Art. 14. 
 
  Il servizio non di ruolo  effettivamente  prestato  nonche'  quello
compiuto in soprannumero ai sensi del precedente articolo e' utile ai
fini del computo del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del
decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante il periodo di prova che
il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente  a  prestare
per completare il periodo minimo prescritto dal citato  art.  17,  il
personale stesso conservera' il trattamento  economico  in  godimento
per la qualita' di personale non di ruolo. 
 
  L'anno scolastico 1939-40 sara' valido, ai fini  della  prova,  per
gl'insegnanti assunti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII,  a  norma
del seguente  articolo,  se  nell'anno  stesso  essi  abbiano  tenuto
effettivamente l'insegnamento per un periodo non inferiore  ai  sette
mesi.