Art. 3. Gli incaricati della direzione di Regi istituti e Scuole di istruzione media tecnica, a norma dell'art. 30, 3° comma, della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e gli insegnanti incaricati o supplenti che non siano in possesso di titolo di abilitazione o siano in possesso di titolo di abilitazione cui non corrisponda cattedra di ruolo in nessun tipo di scuola media, saranno sistemati e passati in uno dei ruoli statali, estranei all'insegnamento, cui dia adito il titolo di studio posseduto.