VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707,  concernente
la militarizzazione del personale  civile  al  seguito  dell'Esercito
operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  5  settembre   1938-XVI,   n.   1628,
concernente la militarizzazione di  Enti  in  caso  di  mobilitazione
generale o parziale, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n.
2196; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
  Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Tutti  gli  stabilimenti  ausiliari,  durante  l'attuale  stato  di
guerra, sono militarizzati. 
 
  L'ausiliarieta' degli stabilimenti viene  disposta  in  seguito  ad
ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le  fabbricazioni  di
guerra.