(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  In conseguenza di quanto stabilito al precedente art. 2  l'Istituto
sara' investito delle seguenti attribuzioni 
 
  1) acquisto e vendita di terreno a norma di legge; 
 
  2) divisione del terreno in unita' colturali autonome; 
 
  3) esecuzione dei miglioramenti atti  a  conferire  al  terreno  la
fertilita' necessaria alla autonomia dello dette unita'; 
 
  4)  assegnazione  in  uso  delle  unita'   stesse   alle   famiglie
lavoratrici; 
 
  5) ogni e qualsiasi atto od operazione che si rendessero necessarie
all'assolvimento dei fini prefissati dal presente statuto.