Art. 11. Nel computo del biennio richiesto per la sistemazione in ruolo del personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e' da comprendere, se si tratti di personale in servizio nelle scuole, il periodo delle vacanze scolastiche, anche se il personale predetto non abbia percepito in tale periodo alcuna retribuzione. E' ugualmente da comprendere il periodo di interruzione determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A.O.I. o in Spagna. Quest'ultima disposizione non e' applicatile agli operai giornalieri. Non costituisce interruzione per gli anzidetti operai il licenziamento seguito da immediata riconferma. Non sono cumulabili agli effetti della sistemazione in ruolo servizi prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.