Art. 11. 
 
  Il DUCE del Fascismo, Capo del  Governo,  Ministro  per  la  guerra
decide, insindacabilmente, sull'ammissione dei singoli concorrenti al
concorso previsto dal precedente art. 1, con  facolta'  di  derogare,
eccezionalmente, per quegli ufficiali, o sottufficiali,  che  abbiano
acquisito particolari benemerenze, alle disposizioni di cui  all'art.
2 e ai commi 1° e 2° dell'art. 3 della presente legge. 
 
  Entro due anni dalla nomina in servizio  permanente  effettivo  per
gli ufficiali dei servizi sanitario e veterinario, o entro il periodo
di tempo anteriore alla promozione a tenente per gli ufficiali  delle
armi, del corpo automobilistico e degli altri  servizi,  i  vincitori
del concorso di cui all'art. 1 della presente legge,  che  dimostrino
di non possedere le qualita' necessarie  che  diano  garanzia  di  un
pieno  adempimento   dei   propri   doveri,   possono,   a   giudizio
insindacabile del Ministro  per  la  guerra,  essere  dispensati  dal
servizio permanente. 
 
  Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a norma del comma
precedente, si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  38  della
legge sullo  stato  degli  ufficiali  del  Regio  esercito.  Essi  se
provenienti dagli ufficiali di complemento, sono reiscritti nel ruolo
del complemento dell'arma, corpo o servizio di  provenienza,  con  il
grado e l'anzianita' posseduti in detto  ruolo;  se  provenienti  dai
sottufficiali, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento
con anzianita' corrispondente alla data di  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente effettivo, oppure a loro domanda, nei  ruoli  dei
sottufficiali da cui provengono con il grado e l'anzianita' posseduti
in questi ruoli.