Art. 6.
                        Annotazione separata
   1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una  delle
attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il
presente  decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale
24  dicembre  1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si
applicano   a   decorrere   dal  1°  maggio  2003.  E'  facolta'  del
contribuente  indicare  a  quale  attivita' esercitata debbano essere
imputati  i  ricavi o compensi conseguiti nei mesi precedenti nonche'
gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo
studio  di  settore.  Qualora  tale facolta' non venga esercitata, in
sede  di  dichiarazione  dei  redditi,  i  ricavi relativi all'intero
periodo  d'imposta  vanno  ripartiti  applicando ai ricavi o compensi
conseguiti  fino  al  30  aprile  2003 la percentuale di ripartizione
determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire
dal 1° maggio 2003. Tale disposizione non si applica per lo studio di
settore SG 69 U.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
       Roma, 6 marzo 2003
                                                Il Ministro: Tremonti