Art. 7. 
 
  I vincitori del concorso pei servizi sanitario e veterinario,  sono
nominati tenenti in servizio  permanente  effettivo  con  riserva  di
anzianita' assoluta e relativa. 
 
  Essi riceveranno come anzianita' assoluta: 
 
  1°  se  compresi  nel  primo  terzo   della   graduatoria   finale,
l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti  i  vincitori  dei
concorsi ordinari banditi per l'anno 1940  nei  servizi  sanitario  e
veterinario; 
 
  2°  se  compresi  nel  secondo  terzo  della  graduatoria   finale,
l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti  i  vincitori  dei
concorsi ordinari banditi per l'anno 1941, nei  servizi  sanitario  e
veterinario; 
 
  3°  se  compresi  nell'ultimo  terzo  della   graduatoria   finale,
l'anzianita' con la quale saranno nominati tenenti  i  vincitori  dei
concorsi ordinari banditi per l'anno 1942  nei  servizi  sanitario  e
veterinario. 
 
  Gli appartenenti  a  ciascuno  dei  tre  gruppi  di  cui  al  comma
precedente seguiranno, secondo l'ordine di  graduatoria  finale,  nei
rispettivi ruoli del servizio permanente effettivo e  fino  a  quando
non sara' definitivamente fissata  la  loro  anzianita'  relativa,  i
provenienti  dai  concorsi  ordinari  predetti  di  pari   anzianita'
assoluta. 
 
  L'anzianita' relativa sara' definitivamente fissata alternando  gli
ufficiali, in  ciascuno  dei  suddetti  gruppi,  in  modo  che  a  un
proveniente dai concorsi ordinari predetti  segua  un  vincitore  del
concorso di cui alla presente legge, tenendo  conto,  per  i  tenenti
medici e farmacisti, della graduatoria finale prevista dal  2°  comma
del precedente art. 5.