Art. 3. 
 
  Gli incaricati  della  direzione  di  Regi  istituti  e  Scuole  di
istruzione media tecnica, a norma dell'art. 30, 3° comma, della legge
15 giugno 1931-IX, n. 889, e gli insegnanti  incaricati  o  supplenti
che non siano in possesso  di  titolo  di  abilitazione  o  siano  in
possesso di titolo di abilitazione cui non  corrisponda  cattedra  di
ruolo in nessun tipo di scuola media, saranno sistemati e passati  in
uno dei ruoli statali, estranei all'insegnamento, cui  dia  adito  il
titolo di studio posseduto.