(Statuto-art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Il Collegio dei sindaci e' costituito da tre membri effettivi e due
supplenti, nominati da S.E. il Prefetto, essi  durano  in  carica  un
anno e sono rieleggibili. 
 
  La loro opera non e' retribuita. 
 
  I sindaci hanno le attribuzioni indicate all'art. 184 del Codice di
commercio. 
 
  I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire  gli  effettivi  nei
casi indicati dall'art. 183 del Codice di commercio.