Art. 11. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra decide, insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al concorso previsto dal precedente art. 1, con facolta' di derogare, eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali, che abbiano acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui all'art. 2 e ai commi 1° e 2° dell'art. 3 della presente legge. Entro due anni dalla nomina in servizio permanente effettivo per gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali delle armi, del corpo automobilistico e degli altri servizi, i vincitori del concorso di cui all'art. 1 della presente legge, che dimostrino di non possedere le qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei propri doveri, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere dispensati dal servizio permanente. Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma precedente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito. Essi se provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo del complemento dell'arma, corpo o servizio di provenienza, con il grado e l'anzianita' posseduti in detto ruolo; se provenienti dai sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento con anzianita' corrispondente alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, oppure a loro domanda, nei ruoli dei sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianita' posseduti in questi ruoli.