Art. 3. In conseguenza di quanto stabilito al precedente art. 2 l'Istituto sara' investito delle seguenti attribuzioni 1) acquisto e vendita di terreno a norma di legge; 2) divisione del terreno in unita' colturali autonome; 3) esecuzione dei miglioramenti atti a conferire al terreno la fertilita' necessaria alla autonomia dello dette unita'; 4) assegnazione in uso delle unita' stesse alle famiglie lavoratrici; 5) ogni e qualsiasi atto od operazione che si rendessero necessarie all'assolvimento dei fini prefissati dal presente statuto.