Art. 4. Il capitale dell'Istituto e' costituito: a) da una speciale assegnazione del DUCE di L. 1.000.000; b) da quant'altro e per qualunque titolo venisse all'Ente conferito. Potra' inoltre, mediante la contrattazione di mutui passivi, effettuarsi la provvista di ulteriori capitali per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente art. 2.