Art. 10. Il Collegio dei sindaci e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati da S.E. il Prefetto, essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. La loro opera non e' retribuita. I sindaci hanno le attribuzioni indicate all'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nei casi indicati dall'art. 183 del Codice di commercio.