(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  si  aduna  ogni  qualvolta   il
presidente lo creda necessario o due consiglieri lo richiedano, e  in
ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi. 
 
  Le adunanze sono valide se intervengono almeno tre membri. 
 
  Le deliberazioni si adottano a maggioranza di votanti; a parita' di
voti prevale il voto del presidente.