Art. 11. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 40 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione dovra' presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il conto consuntivo che sara' steso secondo le piu' rigorose norme contabili. Esso dovra' indicare le risultanze, attive e passive, dell'esercizio gli utili realmente conseguiti, le spese, le perdite. Il conto annuale, con la relazione dei sindaci, dovra' essere trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.