Art. 2. 
 
  Gli incaricati, a norma dell'art. 30,  3°  comma,  della  legge  15
giugno 1931-IX, n. 889, della direzione di  Regi  istituti  e  Scuole
d'istruzione  tecnica,  in  possesso  di   titolo   di   abilitazione
all'insegnamento, saranno sistemati e passati in ruolo nelle cattedre
cui l'abilitazione si riferisce. 
 
  Gli   insegnanti   in   possesso   di   titolo   di    abilitazione
all'insegnamento di discipline che si impartiscono nei Regi  istituti
d'istruzione media classica, scientifica  e  magistrale  e  nei  Regi
istituti e Scuole d'istruzione  media  tecnica  saranno  sistemati  e
passati in ruolo nelle cattedre cui l'abilitazione si riferisce. 
 
  Qualora il titolo di abilitazione dia adito all'insegnamento  delle
medesime discipline in istituti di  diverso  tipo,  ma  dello  stesso
grado, l'assegnazione da una determinata cattedra sara' disposta  dal
Ministro per l'educazione nazionale  a  suo  insindacabile  giudizio.
Qualora il titolo, invece, dia adito all'insegnamento in istituti  di
diverso grado o qualora l'interessato sia in possesso  di  titoli  di
abilitazione a diversi insegnamenti, la nomina sara' disposta per  il
ruolo  e  l'insegnamento  designato  dall'interessato,  rimanendo  in
facolta' del Ministro l'assegnazione al tipo d'istituto. 
 
  Gli  insegnanti  in  possesso  del  titolo  di   abilitazione   per
l'insegnamento di materie tecniche nelle Regie scuole  secondarie  di
avviamento professionale saranno sistemati e passati nei ruoli  delle
Regie scuole  tecniche  dello  stesso  indirizzo  ed  assegnati  alle
cattedre corrispondenti  nelle  quali  e'  ammesso  il  passaggio  in
conformita' della tabella  B  allegata  al  decreto  Ministeriale  10
ottobre 1938-XVI.