(all. 1 - art. 1)
REGOLAMENTO  RECANTE  NORME  CONCERNENTI  LA  STIPULA DI CONVENZIONI,
   CONTRATTI  ED  ACCORDI  DI  COLLABORAZIONE E PER LA COSTITUZIONE O
   PARTECIPAZIONE  A  CONSORZI,  FONDAZIONI  O SOCIETA' DELL'ISTITUTO
   SUPERIORE DI SANITA'.

                               Art. 1
                          Principi generali
1.  Per  il  perseguimento dei fini istituzionali di cui al D.P.R. 20
gennaio  2001,  n.  70,  l'Istituto  Superiore di Sanita' (di seguito
denominato  Istituto),  anche  attraverso  l'utilizzo  economico  dei
risultati   della  propria  ricerca,  collabora  con  altri  soggetti
pubblici  e  privati,  italiani  e stranieri in consorzi, fondazioni,
societa'  ed  enti analoghi quali, tra gli altri, i Gruppi Europei di
Interesse   Economico   (GEIE)   e   le   societa'  finalizzate  alla
utilizzazione industriale dei risultati della ricerca di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297.
2.  La presenza dell'Istituto in iniziative comuni ad altri soggetti,
come  manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, e'
improntata  a principi di correttezza della iniziativa economica e di
trasparenza  ed  economicita' dell'azione amministrativa; nel caso di
partecipazione  ad  enti  con  scopo  di  lucro, essa e' vincolata al
reimpiego di ogni eventuale utile nelle attivita' istituzionali.
                               Art. 2
      Procedure di valutazione e decisione della partecipazione
         dell'Istituto Superiore di Sanita' alle iniziative
1.  Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri generali e le
procedure  per la disposizione della presenza in iniziative comuni ad
altri  soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente
regolamento.
2.  La  presenza dell'Istituto in iniziative comuni e' disposta sulla
base  di  un'istruttoria  effettuata  dai competenti organi tecnici e
amministrativi,  tenendo  conto  dell'adeguatezza  dell'iniziativa  a
realizzare   gli  interessi  dell'Istituto  in  relazione  almeno  ai
seguenti elementi:
a)  l'oggetto dell'ente partecipato e la sua capacita' di contribuire
al  perseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'Istituto quali, tra
l'altro:
1) le attivita' ad alto contenuto tecnologico;
2)  la  valorizzazione  ed il trasferimento tecnologico dei risultati
delle ricerche;
3) la formazione;
4) la collaborazione con enti e organismi sovranazionali;
5)
il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;
6) la costituzione di imprese altamente innovative;
b)   la   natura  dell'ente  partecipato  e  le  sue  caratteristiche
significative quali tra l'altro:
1) l'applicazione o meno del diritto italiano;
2) lo scopo di lucro o mutualistico;
3) la destinazione dei risultati economici della gestione;
4) il rischio economico che la partecipazione puo' comportare;
5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;
6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;
c)  il  coinvolgimento  di  un  Istituto di ricerca o di un programma
nazionale   o   internazionale  di  ricerca,  di  seguito  denominati
"strutture  di  ricerca"  e  la  possibilita', per tali strutture, di
operare   al   fine   di   consentire   la   efficace  partecipazione
dell'Istituto all'iniziativa;
d)  le  caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine
di   evitare   rischi,  di  carattere  economico  o  per  l'immagine,
nell'adesione all'iniziativa;
e)  il  ruolo  che  l'Istituto  e' chiamato a svolgere, ad esempio di
promozione  scientifica,  guida  all'iniziativa, sostegno economico o
finanziario;
f)  i  termini  dell'eventuale  coinvolgimento  di  beni, strutture e
personale  dell'Istituto,  i  riflessi  di  tale coinvolgimento sulla
normale   funzionalita'   dell'azione  istituzionale,  la  previsione
dell'esigenza di interventi conseguenti;
g)  le  prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'Istituto
nell'iniziativa  di  un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di
controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di
ruoli sulla normale funzionalita' dell'azione istituzionale.
3.  La presenza dell'Istituto nelle iniziative comuni e' disposta dal
Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
                               Art. 3
       Coinvolgimento delle strutture di ricerca dell'Istituto
1.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  2, lettera c), di coinvolgimento
diretto  di  una struttura di ricerca dell'Istituto, l'interesse alla
partecipazione  diretta e' espresso attraverso pareri degli organi di
gestione   e  di  valutazione  della  struttura,  relativamente  alla
convenienza,  per  tale  struttura,  dell'adesione,  sulla  base  del
rapporto  tra  il prevedibile impegno in termini di personale, beni e
attrezzature scientifiche ed i prevedibili benefici. Tali pareri sono
resi  entro  30  giorni  dalla  richiesta.  Decorso  tale  termine si
prescinde da detti pareri.
2.   Nell'ipotesi  prevista  al  comma  precedente,  l'Istituto,  nel
disporre  la  presenza  nell'iniziativa,  puo',  con  la  delibera di
approvazione,  determinare  le  competenze, proprie o delegate, della
struttura  di ricerca interessata alla gestione della partecipazione,
ferma  restando  la  possibilita'  di direttive generali da parte del
Consiglio   di   Amministrazione,   relativamente  agli  obblighi  di
comunicazione  periodica  e  di  segnalazione di questioni urgenti di
particolare rilevanza.
                               Art. 4
                        Intese programmatiche
1.  Le  procedure  di  valutazione  ed  approvazione  dei progetti di
presenza  dell'Istituto in iniziative comuni di cui agli articoli 2 e
3  del  presente  regolamento  si  applicano anche nel caso di intese
programmatiche  con  gli altri soggetti interessati all'iniziativa, o
di modificazione successiva di tali intese.
2. Nell'approvazione delle intese programmatiche di cui al precedente
comma,  particolare attenzione tra gli elementi di valutazione dovra'
essere  riservata  alla  quantificazione ed alla individuazione delle
risorse  economiche  necessarie per la realizzazione dell'iniziativa,
alle  fonti di finanziamento accessibili, agli importi e conferimenti
da  parte  dell'Istituto anche in termini di immagine e di apporto di
opera  scientifica  ed  alla adeguatezza degli apporti e conferimenti
degli altri partecipanti, alla durata dell'iniziativa ed alle ipotesi
di  recesso  o  altri  comportamenti resi necessari per l'Istituto da
modifiche legislative o dalla propria regolamentazione.
                               Art. 5
        Rappresentanti dell'Istituto nelle iniziative comuni
1.  Per  ogni  iniziativa  alla  quale l'ente aderisce, il Presidente
dell'Istituto, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2, comma
1,  ferma  restando  la presenza di rappresentanti delle strutture di
ricerca   eventualmente   coinvolte   nell'iniziativa,   designa   un
rappresentante  dell'Istituto  nell'ente  partecipato,  conferendogli
l'incarico  di  verificare,  nella  gestione della partecipazione, il
rispetto  delle  regole  e  degli  adempimenti  di  cui  al  presente
regolamento,  ed  in particolare di operare affinche' il Consiglio di
Amministrazione  e  l'ufficio  competente dell'Istituto dispongano di
adeguata  informazione  sullo  stato  dell'iniziativa  partecipata  e
sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.
                               Art. 6
                 Relazione al Ministero della Salute
1.  L'Istituto presenta al Ministero della Salute, ai sensi dell'art.
3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30 gennaio 1999, n. 19, una
relazione  nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione
complessiva  delle  partecipazioni  utili per valutarne i risultati e
per  orientare le scelte successive, i riferimenti piu' significativi
a  singole  iniziative  per le quali vengono in considerazione scelte
circa  la  prosecuzione  o  la  modifica  dell'azione,  gli  elementi
essenziali della programmazione relativa all'anno in corso.
2.  La  relazione  e'  presentata  dal  Presidente  al  Consiglio  di
Amministrazione per l'approvazione.
                               Art. 7
                 Autorizzazione preventiva e pareri
1.  La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate
ad  autorizzazione  preventiva  del Ministro della Salute, volta, tra
l'altro,    ad   accertare   che   non   sussistano   situazioni   di
incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto.
Decorsi   sessanta   giorni   dalla   ricezione  della  richiesta  di
autorizzazione  senza  comunicazione  di  osservazioni  da  parte del
Ministro  della Salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso
di  costituzione  di  societa'  o  di  partecipazione societaria deve
essere  inoltre  acquisito,  nel termine perentorio di quarantacinque
giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  il  parere  del Ministro
dell'economia  e  delle finanze; qualora il suddetto parere non venga
reso  nel  suddetto termine di 45 giorni, il parere stesso si intende
espresso favorevolmente.
                               Art. 8
         Convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione
1 Nello svolgimento della sua attivita' di ricerca o dei suoi compiti
istituzionali,   l'Istituto  puo'  stipulare,  ai  sensi  dell'art.2,
secondo   comma,  lettera  b)  del  D.P.R.  20  gennaio  2001,  n.70,
convenzioni,    contratti    ed   accordi   di   collaborazione   con
Amministrazioni,   Enti,  Istituti,  Associazioni  ed  altre  persone
giuridiche  pubbliche  o private, nazionali, estere o internazionali,
anche ricevendo contributi per lo svolgimento di ricerche particolari
attinenti alle funzioni istituzionali.
2. Il Comitato scientifico esprime parere sulla validita' scientifica
delle    convenzioni,   contratti   ed   eventualmente   accordi   di
collaborazione  e  sulla  compatibilita'  degli  stessi rispetto alla
struttura  proponente.  Tale  parere  potra' non essere richiesto nel
caso  di  progetti intramurali dell'Istituto o progetti finanziati da
organismi  nazionali  ed  internazionali, sottoposti a valutazione da
parte  di  Commissioni  specifiche  di  esperti  o  nel  caso  di una
committenza specifica del Ministero della Salute.
3.  Le  convenzioni  ed  i  contratti  di  cui  al  precedente comma,
predisposti dai titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
secondo atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, acquisito
il  parere  del  Comitato scientifico, vengono trasmesse al Direttore
Generale, il quale provvede alla loro attuazione.
4.  Gli  accordi di collaborazione di cui al comma 2, predisposti dai
titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa,  vengono
approvati  ai  sensi  dell'art.7,  comma  1,  lettera  f)  del D.P.R.
n.70/2001.
5.  Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa provvede
alla  assegnazione  delle  risorse  finanziarie  anche  ad  unita' di
progetto extramurali su indicazione del Responsabile scientifico.
6.  Il  Responsabile  scientifico  del  progetto,  al  termine  della
convenzione o dell'accordo o esaurito comunque il programma, presenta
una  relazione  concernente  i  risultati  scientifici  conseguiti  -
evidenziando  il  modo  in  cui  sono  stati  utilizzati i contributi
disponibili   -   al   titolare   del   centro   di   responsabilita'
amministrativa,  il quale provvedera' a trasmetterla al Presidente ed
al Direttore Generale per gli atti di competenza.
                               Art. 9
    Programmi di studio, per la promozione e tutela della salute;
     sperimentazioni cliniche; programmi e/o progetti nazionali
                    ed internazionali di ricerca
1.  L'Istituto  puo'  promuovere  programmi  di  studio  e  ricerca e
programmi  di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela
della  salute,  nonche'  promuovere lo svolgimento di sperimentazioni
cliniche;  l'Istituto  puo'  altresi'  partecipare  a  programmi  e/o
progetti   nazionali  e  internazionali  di  ricerca  di  prioritario
interesse per l'avanzamento della scienza e comunque di interesse dal
punto di vista della ricerca biomedica e/o sanitaria.
2.  Laddove  la  partecipazione a programmi e/o progetti determini la
necessita'  di  cooperare  con unita' di personale afferente ad altri
organismi nazionali e/o internazionali si procede mediante la stipula
di convenzioni con le modalita' di cui all'art. 8.
3.  Nell'ambito  di  finanziamenti  erogati  da  altre  istituzioni o
derivanti dal proprio bilancio e sulla base di finalita' direttamente
connesse  all'avanzamento  delle conoscenze biomediche ed alla tutela
della  salute,  l'Istituto  puo'  finanziare  sia  unita'  di ricerca
intramurali che extramurali.
                               Art. 10
             Attivita' di collaborazione scientifica con
               Istituzioni nazionali e internazionali
1.  Il Presidente promuove le attivita' di collaborazione scientifica
dell'Ente  con  le  altre  istituzioni  nazionali ed internazionali e
nomina i rappresentanti dell'Istituto nell'ambito degli organismi, di
progetti  e  iniziative  nazionali  ed  internazionali. Puo' altresi'
procedere alla nomina di commissioni specifiche per l'espletamento di
compiti  istituzionali  scientifici anche con rappresentanti di altre
istituzioni.
2.  Nell'eventualita' di un conflitto d'interessi che dovesse sorgere
per  il  conferimento  d'incarichi  o  per  stipula  di  convenzioni,
contratti  o  accordi,  sulla  base di atti di indirizzo del Comitato
scientifico, sara' acquisito il parere del Comitato etico. In caso di
parere   non  favorevole  del  Comitato  etico,  la  questione  sara'
sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione.
3.  Il  Consiglio di Amministrazione stabilira' norme e procedure per
favorire  la  collaborazione didattica, scientifica e tecnologica tra
il   personale   dell'Istituto   e  quello  delle  altre  istituzioni
universitarie e di ricerca, pubbliche e private.