Art. 2. Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servigio permanente effettivo, di cui all'articolo precedente, possono partecipare i subalterni di complemento, in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»; b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio in Africa Orientale o in Libia con il grado di ufficiale;. c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo 1940-XVIII per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento alle armi, in base all'art. 86 del Regio decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944; d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni complessivamente di servizio con il grado di ufficiale; e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico; ma non siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi. I subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre i documenti di rito ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente articolo 1. I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII: il 32° anno di eta', se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b); il 28° anno di eta' (o il 32° anno, per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d) ed e). Tutti i concorrenti debbono essere inscritti al Partito Nazionale Fascista ed essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.