Art. 12. Per ciascuno dei ruoli dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, la nomina degli squadristi aventi diritto a norma dell'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e del presente decreto e' disposta in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, in relazione all'anzianita' e ai titoli di servizio, tenuto conto delle precedenze previste dalle disposizioni in vigore per determinate benemerenze.