CONTRATTO Dl LOCAZIONE L'anno duemiladue il giorno......... del mese di......... presso gli uffici della Giunta Regionale della Lombardia - Via Fabio Alzi n. 22 - Milano - TRA Il Commissario Delegato per la gestione dell'emergenza 18 aprile 2002, nominato con l'ordinanza 7 giugno 2002 n. 3219 del Ministero dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile, Sig. Guido Della Frera, Assessore agli Affari Generali e Personale della Giunta Regionale, domiciliato per la sua carica presso l'Ente in Via F. Filzi, 22 - Milano - C.F. DLL GDU 64T12 G388E; E La societa' Property Management S.a.s. di Silvia Biagioli & C. -Codice Fiscale e Partita I.V.A. ................... di seguito detta locatrice, in persona del Signor.............. in qualita' di legale rappresentante, domiciliato per la carica in Piazza IV Novembre n. 1 - Milano SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1) La Societa' Property Management S.a.s. di Silva Biagioli & C., come sopra rappresentata, concede in locazione al Commissario Delegato, nella persona di cui sopra, che accetta, mq. 250 c.a di uffici al 2 piano dell'immobile di Piazza IV Novembre n. 1 completamente arredati da destinare a sede dell'Assessore al Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale della Lombardia e della sua segreteria; Art. 2) La locazione ha la durata di mesi tre con decorrenza dal 1 luglio 2002 e scadenza il 30 settembre 2002 Art. 3) Il canone mensile di locazione e' stabilito in euro 10.000,00 (diecimila) oltre I.V.A., e verra' corrisposto in unica rata anticipata al perfezionamento del presente atto. Art. 4) Il canone di cui al precedente art. 3) comprende oltre all'utilizzo dei locali e degli arredi, un servizio reception, ricevimento ospiti, archivio posta, pulizie e consumi di elettricita', riscaldamento condizionamento, acqua potabile nonche' tasse rifiuti e tutti gli interventi di adeguamento alle esigenze insediative dell'Amministrazione regionale fatta eccezione per eventuali particolari modifiche all'impianto di telefonia di TD i cui costi saranno oggetto di valutazione. Art. 5) Unitamente al canone e con la medesima scadenza dovra' essere corrisposto un acconto spese per ulteriori servizi, (tra cui consumi telefonici e utilizzo della sala riunioni posta al primo piano dell'immobile su richiesta il cui costo giornaliero e' fissato in euro 200) pari a euro 1.000,00.= oltre IVA mensili, salvo conguaglio a fine locazione da corrispondersi dietro presentazione di regolare consuntivi di spesa. Art. 6) La locatrice si impegna a consegnare l'immobile, "chiavi in mano" effettuando tutti i lavori di adeguamento richiesti dalle competenti Strutture dell'Amministrazione Regionale. La locatrice si impegna altresi' a consentire l'accesso ai locali per le predisposizioni delle apparecchiature d'ufficio prima della data d'inizio della locazione. Art. 7) Al momento degli insediamenti degli uffici il locatario sara' custode del bene locato impegnandosi a restituire lo stesso, al termine della locazione, sgombro da persone e cose e tutti i locali e gli impianti in buono stato locativo; Art. 8) Il locatario espressamente esonera la locatrice da ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti che potessero pervenirle a seguito di: a) evento fortuito; b) fatti dolosi o colposi di terzi, nel caso di furti con o senza scasso, rotture, manomissioni o danneggiamenti in genere; c) eventuale scarsita' o mancanza di acqua potabile, di energia elettrica, di condizionamento ambientale, nonche' per disservizio degli impianti in genere dovuti a casi imprevisti, a fatto di terzi fornitori, a manutenzione o riparazioni di impianti in genere; Art. 9) La locatrice consegna i locali nel rispetto delle normative vigenti impegnandosi a presentare, su richiesta, tutti i documenti e certificati previsti dalla normativa vigente ed in particolare per quanto riguarda l'abitabilita', la sicurezza degli impianti e la salubrita' dell'immobile o richieste di rilascio, inoltrate alle competenti autorita': Art. 10) L'eventuale imposta di registro, in caso d'uso, in misura fissa, nonche' l'imposta di bollo saranno a carico delle parti come previsto dalla legge 392/78; Art. 11) Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni in materia di locazione immobili e di fornitura di servizi; Art. 12) Per ogni conseguente effetto derivante dal presente contratto il locatario elegge il proprio domicilio in Milano, Via Fabio Filzi n. 22; Art. 13) Qualsiasi modifica al presente contratto puo' avere luogo mediante atto scritto; Art 14) Per ogni controversia relativa all'esecuzione dello stesso sara' esclusivamente competente il Foro di Milano. Letto, approvato e sottoscritto LA LOCATRICE IL LOCATARIO PROPERTY MANAGEMENT IL COMMISSARIO DELEGATO