Art. 9. 
 
  Le prove di esame previste per i concorsi  indetti  con  i  decreti
Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina  a  sottotenente
in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria,  artiglieria
e genio e nel corpo  automobilistico,  sono  limitate  soltanto  alla
prova scritta di cultura storica. 
 
  La  graduatoria  dei  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al   comma
precedente e' effettuata  secondo  le  norme  previste  nei  predetti
decreti Ministeriali, con la modifica che al punto di valutazione dei
titoli sara' attribuito il coefficiente quattro e al punto  di  esame
il coefficiente uno. 
 
  Tutte le operazioni gia' svolte sono valide ad ogni effetto, mentre
e' soppressa la visita medica  di  accertamento  definitivo  prevista
dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 14 maggio 1939-XVII. 
 
  Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati in servizio  permanente
effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati
sottotenenti, nel 1940, gli allievi delle Accademie militari.