Art. 15. I provvedimenti di sistemazione nei ruoli degli squadristi che all'atto dell'entrata in vigore della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, avevano compiuto il prescritto biennio di servizio saranno disposti con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno ad eccezione della sistemazione nei ruoli del personale direttivo ed insegnante che sara' disposta a decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII. Coloro che hanno compiuto o compiranno il biennio di servizio dopo il 1° luglio 1939-XVII, saranno sistemati dalla data di compimento ad eccezione del personale direttivo ed insegnante che sara' sistemato dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Coloro che saranno assunti pei ruoli del personale direttivo ed insegnante non potranno essere assegnati alle sedi indicate nell'art. 1 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 aprile 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1940-XVIII Atti del Governo, registro 422, foglio 100. - Mancini