(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  Sono organi dell'Istituto: 
 
  1) il Consiglio di amministrazione; 
 
  2) l'Ufficio tecnico amministrativo; 
 
  3) il Collegio dei sindaci. 
 
  Tenuto presente l'art. 4 della legge 19 giugno  1913,  n.  770,  il
Consiglio e'  costituito  da  n.  5  membri  nominati  dal  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Tali membri  non  sono  soggetti  a
rinnovazione periodica. Fra di essi sara' fatta, a  cura  del  citato
Ministero, la designazione del presidente e del vice presidente. 
 
  Tutte le indicate cariche non sono retribuite.