Art. 14. Il servizio non di ruolo effettivamente prestato nonche' quello compiuto in soprannumero ai sensi del precedente articolo e' utile ai fini del computo del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395. Durante il periodo di prova che il personale sistemato in ruolo sia tenuto eventualmente a prestare per completare il periodo minimo prescritto dal citato art. 17, il personale stesso conservera' il trattamento economico in godimento per la qualita' di personale non di ruolo. L'anno scolastico 1939-40 sara' valido, ai fini della prova, per gl'insegnanti assunti a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII, a norma del seguente articolo, se nell'anno stesso essi abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento per un periodo non inferiore ai sette mesi.