Art. 11. 
 
  Nel computo del biennio richiesto per la sistemazione in ruolo  del
personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge
29 maggio 1939-XVII, n. 782, e'  da  comprendere,  se  si  tratti  di
personale  in  servizio  nelle  scuole,  il  periodo  delle   vacanze
scolastiche, anche se il personale predetto non  abbia  percepito  in
tale periodo alcuna retribuzione. E'  ugualmente  da  comprendere  il
periodo  di  interruzione  determinato  da  richiamo  alle  armi  per
mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A.O.I. o  in
Spagna. Quest'ultima disposizione  non  e'  applicatile  agli  operai
giornalieri. Non costituisce interruzione per gli anzidetti operai il
licenziamento seguito da immediata riconferma. 
 
  Non sono  cumulabili  agli  effetti  della  sistemazione  in  ruolo
servizi prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.