VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176; Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1628, concernente la militarizzazione di Enti in caso di mobilitazione generale o parziale, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2196; Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; Ritenuto lo stato di necessita' per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Tutti gli stabilimenti ausiliari, durante l'attuale stato di guerra, sono militarizzati. L'ausiliarieta' degli stabilimenti viene disposta in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.