Art. 10. 
 
  Il  concorso  indetto  con  il  decreto  Ministeriale   20   luglio
1939-XVII, per  la  nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente
effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e'
effettuato esclusivamente per titoli anziche' per titoli ed esami. 
 
  La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  di  cui  al   comma
precedente e' effettuata in base alla  sola  valutazione  dei  titoli
dalla  Commissione  nominata  dal  Ministro  per  la  guerra  per  la
valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale. 
 
  Detta  Commissione,  in  via  preliminare,  stabilira'  i   criteri
generali da seguire e potra' determinare i coefficienti da  applicare
alle valutazione dei titoli. 
 
  La visita medica di accertamento definitivo  prevista  dall'art.  5
del citato decreto Ministeriale 30 luglio 1939-XVII e' soppressa. 
 
  Gli  ufficiali  cosi'  reclutati  sono  nominati  sottotenenti   in
servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la
quale sono nominati sottotenenti gli ufficiali reclutati a norma  del
precedente art. 9.