(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente, e,  in
caso di assenza o di impedimento, al vice-presidente. 
 
  Il presidente puo' adottare  qualunque  provvedimento  cautelativo,
conservativo ed esecutivo, a tutela dell'interesse dell'Istituto.