(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  E' scopo specifico dell'Istituto: provvedere, attraverso la pratica
sperimentale, alla stabile fissazione alla terra della  mano  d'opera
della montagna apuana che  trovasi  disoccupata  (in  particolare  ex
cavatori di marmo) o che comunque non  ha  adeguate  possibilita'  di
lavoro e di sostentamento. 
 
  Tale scopo verra' conseguito col creare o  col  rendere,  anche  in
prosieguo di tempo, indissolvibili le  condizioni  necessarie  a  che
detta mano d'opera trovi le ora indicate possibilita'. 
 
  Di regola sara' a cio' provveduto mediante: 
 
  a) la costituzione  di  unita'  colturali  capaci  di  vivere  vita
propria (autonoma); 
 
  b)  la  concessione,  in  uso,  di  dette  unita'   alle   famiglie
lavoratrici, in guisa pero' e con forme tali da assicurare  nel  modo
piu' assoluto che nel presente o nell'avvenire non possa  addivenirsi
allo  smembramento  o  comunque  alla  menomazione  della  efficienza
produttiva delle unita' stesse. 
 
  Solo in via eccezionale e sempre che si ravvisino necessarie per il
conseguimento delle finalita' statutarie e ne venga  data  preventiva
autorizzazione dagli organi  competenti  (art.  13)  potranno  essere
adottati provvedimenti diversi da quelli specificati ai comma a) e b)
del presente articolo.