Art. 2. Gli incaricati, a norma dell'art. 30, 3° comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, della direzione di Regi istituti e Scuole d'istruzione tecnica, in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento, saranno sistemati e passati in ruolo nelle cattedre cui l'abilitazione si riferisce. Gli insegnanti in possesso di titolo di abilitazione all'insegnamento di discipline che si impartiscono nei Regi istituti d'istruzione media classica, scientifica e magistrale e nei Regi istituti e Scuole d'istruzione media tecnica saranno sistemati e passati in ruolo nelle cattedre cui l'abilitazione si riferisce. Qualora il titolo di abilitazione dia adito all'insegnamento delle medesime discipline in istituti di diverso tipo, ma dello stesso grado, l'assegnazione da una determinata cattedra sara' disposta dal Ministro per l'educazione nazionale a suo insindacabile giudizio. Qualora il titolo, invece, dia adito all'insegnamento in istituti di diverso grado o qualora l'interessato sia in possesso di titoli di abilitazione a diversi insegnamenti, la nomina sara' disposta per il ruolo e l'insegnamento designato dall'interessato, rimanendo in facolta' del Ministro l'assegnazione al tipo d'istituto. Gli insegnanti in possesso del titolo di abilitazione per l'insegnamento di materie tecniche nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale saranno sistemati e passati nei ruoli delle Regie scuole tecniche dello stesso indirizzo ed assegnati alle cattedre corrispondenti nelle quali e' ammesso il passaggio in conformita' della tabella B allegata al decreto Ministeriale 10 ottobre 1938-XVI.