(Statuto-art. 14)
                              Art. 14. 
 
  La proposta  di  scioglimento  dell'Istituto  spetta  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche su richiesta del consiglio di
amministrazione. 
 
  Lo  scioglimento  dell'Ente  avverra'  con   decreto   Reale,   che
provvedera' anche alla  destinazione,  ad  altro  fine,  del  residuo
patrimonio.