Art. 5. Sono organi dell'Istituto: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) l'Ufficio tecnico amministrativo; 3) il Collegio dei sindaci. Tenuto presente l'art. 4 della legge 19 giugno 1913, n. 770, il Consiglio e' costituito da n. 5 membri nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali membri non sono soggetti a rinnovazione periodica. Fra di essi sara' fatta, a cura del citato Ministero, la designazione del presidente e del vice presidente. Tutte le indicate cariche non sono retribuite.