Art. 3. 
 
  Al concorso, per la nomina  a  ufficiale  nei  ruoli  del  servizio
permanente effettivo, di cui al precedente art. 1,  possono  altresi'
partecipare  i  sottufficiali  in  servizio  o  in   congedo,   delle
rispettive armi, corpi e  servizi,  che  siano  iscritti  al  Partito
Nazionale Fascista e si trovino  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
 
  a) abbiano titolo per il riconoscimento della «campagna dell'Africa
Orientale 1935-36» o della «campagna di Spagna»; 
 
  b)  abbiano  preso  parte  a  cicli  operativi  di  grande  polizia
coloniale, riconosciuti tali con appositi decreti  Reali  emanati  ai
sensi dell'art. 1 del R.  decreto  18  marzo  1923-I,  n.  621,  e  a
condizione che abbiano compiuto, alla data del bando di concorso,  un
anno di servizio da sottufficiale in Africa Orientale o in Libia; 
 
  c) abbiano ottenuto il passaggio in carriera continuativa; 
 
  d) abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, due  anni  di
servizio con il grado di sottufficiale. 
 
  I predetti sottufficiali non debbono aver superato, al 31  dicembre
1939-XVIII: 
 
  il 32° anno di eta', se in  possesso  del  requisito  di  cui  alle
lettere a) e b); 
 
  il 28° anno di eta' (o il  32°  anno  per  i  servizi  sanitario  e
veterinario), se in possesso del requisito di cui alle lettere  c)  e
d). 
 
  In ogni caso, i concorrenti di cui  al  presente  articolo  debbono
essere in possesso dei titoli di studio previsti, per ciascuna  arma,
corpo o servizio, dal testo unico delle leggi sul reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito,  approvato  con  R.  decreto  14  marzo
1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni.