(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
  L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
 
  Entro 40 giorni dalla  chiusura  dell'esercizio,  il  Consiglio  di
amministrazione  dovra'  presentare  ai  sindaci,  per  le  opportune
verifiche, il conto  consuntivo  che  sara'  steso  secondo  le  piu'
rigorose norme contabili. 
 
  Esso   dovra'   indicare   le   risultanze,   attive   e   passive,
dell'esercizio gli utili realmente conseguiti, le spese, le perdite. 
 
  Il conto annuale, con  la  relazione  dei  sindaci,  dovra'  essere
trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.