Art. 10. Il concorso indetto con il decreto Ministeriale 20 luglio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e' effettuato esclusivamente per titoli anziche' per titoli ed esami. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui al comma precedente e' effettuata in base alla sola valutazione dei titoli dalla Commissione nominata dal Ministro per la guerra per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale. Detta Commissione, in via preliminare, stabilira' i criteri generali da seguire e potra' determinare i coefficienti da applicare alle valutazione dei titoli. La visita medica di accertamento definitivo prevista dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 30 luglio 1939-XVII e' soppressa. Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti gli ufficiali reclutati a norma del precedente art. 9.