Art. 8. 
 
  I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono  tenuti  a
frequentare, da subalterno, un corso  tecnico  professionale  con  le
modalita' che verranno fissate dal Ministro per  la  guerra,  ma  non
frequentano i corsi di  applicazione  o  di  perfezionamento  di  cui
all'art. 7  del  testo  unico  delle  leggi  sul  reclutamento  degli
ufficiali del Regio esercito,  approvato  con  R.  decreto  14  marzo
1938-XVI, n. 596 e successive modificazioni. 
 
  Il corso tecnico professionale, previsto dal comma  precedente,  da
attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio,  puo',  per
particolari esigenze e a giudizio del Ministro  per  la  guerra,  non
aver luogo. 
 
  I tenenti medici e i tenenti chimici farmacisti sono invece  tenuti
a seguire il corso di applicazione previsto dal precedente art. 5.