Art. 3. Al concorso, per la nomina a ufficiale nei ruoli del servizio permanente effettivo, di cui al precedente art. 1, possono altresi' partecipare i sottufficiali in servizio o in congedo, delle rispettive armi, corpi e servizi, che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista e si trovino in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»; b) abbiano preso parte a cicli operativi di grande polizia coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti Reali emanati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, e a condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, un anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia; c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa; d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due anni di servizio con il grado di sottufficiale. I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31 dicembre 1939-XVIII: il 32° anno di eta', se in possesso del requisito di cui alle lettere a) e b); il 28° anno di eta' (o il 32° anno per i servizi sanitario e veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere c) e d). In ogni caso, i concorrenti di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna arma, corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.