Art. 12. 
 
  Per ciascuno dei ruoli  dipendenti  dal  Ministero  dell'educazione
nazionale,  la  nomina  degli  squadristi  aventi  diritto  a   norma
dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e  del  presente
decreto e' disposta in base  a  graduatoria  di  merito  formata  dal
Consiglio di  amministrazione  del  Ministero  stesso,  in  relazione
all'anzianita' e ai titoli di servizio, tenuto conto delle precedenze
previste dalle disposizioni in vigore per determinate benemerenze.