Art. 13. La sistemazione nei vari ruoli, eccezione fatta per quelli di gruppo C, e' disposta per il grado iniziale di ciascun ruolo. La sistemazione nei ruoli di gruppo C puo' essere disposta mediante collocamento al grado 12°, anziche' al grado iniziale, in applicazione del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XI, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, che parifica, a tutti gli effetti, gli iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ai combattenti della guerra 1915-18. In caso di mancanza di posti, il collocamento nel grado iniziale avverra' in eccedenza al numero dei posti del grado medesimo. Coloro che siano sistemati in soprannumero continueranno a percepire il trattamento economico goduto in qualita' di personale non di ruolo, fino a quando rimarranno in soprannumero, salvo, per quanto concerne il personale salariato, le riduzioni dipendenti dall'applicazione delle norme contenute nella legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, in materia di aggiunta di famiglia. La differenza fra il trattamento economico in godimento al momento della sistemazione e quello dovuto per effetto dell'assunzione in ruolo, e' conservato sia a coloro che vengono sistemati nei posti in organico, sia a coloro che sono sistemati in soprannumero, entro i limiti stabiliti dalla legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, a titolo di assegno personale non utile a pensione e riassorbibile coi successivi aumenti di retribuzione o di paga. Ai fini del computo della differenza non deve tenersi conto dell'assegno di cui il personale salariato eventualmente fruisce in applicazione degli articoli 14 o 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591. Peraltro detti assegni, entro i limiti stabiliti dalla citata legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, continueranno a corrispondersi agli aventi diritto, osservate le disposizioni per gli assegni medesimi previste dagli articoli 14 e 15 predetti.