Art. 15. 
 
  I provvedimenti di sistemazione  nei  ruoli  degli  squadristi  che
all'atto dell'entrata in vigore della legge 29 maggio  1939-XVII,  n.
782, avevano compiuto  il  prescritto  biennio  di  servizio  saranno
disposti con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno ad  eccezione
della sistemazione nei ruoli del personale  direttivo  ed  insegnante
che sara' disposta a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII.  Coloro  che
hanno compiuto o compiranno il biennio di servizio dopo il 1°  luglio
1939-XVII, saranno sistemati dalla data di  compimento  ad  eccezione
del personale direttivo ed insegnante che sara' sistemato dall'inizio
dell'anno scolastico successivo. 
 
  Coloro che saranno assunti pei ruoli  del  personale  direttivo  ed
insegnante non potranno essere assegnati alle sedi indicate nell'art.
1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 25 aprile 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        Mussolini - Bottai - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1940-XVIII 
 
  Atti del Governo, registro 422, foglio 100. - Mancini