Art. 2. E' scopo specifico dell'Istituto: provvedere, attraverso la pratica sperimentale, alla stabile fissazione alla terra della mano d'opera della montagna apuana che trovasi disoccupata (in particolare ex cavatori di marmo) o che comunque non ha adeguate possibilita' di lavoro e di sostentamento. Tale scopo verra' conseguito col creare o col rendere, anche in prosieguo di tempo, indissolvibili le condizioni necessarie a che detta mano d'opera trovi le ora indicate possibilita'. Di regola sara' a cio' provveduto mediante: a) la costituzione di unita' colturali capaci di vivere vita propria (autonoma); b) la concessione, in uso, di dette unita' alle famiglie lavoratrici, in guisa pero' e con forme tali da assicurare nel modo piu' assoluto che nel presente o nell'avvenire non possa addivenirsi allo smembramento o comunque alla menomazione della efficienza produttiva delle unita' stesse. Solo in via eccezionale e sempre che si ravvisino necessarie per il conseguimento delle finalita' statutarie e ne venga data preventiva autorizzazione dagli organi competenti (art. 13) potranno essere adottati provvedimenti diversi da quelli specificati ai comma a) e b) del presente articolo.