collegiale e' valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalita'. 8) Valore a nuovo. Relativamente alle partite fabbricato, rischio locativo, macchinario, attrezzature, arredamento, per capitali assicurati si intendono i seguenti: I. Fabbricati e rischio locativo. La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. II. Macchinari, attrezzature, arredamento. Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. 9) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, e' ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Fabbricati. Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetusta', allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. II. Macchinario, attrezzature, arredamento. Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualita', funzionalita', rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. III. Merci. Si stima il valore in relazione alla natura, qualita', eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni cosi' formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: A) per fabbricati, macchinari, attrezzature, arredamento: applicando il deprezzamento di cui ai punti I e II alla spesa necessaria per costruire a nuovo o rimpiazzare le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato i valori dei residui. Calcolando il supplemento che aggiunto all'indennita' di cui sopra, determina l'indennita' complessiva calcolata in base al valore a nuovo, art. 8, della presente sezione. Il pagamento del supplemento di indennita' e' eseguito entro trenta giorni da quando e' terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la societa' purche' cio' avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. B) per merci: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonche' gli oneri fiscali non dovuti all'erario. 10) Primo rischio assoluto. L'assicurazione di cui alla presente sezione e' prestata a primo rischio assoluto e cioe' senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del codice civile (assicurazione parziale). 11) Anticipo indennizzi. Il danneggiato ha il diritto di chiedere ed ottenere prima della liquidazione del danno il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno medesimo, che dovra' essere superiore a Euro 25.823,00. L'obbligazione della Compagnia dovra' essere soddisfatta entro sessanta giorni dalla data di richiesta dell'anticipo. 12) Franchigia. Il pagamento dell'indennizzo, se ed in quanto risarcibile a termini di polizza, sara' effettuato previa detrazione di Euro 51,65, per ogni sinistro, che rimarra' sempre a carico dell'assicurato medesimo. SEZIONE C - Infortuni SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INFORTUNI ===================================================================== |L'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che |produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le |quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidita' Infortunio|permanente Norme che regolano l'assicurazione infortuni 1) Oggetto dell'assicurazione. L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli utenti, loro familiari conviventi e/o dipendenti, a prescindere dall'eta' degli stessi, che siano conseguenza diretta o immediata di' fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'Azienda distributrice di gas e negli impianti ed apparecchi incluse le strutture accessorie poste nei locali occupati da ciascun utente assicurato, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetusta', comunque allacciate alla rete di distribuzione gas, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono inoltre compresi i casi d'intossicazione ed asfissia comunque provocati da gas, ossido di carbonio etc. Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni degli utenti che con l'uso del gas compiono un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorita', fermo restando la risarcibilita' degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai familiari conviventi. 2) Altre assicurazioni. Qualora l'utente abbia in precedenza contratto, direttamente o indirettamente, altre assicurazioni comprendenti il rischio coperto dalla presente polizza, quest'ultima - sempre e comunque nei limiti convenuti - operera', a parziale deroga dell'art. 1910 del codice civile, in aggiunta agli eventuali ulteriori indennizzi corrisposti in forza di altre assicurazioni. 3) Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi. La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredate di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla societa', entro tre giorni dall'infortunio o dal momento in cui il contraente, l'assicurato ed i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilita'. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'assicurato deve inviare a periodi non superiori a quindici giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla societa'. L'assicurato i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici della societa' ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Se dolosamente non viene adempiuto all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennita'; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la societa' ha il diritto di ridurre l'indennita' in ragione del pregiudizio sofferto. 4) Criteri di indennizzabilita'. La societa' corrisponde l'indennita' per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio puo' avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7). 5) Prova. E' a carico di chi domanda l'indennita' di provare che esistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. 6) Morte. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto, la societa' liquida i beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte. 7) Invalidita' permanente. Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidita' permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto, la societa' liquida per tale titolo secondo le disposizioni percentuali seguenti una indennita' calcolata sulla somma assicurata per invalidita' assoluta. ===================================================================== |Destro| |Sinistro ===================================================================== Per la perdita totale di un arto superiore |70% | |60% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita della mano o dell'avambraccio |60% | |50% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un arto inferiore al di sopra | | | del ginocchio |60% | |60% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un arto inferiore all'altezza | | | o al di sotto del ginocchio |50% | |50% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un piede |40% | |40% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del pollice |18% | |16% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'indice |14% | |12% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del mignolo |12% | |10% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita del medio | 8% | | 6% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'anulare | | 8%| 6% --------------------------------------------------------------------- Per la perdita dell'alluce | | 5%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita di un altro dito del piede | | 3%| --------------------------------------------------------------------- Per la sordita' completa di un orecchio | | 10%| --------------------------------------------------------------------- Per la sordita' di ambedue gli orecchi | | 40%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita totale della facolta' visiva di | | | un occhio | | 25%| --------------------------------------------------------------------- Per la perdita totale della facolta' visiva di | | | ambedue gli occhi | |100%| Nei casi di comprovato mancinismo i valori della tabella si intendono invertiti. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalita' perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di piu' organi od arti l'indennita' viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidita' permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennita' per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice e' stabilita nella meta', per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella meta', e per quella di una falange di qualunque altro dito di un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidita' permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennita' e' stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e' per sempre diminuita la capacita' generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gia' minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidita' preesistente. 8) Cumulo di indennita'. Se dopo il pagamento di un'indennita' per invalidita' permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, la societa' corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennita' pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennita' per invalidita' permanente e' di carattere personale e quindi non e' trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennita' sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la societa' paga agli eredi l'importo liquidato od offerto. 9) Controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni. In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidita' permanente o sul grado o durata della inabilita' temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalita' di legge. La proposta di convocare il Collegio medico deve partire dall'assicurato, o dagli aventi diritto, entro trenta giorni da quello in cui e' stata comunicata la decisione della societa' e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la societa' comunica all'assicurato entro trenta giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Nominato il terzo medico, la societa' convoca il Collegio invitando l'assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede presso la sede dell'istituto di Medicina legale universitaria piu' prossima al domicilio dell'assicurato: Ancona - Bari - Bologna - Brescia - Cagliari - Camerino - Catania - Chieti - Firenze - Genova - L'Aquila - Macerata - Milano - Napoli - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pisa - Roma - Salerno - Sassari - Siena - Torino - Trieste - Varese e Verona. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e rimunera il medico da essa designato, contribuendo per la meta' delle spese e competenze del terzo medico. E' data facolta' al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunita', l'accertamento definitivo dell'invalidita' permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro tre anni, quale caso il Collegio puo' intanto concedere una provvisionale sulla indennita'. La decisione del Collegio medico e' obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. 10) Rinuncia alla surroga. La compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, all'azione di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile che possa espletare in dipendenza dell'infortunio verso terzi responsabili. Norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 1. Pagamento del premio In parziale deroga al disposto dell'art. 1901 del codice civile, resta inteso e convenuto che il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla stipulazione del contratto o, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali. I premi o le rate successive devono essere pagati nel giorno della scadenza o, al piu' tardi, entro trenta giorni dalla data di emissione dei documenti contrattuali. Trascorsi tali termini, l'assicurazione rimane sospesa e riprende vigore dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento dei premi arretrati e delle spese, ferme restando le pattuite scadenze. Trascorsi i trenta giorni da quello della scadenza del premio o della rata, la societa' ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Art. 2. Regolazione premio La contraente dichiara che gli intestatari dei contratti di utenza sono in qualunque momento individuabili e si impegna a comunicare alla societa', il numero degli utenti inizialmente assicurati. Per gli utenti che verranno allacciati a nuovo alla rete di distribuzione la copertura assicurativa decorre dal momento in cui la contraente e/o le imprese erogatrici hanno autorizzato l'utilizzazione dell'impianto. Entro novanta giorni dalla fine della scadenza, la societa' provvedera' all'emissione ed al perfezionamento dell'appendice di regolazione premio, applicando alle variazioni intervenute nell'annualita' assicurativa, rispetto al numero di utenze iniziali, il 50% del premio annuo convenuto per utente. Art. 3. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla societa' entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del codice civile). Tutte le denunce dei danni debbono essere intestate alla societa' ed inoltrate dall'utente alla contraente direttamente e/o tramite le imprese erogatrici. Sara' cura della contraente provvedere alla trasmissione immediata delle denunce alla societa'. La societa' terra' manlevata la contraente e/o le imprese erogatrici da ogni richiesta o domanda che nei confronti di queste ultime fosse avanzata da qualsiasi utente in relazione a diritti o ragioni che questi ritenessero di avere in dipendenza del presente contratto e cio' anche nel caso che tali richieste fossero state in precedenza rivolte alla societa' e dalla stessa respinte. Art. 4. Liquidazione Resta tra le parti convenuto che la societa' si impegna a procedere alla liquidazione dei danni e/o al pagamento degli indennizzi, rinunciando alla firma della contraente sulla quietanza di pagamento, entro un termine di novanta giorni dal momento della richiesta documentata, dalla possibilia' dell'accertamento materiale del danno e per la sezione infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti. Art. 5. Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, e' facolta' delle parti recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. Nel caso la disdetta sia data dalla societa', la stessa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, dovra' rimborsare la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente. Art. 7. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le norme di legge