Art. 6. Il Consiglio provvede: 1) a compilare e deliberare il bilancio preventivo annuale per ogni esercizio finanziario, entro il mese di novembre dell'anno precedente; 2) a compilare e deliberare, entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente; 3) a compilare i progetti dei regolamenti di amministrazione e dei servizi interni e per il personale; 4) a promuovere quando occorra la modificazione dello statuto e dei regolamenti; 5) a nominare, sospendere e licenziare gli impiegati ed i salariati; 6) a deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la istituzione.