Art. 8. I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare, da subalterno, un corso tecnico professionale con le modalita' che verranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596 e successive modificazioni. Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente, da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, puo', per particolari esigenze e a giudizio del Ministro per la guerra, non aver luogo. I tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono invece tenuti a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente art. 5.