Art. 9. Le prove di esame previste per i concorsi indetti con i decreti Ministeriali 14 e 16 maggio 1939-XVII, per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria, artiglieria e genio e nel corpo automobilistico, sono limitate soltanto alla prova scritta di cultura storica. La graduatoria dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente e' effettuata secondo le norme previste nei predetti decreti Ministeriali, con la modifica che al punto di valutazione dei titoli sara' attribuito il coefficiente quattro e al punto di esame il coefficiente uno. Tutte le operazioni gia' svolte sono valide ad ogni effetto, mentre e' soppressa la visita medica di accertamento definitivo prevista dall'art. 5 del citato decreto Ministeriale 14 maggio 1939-XVII. Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati in servizio permanente effettivo da una data anteriore a quella sotto la quale sono nominati sottotenenti, nel 1940, gli allievi delle Accademie militari.