Art. 2.
                Categorie di contribuenti alle quali
                non si applicano gli studi di settore
   1.  Gli  studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
   a)  in  caso  di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non
rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata
tenuta  annotazione  separata,  se  l'importo  complessivo dei ricavi
dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in
considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare
totale dei ricavi dichiarati;
   b)  nei  confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui  all'art.  53,  comma  1,  esclusi quelli di cui alla lettera c),
ovvero  compensi  di  cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, di ammontare superiore a euro
5.164.569;
   c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi  che  operano  esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
   d)  nei  confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non  imprenditori  che  operano  esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
   2.  Per  gli  studi  di  settore SG 40 U ed SG 69 U, ai fini della
determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi
di  settore,  di  cui  alla  lettera  b) del comma 1, i ricavi devono
essere  aumentati  delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze
iniziali  valutate  ai  sensi degli articoli 59 e 60, del testo unico
delle imposte sui redditi.