Art. 2. 
 
  Al concorso, per la nomina  a  ufficiale  nei  ruoli  del  servigio
permanente  effettivo,  di  cui  all'articolo   precedente,   possono
partecipare i subalterni di complemento, in servizio  o  in  congedo,
delle rispettive armi, corpi e servizi, che si trovino in possesso di
uno dei seguenti requisiti: 
 
  a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa
Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»; 
 
  b)  abbiano  preso  parte  a  cicli  operativi  di  grande  polizia
coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti  Reali  emanati  ai
sensi dell'art. 1 del R.  decreto  18  marzo  1923-I,  n.  621,  e  a
condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso,  un
anno di servizio in Africa Orientale o  in  Libia  con  il  grado  di
ufficiale;. 
 
  c) abbiano compiuto, al 15 gennaio 1940-XVIII (15 marzo  1940-XVIII
per i subalterni di amministrazione), almeno un anno di trattenimento
alle armi, in base all'art. 86  del  Regio  decreto-legge  16  giugno
1937-XV, n. 944; 
 
  d) abbiano compiuto, alla data del  bando  di  concorso,  due  anni
complessivamente di servizio con il grado di ufficiale; 
 
  e) abbiano superato l'esame scritto di cultura storica nei concorsi
indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII,  per  la
nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi  di
fanteria, artiglieria e genio e nel  corpo  automobilistico;  ma  non
siano stati compresi nel numero dei vincitori dei concorsi stessi.  I
subalterni in possesso di tale requisito non sono tenuti a riprodurre
i documenti di rito ai fini dell'ammissione al  concorso  di  cui  al
precedente articolo 1. 
 
  I concorrenti non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII: 
 
  il 32° anno di eta', se in  possesso  del  requisito  di  cui  alle
lettere a) e b); 
 
  il 28° anno di eta' (o il 32°  anno,  per  i  servizi  sanitario  e
veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c), d)
ed e). 
 
  Tutti i concorrenti debbono essere inscritti al  Partito  Nazionale
Fascista ed essere in possesso dei titoli  di  studio  previsti,  per
ciascuna arma, corpo o servizio, dal  testo  unico  delle  leggi  sul
reclutamento degli ufficiali del Regio  esercito,  approvato  con  R.
decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.